Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19804 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 30/01/2017, dep.09/08/2017),  n. 19804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21183/2012 R.G. proposto da:

B.G., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Nieri, con

domicilio eletto in Treviso, via Avogari 9, presso lo studio del

difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, depositata il 30 gennaio 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

uditi gli avv. Raffaele Locantore (su delega) per la ricorrente e

Pasquale Pucciariello per l’Avvocatura generale dello Stato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale del Veneto (Ctr) ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente, titolare di un esercizio alberghiero, cui era stato notificato un avviso di accertamento per l’anno 2004, con il quale furono accertati maggiori ricavi in applicazione degli studi di settore.

Contro la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui la Agenzia delle entrate reagisce con controricorso illustrato con memoria.

Il collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso si deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62- sexies.

La sentenza è censurata per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che il contribuente, il quale non abbia risposto al contraddittorio, non possa proporre in sede giudiziaria motivi idonei a contrastare le risultanze dello studio di settore.

La sentenza è poi nello stesso tempo censurata per avere ritenuto che la contribuente non avesse offerto elementi idonei a smentire la correttezza della ricostruzione reddituale operata dall’ufficio.

Con il terzo motivo si rimprovera in particolare ai giudici d’appello di non aver compreso il senso di quanto dedotto dalla contribuente a proposito della categoria dell’albergo.

I motivi sono infondati. In verità la sentenza non ha negato il diritto del contribuente, il quale non abbia partecipato al contraddittorio preventivo, di contrastare nel giudizio tributario il risultato degli studi, ma ha fatto una considerazione del tutto diversa, che ricalca perfettamente l’orientamento di questa Suprema Corte in questa materia, e cioè che qualora il contribuente, pur ritualmente invitato al contraddittorio, non sia comparso, l’Ufficio in assenza delle osservazioni ritualmente richieste, può legittimamente emettere avviso di accertamento sulla base del solo dato disponibile dello scostamento tra il dichiarato e quello emergente dagli studi di settore, spettando al contribuente, in fase contenziosa, l’onere della prova contraria (Cass. n. 14365/2011).

La Ctr ha ritenuto che tale prova non fu fornita e la relativa valutazione va esente dalle censure mosse dalla contribuente. In verità, una delle giustificazioni di cui si lamenta il mancato recepimento (quella secondo cui nella determinazione dei prezzi medi giornalieri non si doveva tener conto dell’Iva) non è neanche una giustificazione, traducendosi piuttosto in una considerazione sul metodo utilizzato ai fini della elaborazione degli studi del settore di riferimento; mentre il rilievo, contestato dalla controricorrente, che in casi analoghi l’Agenzia delle entrate avrebbe calcolato la pretesa determinando i prezzi medi senza Iva è del tutto irrilevante. Infine, per quanto riguarda la categoria di appartenenza dell’albergo, la contribuente non contesta quanto la Commissione tributaria regionale ha rilevato in proposito, ma imputa ai giudici d’appello di non avere colto il senso della censura: la contribuente intendeva porre in discussione non la categoria formale dell’Albergo, ma le cattive condizioni di manutenzione e di vetustà in cui questo versava. In pratica voleva dire che se l’albergo fu a declassato nel 2008, anche nel periodo pregresso si trovava in una situazione tale da non potere essere considerato a tutti gli effetti e soprattutto per le finalità impositive un albergo a tre stelle. In questi termini la censura è inammissibile, essendo evidente che la ricorrente non denuncia l’omessa o insufficiente considerazione del fatto, ma si duole del modo in cui la propria deduzione fu valutata dai giudici d’appello, pretendendone una diversa (considerazione quest’ultima comune a tutti i fatti ai quali è riferito l’inesistente vizio di motivazione).

Con il quarto motivo si deduce l’omessa pronuncia della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c. La ricorrente si duole che non sia stata data riposta ai propri rilievi sulla inapplicabilità dello studio di settore per l’anno oggetto di rettifica, avendo operato in regime di contabilità ordinaria. Il motivo è infondato. La deduzione a cui è riferita l’omissione di pronuncia, qualora ritenuta fondata, avrebbe portato a ritenere illegittimo l’accertamento e quindi all’accoglimento dell’appello della contribuente. Viceversa questo è stato interamente rigettato, il che comporta l’implicito rigetto di ogni e qualsiasi deduzione incompatibile con la decisione assunta.

Con il quinto motivo si deduce l’omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Il motivo ripete le censure già esaminate e disattese, cui aggiunge la violazione dell’art. 2697 c.c., che però non sussiste. E’ stato già anticipato che la Ctr ha fatto corretta applicazione dei principi della materia. Una volta che gli studi abbiano acquisito il valore della presunzione, è onere del contribuente giustificare lo scostamento, nè la Ctr ha in alcun modo negato la facoltà di opporre alla presunzione derivante dallo studio altre presunzioni.

Il ricorso, pertanto, va interamente rigettato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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