Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19803 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 23/07/2019), n.19803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28039-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t.

(C.F. (OMISSIS)), dom.to ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi,

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e

dif.;

– ricorrente –

contro

M.F. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti MARCO MICCINESI e

FRANCESCO PISTOLESI, unitamente ai quali è elett.te dom.to in Roma,

al V.le Liegi, n. 32, presso lo studio dell’Avv. MARCELLO CLARICH;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1970/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/03/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. ETTORE PEDICINI,

che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. GIULIO BACOSI, per la parte ricorrente, nonchè l’Avv.

SIMONE GIANANNESCHI, per delega dell’Avv. FRANCESCO PISTOLESI, per

la parte controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI notificò nel 2013 nei confronti del sig. M.F. alcuni avvisi di accertamento, contestando allo stesso, tra il 2009 ed il 2012, di carburante in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, in quantità superiore a quella ammissibile in franchigia: in particolare, il veicolo usato dal MEVIO per lo svolgimento dell’attività di autotrasporto presentava serbatoi supplementari rispetto a quelli risultanti dall’omologazione effettuata dalla casa madre, costruttrice dell’automezzo, con conseguente necessità di procedere alla ripresa del carburante introdotto in eccesso in territorio italiano.

2. Il M. impugnò tale provvedimento innanzi alla C.T.P. di Sondrio, che rigettò il ricorso con sentenza 52/2/14 la quale fu, a propria volta, sottoposta a gravame innanzi alla C.T.R. della Lombardia; quest’ultima, con sentenza n. 1970/2015, dell’11.5.2015, accolse solo parzialmente l’appello, (a) confermando come la ratio sottesa all’esenzione prevista dall’art. 107 Reg. n. 1186 del 2009 imponga di considerare “normale”, ai fini dello sdoganamento ed indipendentemente dalla circostanza che il veicolo ne supporti altri maggiorati o supplementari, il serbatoio installato in origine dal costruttore e risultante dalla scheda tecnica, ma (b) ritenendo non configurabile, ai fini dell’applicazione degli interessi sulle somme oggetto di ripresa, alcuna malafede del contribuente, in considerazione della mancanza di rilievi durante tutto il periodo in contestazione, nonchè del ritardo nello svolgimento dei controlli poi sottesi all’avviso di accertamento, circostanze idonee ad ingenerare nel M. il convincimento circa la legittimità del proprio operato.

3. Avverso tale sentenza l’AGENZIA ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Si è costituito ed ha resistito, con controricorso, il M., proponendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso incidentale – da trattare, per pregiudizialità logica, in via preliminare rispetto al ricorso principale – la difesa di M.F. lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell’art. 107 Reg. CE n. 1186 del 2009 e dell’art. 11 Dir. 2007/74 CE, per avere la C.T.R. ritenuto che per “serbatoio normale” dovesse intendersi unicamente quello montato dal costruttore e risultante dalla scheda tecnica.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Il Reg. n. 1186 del 2009, art. 107, p. 1, lett. a), prevede che “Fatti salvi gli artt. 108, 109 e 110, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) il carburante contenuto nei serbatoi normali: – degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli – dei contenitori per usi speciali, che entrano nel territorio doganale della Comunità”; prosegue il successivo p. 2, lett. c) chiarendo che “per “serbatoi normali”: – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi; – i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli; – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali”

1.2.1. Orbene, quanto all’interpretazione di tali norme e, in particolare, della nozione di “serbatoio normale”, analoga questione si pose con riferimento al Reg. n. 918 del 1983, art. 112, n. 2, lett. c), come modificato dal regolamento n. 1315/88 (di cui il Reg. CE n. 1186 del 2009 rappresenta, stando al relativo considerando n. 1, la codificazione) e fu risolta dalla Corte di Giustizia con la sentenza 3.12.1998, in causa C-247/97, Schoonbroodt, nei termini che seguono:”quando emana norme che concedono sospensioni di dazi doganali, il Consiglio deve tener conto delle esigenze della certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le amministrazioni doganali nazionali (sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon, Racc. pag. 1131, punto 12). Ne consegue che siffatte disposizioni devono essere interpretate restrittivamente, conformemente alla loro formulazione, sicché non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite da C-47/95 a C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., Racc. pag. I6579, punto 20)…la formulazione della definizione di “serbatoi normali” figurante…al Reg. n. 918 del 1983, art. 112, n. 2, lett. c), come modificato dal regolamento n. 1315/88… è chiara. Per costituire oggetto di una siffatta qualifica, tali serbatoi devono essere, in particolare, fissati dal costruttore e su tutti i veicoli o contenitori del medesimo tipo”.

1.2.2. Orbene, non v’è motivo, ad avviso del Collegio, per discostarsi da tali principi, che vanno dunque confermati anche in relazione all’interpretazione del citato art. 107, con conseguente (a) correttezza della decisione assunta dalla C.T.R. ed (b) irrilevanza – per essersi la C.G.U.E. già pronunziata sul punto – del chiesto rinvio pregiudiziale.

1.2.3. Nè appare pertinente, al fine di avvalorare una conclusione di tenore diametralmente opposto, il richiamo, svolto dalla parte ricorrente incidentale alle pp. 23 ss. del controricorso, alla successiva sentenza 10.9.2014, in causa C152/13, Holger Forstmann Transporte (la quale, indugiando sulla nozione di “serbatoi normali” di cui alla Dir. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, art. 24, par. 2, primo trattino, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha chiarito che essa deve essere interpretata nel senso di non esclude i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore, purché detti serbatoi consentano l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi), non essendo i diversi principi ivi affermati applicabili al campo dei dazi doganali:”ta/e conclusione – si legge ai p.p. 33 e 34 della motivazione di tale decisione – non è in contrasto con la sentenza Schoonbroodt…Si deve ricordare, infatti, a tale riguardo, che nel procedimento che ha dato origine a detta sentenza, la Corte interpretava non già una disposizione di una direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici nell’ambito del mercato interno, quale l’art. 24 Dir. 2003 del 1996, bensì, attraverso la legislazione belga in esame, una disposizione del regolamento n. 918/83 in materia doganale. Orbene, tali testi perseguono obiettivi diversi (v., in tal senso, sentenza Meiland Azewijn, EU:C:2004:499, punto 40). Inoltre, se è vero che la Corte ha affermato, al punto 20 della sentenza Schoonbroodt (EU:C:1998:586), che “le definizioni della nozione di “serbatoi normali” fornite nelle varie disposizioni che possono rivelarsi pertinenti non presentano divergenze significative nel contesto della fattispecie di cui alla causa a qua”, tuttavia l’argomentazione della Corte in quest’ultima sentenza si fonda sulla sua giurisprudenza in materia doganale e non sulla finalità di una disposizione adottata nell’ambito del mercato interno”.

2. Passando, quindi, all’esame del ricorso principale, con il primo motivo l’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione alla contraddittorietà della motivazione con cui la C.T.R., pur ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio, ai fini della legittimità della ripresa delle somme in questione, ha, cionondimeno, ritenuto sussistente, quale esimente rispetto all’obbligo di corrispondere gli interessi su detti importi, un legittimo affidamento del contribuente.

3. Con il secondo motivo, poi, parte ricorrente lamenta (in relazione, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione di legge e, in specie, della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, per avere la C.T.R. ritenuto configurabile ai fini dell’esenzione dal pagamento degli interessi sugli importi oggetto di ripresa, un legittimo affidamento del contribuente, sulla base (a) della mancanza di rilievi durante tutto il periodo poi oggetto di contestazione, nonché (b) del ritardo con cui l’Ufficio ha provveduto poi ai controlli sottesi all’avviso di accertamento.

3.1. I due motivi – entrambi sussumibili nel vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e che, per identità di questioni agli stessi sottese, ben possono essere trattati congiuntamente – sono nel loro complesso fondati e vanno accolti.

3.1.2. Questa Corte ha chiarito che: 1) qualora la mancata riscossione dei diritti doganali sia dovuta ad un’erronea determinazione delle autorità competenti, non percettibile da parte dell’operatore, deve trovare applicazione, in conformità ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza comunitaria, il principio di affidamento desumibile dal Regolamento CEE n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, art. 5, n. 2, e dal Reg. CEE n. 2913 del 1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, art. 220, par. 2, lett. b), norme che precludono all’amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, qualora il debitore abbia agito in buona fede, avendo osservato tutte le disposizioni vigenti materia tributaria per la dichiarazione in dogana: sempre, però, che il comportamento dell’autorità non sia stato meramente passivo, ma abbia assunto un profilo attivo (Cass., Sez. 5, 18.6.2010, n. 14812, Rv. 613672-01); 2) se la L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, esclude la irrogazione delle sanzioni qualora la condotta del contribuente sia stata posta in essere “a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della amministrazione stessa”, è pur vero che “il termine attribuito alla potestà accertativa della Amministrazione finanziaria non (può) ingenerare, fino alla scadenza, alcun affidamento – tanto meno incolpevole – sulla correttezza della condotta, nel caso di specie omissiva (siccome conseguente ad un’omessa dichiarazione in dogana), del contribuente” (Cass., Sez. 5, 1.6.2012, n. 8825, in motivazione, p. 5.2, ult. cpv.).

3.1.4. Orbene – così venendo al caso di specie – non solo la formulazione e l’interpretazione del citato art. 107, erano chiare ab ovo, ma il mero decorso del tempo (il “ritardo con cui l’A.F. ha provveduto ai controlli” – cfr. sentenza impugnata, p. 3, terzultimo cpv. della motivazione), abbinato ad un comportamento meramente passivo dell’amministrazione (consistente nella “mancanza di rilievi per la durata di tutto il periodo contestato” – cfr. ivi) non rappresentano, per quanto innanzi esposto, elementi idonei ad integrare l’esimente di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10,comma 2, con conseguente erroneità delle statuizioni assunte, in merito dalla C.T.R.

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, infine, il M. lamenta (in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3) l’omissione di pronunzia o, comunque, la violazione di legge, avuto riguardo alla non debenza del tributo, quale conseguenza della lesione del principio di affidamento del contribuente, L. n. 212 del 2000, ex art. 10,commi 1 e 2.

4.1. Il motivo è – sì come formulato – inammissibile giacché, già ad una semplice e cursoria lettura dell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità emerge come parte ricorrente abbia riprodotto il contenuto, in parte qua, del proprio atto di gravame (cfr. pp. 30-32), mentre manca del tutto la trascrizione del ricorso introduttivo del giudizio: sennonché, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo sicché, laddove sia stata denunciata – come nella specie – la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appellatum, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure sono state formulate sotto forma di motivi di gravame (sostanzialmente in termini Cass., Sez. 2, 9.8.2018, n. 20694, Rv. 650009-01).

4.2. A conclusione non dissimile si perverrebbe, inoltre, laddove si ritenesse versarsi non già in presenza di omissione di pronunzia quanto, piuttosto, di motivi assorbiti ovvero implicitamente rigettati: l’omessa trascrizione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio ancora una volta preclude al Collegio di valutare se le questioni in commento siano – o meno – da considerare “nuove” in sede di gravame.

4.3 Ad ogni buon conto, infine, la censura è comunque infondata nel merito, rappresentando principio consolidato – cui il Collegio intende dare seguito – quello per cui il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass., Sez. 5, 18.5.2016, n. 10195, Rv. 639903-01).

5. In conclusione, il ricorso principale va accolto e quello incidentale rigettato, con cassazione della gravata decisione. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso proposto da M.F..

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, M.F., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Per l’effetto cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto da M.F.. Condanna M.F. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale M.F. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA