Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19804 del 12/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 12/07/2021), n.19804
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 108-2020 proposto da:
S.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
BABUINO, 141, presso lo studio dell’avvocato FLICK CATERINA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCOTTI CAMUZZI SERGIO
e SCOTTI CAMUZZI ALBERTO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.A., – (OMISSIS) LdA, (chiuso con decreto del
Tribunale di Milano del 09/11/2016), in persona dell’ex Curatore
D.M.M.;
– intimato –
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 16503/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Vella
Paola.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 16503/2019 la Prima sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Dott. S.C.M. avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano aveva respinto il reclamo ex art. 18 L. Fall. da egli stesso proposto contro la dichiarazione di fallimento della società (OMISSIS) S.A. – (OMISSIS) LdA, con sede in Portogallo, fallimento che l’odierno ricorrente dichiara essere stato chiuso con decreto del Tribunale di Milano del 09/11/2016;
1.1. avverso detta sentenza, pubblicata il 19/06/2019 ed asseritamente non notificata, S.C.M. ha proposto due motivi di ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4;
1.2. le due parti intimate – Procura Generale presso la Corte di Cassazione e Dott.ssa D.M.M., quale ex curatrice del fallimento (OMISSIS) S.A. – non hanno svolto difese;
1.3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
2. il ricorrente deduce due errori di fatto: “A) sia relativamente al giudizio (negativo) sulla nullità della sentenza della Corte d’Appello (..) a causa del difetto di costituzione del Collegio avanti il quale è stato discusso l’appello e dal quale è stata deliberata la sentenza di rigetto del reclamo/ appello avverso la sentenza di fallimento, B) sia relativamente al giudizio (negativo) sulla violazione, da parte della Corte di Milano – nel collocare il COMI di (OMISSIS) in Milano – dell’art. 3 del Regolamento UE n. 1346 / 2000 per errata interpretazione della fattispecie in esso definita e falsa applicazione di essa ai fatti di causa”;
3. nella proposta ex art. 380-bis c.p.c. (del seguente tenore: “Inammissibile: A) non è stata colta la ratio decidendi (formazione dei collegi avviene secondo criteri predeterminati; B) viene contestata la valutazione delle prove. Non ricorrono i caratteri dei pretesi errori di jà tto, che devono consistere in una svista materiale evidente, decisiva e non relativa ad un punto su cui la Corte si sia pronunciata (di: Cass. SU 7217 / 09; conf ex plurimis Cass. 17194/17, 15752/17, 26278/16, 25834/16, 4456115, 25654/13, 836/12, 22171110M si è dato atto del mancato rinvenimento della prova della notifica all’ex curatore fallimentare e della mancata intimazione dei sigg.ri C.G., Co.Pi., E.C., E.E., M.A., Mo.Va., T.G., indicati come parti intimate nella sentenza qui impugnata;
4. il Collegio, preso atto che non è stato rinvenuto il fascicolo d’ufficio relativo al ricorso in esame, dispone rinvio a nuovo ruolo per consentirne il reperimento.
P.Q.M.
Dispone rinvio a nuovo ruolo ai fini del reperimento e dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio del ricorso iscritto al n.
108/2020 R.G..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021