Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19803 del 26/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19803 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 12282-2017 proposto da:
PIAZZETTA ANDREA, CALZAVARA FRANCA, DE CHECCHI
PAOLO, GALLO N1ARTINA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA SISTINA 23, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA
SCOPELLITI, rappresentati e difesi dall’avvocato PATRIZIA
LONGO;

– ricorrenti contro
FALLIMENTO EDILFUTURA COSTRUZIONI SRL, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONE PERAZZOLO;

– contraricorrente –

Data pubblicazione: 26/07/2018

avverso la sentenza n. 543/2017 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 10/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 01/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Ric. 2017 n. 12282 sez. M3 – ud. 01-03-2018
-2-

Rilevato che:
1. Nel 2013, il Fallimento Edilfutura Costruzioni Sri conveniva dinanzi al
Tribunale di Padova Martina Gallo, Franca Calzavara, Paolo De Checchi e
Andrea Piazzetta al fine di ottenere l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia
degli atti di disposizione patrimoniale di De Checchi e Piazzetta in favore delle

fallimento nell’ottobre 2010 della Edilfutura Costruzioni Sri, il prelievo ad opera
dei De (lecchi e Piazzetta di 119.000,00 dalle casse sociali, nonché l’intervenuta
cessione in favore delle Gallo e Calzavara di immobili di loro proprietà; dette
azioni, che si assumevano fraudolente, costituivano un evidente pregiudizio alle
ragioni creditorie. I convenuti si costituivano in giudizio eccependo
l’infondatezza nel merito della domanda.
Con sentenza 103/2015, il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea,
ritenendo integrati entrambi i presupposti dell’azione ex art. 2901 cc.
2. I soccombenti proponevano appello avverso la pronuncia di prime cure,
contestando il merito della decisione impugnata. Il Fallimento Edilfutura
Costruzioni Sri si costituiva domandando il rigetto del gravame.
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 543 del 10 marzo 2017, confermava
la pronuncia impugnata, rimarcando l’evidenza del pregiudizio alle ragioni
creditorie e che il consilium fraudis dovesse desumersi dalla relazione di coniugio
intercorrente tra gli appellanti.
3. Martina Gallo, Franca Calzavara, Paolo De Checchi e Andrea Piazzetta
propongono ricorso per cassazione avverso la statuizione della Corte Territoriale
di Venezia, per due motivi. La Fallimento Edilfutura Costruzioni Srl resiste con
controricorso.

3

convenute, rispettive consorti. In particolare, parte attrice eccepiva l’intervenuto

3.1. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del
ricorso.

Considerato che:

Prima dell’udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia agli atti del
giudizio da parte di Martina Gallo, Paolo De Checchi e Andrea Piazzetta
ricorrenti principali.
Il Fall. Edilfutura Costruzioni srl controricorrente ha aderito.
Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c.,
e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del
presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della

4. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA