Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19804 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 04/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1746/2012 proposto da:

COMUNE DI LIVERI, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO III 6,

presso l’avvocato FERDINANDO SCOTTO, che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI NOLA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 27, presso l’avvocato ANTONIO DE

SARNO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA MAROTTA, VITO

MAROTTA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4355/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato C. TOMASSY SRUBEK, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbiti i restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.S., parroco e legale rappresentante del Beneficio Parrocchiale di San Giorgio Martire in Liveri, ha convenuto in giudizio il Comune di Liveri ed ha chiesto di dichiarare l’inefficacia della cessione volontaria, stipulata il (OMISSIS) tra la Curia Vescovile di (OMISSIS), rappresentata da M.I. e lo stesso Comune, di un terreno sottoposto a procedura espropriativa per la realizzazione di un campo sportivo, e di condannare il Comune al risarcimento dei danni per occupazione acquisitiva, sul presupposto che la Curia Vescovile fosse priva di soggettività giuridica e, quindi, della legittimazione, essendo legittimato il Beneficio Parrocchiale di San Giorgio Martire.

Si è costituto il Comune di Liveri che ha chiesto il rigetto delle domande, deducendo che la Curia Vescovile era indicata come ditta catastale e proprietaria della particella contestata e che, pertanto, ad essa erano stati notificati il decreto di occupazione e il verbale di immissione in possesso.

Nel giudizio, a seguito dell’estinzione del Beneficio Parrocchiale, è intervenuto, quale successore, l’Istituto Diocesiano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Nola.

Il Tribunale di Nola ha accolto la domanda di nullità del contratto di cessione volontaria, ha dichiarato l’illegittimità della procedura espropriativa e ha condannato il Comune al risarcimento dei danni, determinati in base al valore di mercato per una parte del terreno ricadente in zona agricola e, in base al criterio riduttivo di cui al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, conv. in L. n. 359 del 1992, per la parte ricadente in zona edificabile.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 30 dicembre 2010, ha rigettato il gravame del Comune di Liveri, ritenendo che la Curia Vescovile non fosse legittimata a stipulare il contratto di cessione, essendo legittimato invece il Beneficio Parrocchiale (che fu estinto solo con il successivo D.M. 18 ottobre 1986), per cui il contratto doveva considerarsi nullo per mancanza del requisito dell’accordo delle parti; che il L. fosse legittimato a proporre la causa, poi proseguita dall’Istituto Diocesiano per il Sostentamento del Clero, costituito nel frattempo in ente ecclesiastico riconosciuto, ed ha confermato la statuizione relativa alla determinazione dei danni risarcibili.

Avverso questa sentenza il Comune di Liveri ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui si è opposto l’Istituto Diocesiano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Nola. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di tardività e, quindi, di inammissibilità del ricorso per cassazione è infondata: la sentenza impugnata è stata notificata al Comune di Liveri in data 3-13 novembre 2011 e il ricorso per cassazione del Comune risulta spedito tempestivamente per la notifica il 2 gennaio 2012, nel rispetto del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c..

E’ preliminare l’esame del terzo motivo di ricorso, il quale denuncia violazione di legge, per essere la sentenza impugnata stata pronunciata all’esito di un processo svoltosi a contraddittorio non integro, non essendo stato parte di esso la Curia Vescovile, quale contraddittore necessario, che aveva stipulato l’impugnato contratto di cessione volontaria.

Il motivo è fondato.

Il corrispondente motivo di appello proposto dal Comune di Liveri (che sin dal primo grado di giudizio aveva chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Curia Vescovile) è stato rigettato dalla Corte napoletana, la quale ha fondato la contraria decisione richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non si ha un’ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui si controverta circa la nullità di un negozio giuridico, giacchè, in tal caso, la pronuncia non ha natura costitutiva, ma si concreta in una declaratoria circa l’idoneità del negozio a produrre effetti nel rapporto tra i litiganti e, come tale, è suscettibile di pratica attuazione nell’ambito di quel rapporto, ancorchè non possa fare stato, ad altri effetti, nei confronti di soggetti che, sebbene partecipi del negozio impugnato, siano rimasti estranei al giudizio (v. Cass. nn. 1229 del 1962, 1125 del 1966, 729 del 1973 e, indirettamente, 5179 del 1991).

Il suddetto orientamento, secondo cui la domanda di nullità di un contratto, avendo natura accertativa e non costitutiva, è proponibile anche nei confronti di uno soltanto dei contraenti, è riferibile all’ipotesi in cui la nullità sia invocata da una parte nei confronti di un’altra parte del medesimo contratto, nel qual caso non sussiste un litisconsorzio necessario nei confronti delle altre parti del contratto, essendo la statuizione di nullità suscettibile di pratica attuazione nell’ambito dello specifico rapporto tra le parti litiganti.

Esso, tuttavia, non è applicabile nel caso in cui a proporre la domanda di nullità del contratto sia colui (nella specie, il Beneficio Parrocchiale, cui è succeduto l’Istituto Diocesiano per il Sostentamento del Clero) che assuma di essere proprietario del bene immobile ceduto da un altro soggetto (nella specie, dalla Curia Vescovile al Comune di Liveri) e, di conseguenza, chieda che il contratto (nella specie, di cessione volontaria) stipulato inter alios sia dichiarato invalido e inefficace, al fine di ottenere la caducazione del relativo effetto traslativo della proprietà e, quindi, il risarcimento del danno in suo favore per l’occupazione acquisitiva del bene stesso.

Non è possibile sostenere che il soggetto (Curia Vescovile) che, cedendo il bene, sia stato parte del contratto di cessione stipulato con il Comune, possa rimanere estraneo al giudizio introdotto dal terzo (Beneficio Parrocchiale – Istituto per il Sostentamento del Clero) al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del medesimo contratto, cioè l’accertamento di una situazione giuridica che è unica per più soggetti e che sarebbe inutiliter data se non fosse emessa nei confronti di tutti.

Viene in rilievo, infatti, un’ipotesi tipica di litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.), la quale ricorre, oltrechè nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba necessariamente essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’esperimento dell’azione proposta, e ciò indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto, non rilevando, di per sè, il fatto che la parte istante abbia richiesto una sentenza costitutiva, di condanna o meramente dichiarativa (v., in generale, Cass. nn. 5575 del 1997, 11550 del 1998, 8788 del 2007, 6381 del 2008).

Il giudice di merito, nel contraddittorio delle parti, potrà valutare se il contestato atto di cessione sia stato stipulato in violazione delle regole canoniche sulla corretta formazione e manifestazione della volontà degli enti ecclesiastici, le quali acquistano rilievo anche per l’ordinamento statale, essendo suscettibili di rendere invalidi i negozi di diritto privato dai medesimi enti stipulati (v. Cass. n. 6381 del 2012).

Gli altri motivi di ricorso sono logicamente assorbiti, concernendo il merito della domanda di nullità del contratto di cessione (il primo motivo), la legittimazione a proporla nel giudizio (il secondo motivo), la determinazione del danno risarcibile (il quarto motivo), la prescrizione (il quinto motivo) e il governo delle spese processuali (sesto motivo).

La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, è cassata con rinvio della causa, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3, al Tribunale di (OMISSIS), al quale la Corte d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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