Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19803 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19803 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA

sul ricorso 29860-2007 proposto da:
GALLUCCIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell’avvocato
VERRECCHIA OSVALDO, rappresentato e difeso
dall’avvocato RAVIELE ELIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SALVUCCI ROMOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato
MARCO SERRA, rappresentato e difeso dall’avvocato
CALDARELLI ANTONIO, giusta delega in atti;

1

Data pubblicazione: 28/08/2013

- controricorrente nonchè contro

DIODATI ASSUNTA;
– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

depositata il 07/11/2007 R.N. 4024/07;

La Corte
premesso che con atto di precetto notificato il l ° febbraio
2007 Assunta Diodati e Romolo Gallucci, in virtù di titolo
esecutivo costituito dalla sentenza del tribunale di Cassino
n. 893/00 che gliene faceva obbligo, intimarono a Roberto
Galluccio di eliminare la finestra aperta nel muro a confine

delle rispettive proprietà e di demolire il terrazzo di
copertura del suo fabbricato;
ritenuto che nel conseguente procedimento per esecuzione
degli obblighi di fare, a seguito di ricorso degli intimanti,
il giudice dell’esecuzione, rigettata l’istanza di sospensione
dell’esecuzione, provvide, con ordinanza

ex

art. 612 cod.

proc. civ. emessa in data 21 maggio e comunicata il 24 maggio
2007, a stabilire le modalità con cui doveva darsi attuazione
al titolo esecutivo azionato;
rilevato che avverso l’ordinanza Roberto Galluccio propose
reclamo, che il tribunale di Cassino, decidendo in
composizione collegiale, ha dichiarato inammissibile con la
sentenza depositata il 7 novembre 2007, che ha anche
condannato il reclamante alle spese, contestualmente revocando
la sospensione dell’esecuzione disposta in via cautelare dal
presidente del Tribunale cautelare,
considerato che per la cassazione della sentenza suddetta
Roberto Galluccio ricorre per cassazione affidandosi a due
motivi, con i quali assume, rispettivamente, che la sentenza
denunciata sarebbe nulla, in quanto sottoscritta dal solo
3
i

presidente del collegio giudicante e non anche dal magistrato
relatore, e perché priva di idonea motivazione sul punto, ai
sensi dell’art. art. 360 n. 5 cod. proc. civ.;
all’esito della discussine della causa all’odierna pubblica
udienza;

osserva

che la impugnazione per cassazione deve essere dichiarata
inammissibile.
Il tribunale ha qualificato il mezzo di impugnazione,
esperito da Roberto Galluccio avverso l’ordinanza emessa dal
giudice dell’esecuzione

ex

art. 612 cod. proc. civ., quale

“reclamo” (che non può che essere quello previsto dall’art.
630, terzo comma, dello stesso codice di rito) e, su tale
presupposto, ha implicitamente e correttamente stabilito, in
conformità alla giurisprudenza di legittimità
Cass.,

n.

3722/2012;

Cass.,

n.

9676/2011;

(ex multis:
Cass.,

n.

13071/2007), che l’ordinanza in questione poteva essere
oggetto soltanto dell’opposizione di forma di cui all’art. 617
cod. proc. civ.
Ne consegue che, dovendo l’impugnazione di un provvedimento
giurisdizionale essere proposta nelle forme previste dalla
legge per la domanda così come essa è stata qualificata dal
giudice, nella specie il ricorso per cassazione avverso la
sentenza del tribunale di Cassino (che aveva qualificato
espressamente la domanda come reclamo ex art. 630, terzo
4

sulle conclusioni del P.G., di cui in epigrafe;

comma, cod. proc. civ.) non poteva essere avanzato, dovendo,
invece, la pronuncia di primo grado del tribunale essere
censurata con il diverso rimedio dell’appello, secondo un
principio assolutamente pacifico (Cass., n. 30201/2008; Cass.,
n. 14096/2005; Cass., n. 9624/2003; Cass., n. 2500/2003).

esame, è stato ha già ribadito (Cass., n. 30201/2008) – in
applicazione della regola secondo cui l’impugnazione di un
provvedimento giurisdizionale segue la disciplina prevista
dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal
giudice (anche se tale qualificazione sia erronea) – che, ove
il tribunale qualifichi come “reclamo” ai sensi dell’art. 630
cod. proc. civ. l’impugnazione proposta avverso un
provvedimento del giudice dell’esecuzione, e lo dichiari
inammissibile ritenendo che nella specie si sarebbe dovuta
proporre l’opposizione agli atti esecutivi, la relativa
decisione è impugnabile con l’appello e non col ricorso per
cassazione, non potendo applicarsi il principio
dell’inappellabilità, previsto per le decisioni
sull’opposizione agli atti esecutivi, ad un caso in cui
quest’ultima è stata ritenuta dal giudice mai proposta.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
soccombente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate
nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.

5

Del resto, in fattispecie del tutto analoga a quella in

dichiara

inammissibile

il

ricorso e condanna

il

ricorrente alle spese, che liquida in euro 1.700,00, di cui
1.500,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Roma, 5 luglio 2013

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