Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19803 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 30/01/2017, dep.09/08/2017),  n. 19803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20149/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Defer s.r.l.

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, depositata il 16 febbraio 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

udito l’avv. dello Stato Pasquale Pucciariello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale del Veneto (Ctr), in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento, con il quale furono determinati maggiori ricavi in relazione a una pluralità di vendite di immobili eseguite dalla società nel 2005.

Contro la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione della L. n. 146 del 198, art. 10 e D.L. n. 331 del 1992, art. 62-sexies in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è fondato. La sentenza, dopo avere correttamente premesso che i limiti agli accertamenti fondati su presunzioni semplici L. n. 146 del 1998, ex art. 10,comma 4-bis, non erano applicabili nel caso in esame ratione temporis (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 18, che ha fissato la decorrenza di applicabilità del comma 4-bis citato art. 10 dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006), ipotizza che, pure per il periodo precedente, il ricorso all’accertamento fondato su presunzioni semplici necessariamente implicasse l’esistenza di gravi incongruenze rispetto agli studi di settore.

L’affermazione della sentenza è incompatibile con il quadro normativo di riferimento, tenuto conto di quanto dispone la L. n. 331 del 1992, art. 62-sexies, comma 3, il quale prevede che, ai fini Iva e imposte dirette, gli accertamenti fondati su presunzioni semplici “possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta, ovvero dagli studi di settore.

Nel caso in esame l’Agenzia delle entrate, sulla base di una pluralità di elementi relative a una pluralità di vendite immobiliari, ha accertato ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati, facendo quindi applicazione della prima parte della norma, che non annovera fra i presupposti dell’accertamento fondato su presunzioni semplici anche la grave incongruenza rispetto allo studio di settore.

Con il secondo motivo si deduce motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è fondato. L’ufficio ha accertato maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati nella vendita di 12 vendite di appartamenti e box essenzialmente sulla base dei seguenti elementi: a) in cinque casi gli acquirenti avevano acceso un mutuo superiore al prezzo di vendita;

b) gli appartamenti erano stati venduti per valori unitari diversificati;

c) i prezzi erano inferiori ai valori OMI; d) tre immobili con caratteristiche simili furono venduti nell’anno successivo a prezzi superiori.

Il maggiore imponibile, dove il mutuo esisteva, fu determinato sulla base del mutuo dedotta l’Iva; dove il mutuo non esisteva in base ai valori minimi OMI.

Avuto riguardo al complesso di tali elementi la Ctr ha imputato al Fisco, dinanzi alla prova che una parte della differenza fra mutuo e prezzo era stata utilizzata dagli acquirenti per altre cause, di avere solamente ridotto la maggiore base imponibile, mentre avrebbe dovuto valutare se la produzione della contribuente non avesse svuotato di significato la presunzione, essendo prassi normale che le banche concedessero all’epoca mutui superiori al prezzo di acquisto.

Tale norma non tiene conto dell’insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui l’erogazione di mutui superiori ai prezzi di vendita costituisce di per sè presunzione grave, precisa e concordante idonea a spostare sul contribuente l’onere della prova contraria (Cass., n. 26485/2016). Nel caso in esame è ancora da dire che l’elemento derivante dal mutuo concorreva con i valori OMI, per cui la svalutazione compiuta dal giudice di merito appare vieppiù priva di giustificazione.

Quanto ai rilievi della sentenza sulla rilevanza dei valori OMI, è vero che lo scostamento dal valore normale non costituisce più presunzione legale, sufficiente da solo a giustificare l’accertamento. Ciò non toglie che però lo scostamento non possa ritenersi a priori insignificante, là dove, come nel caso in esame, l’accertamento si fondi anche su altri elementi (Cass. n. 7857/2016). La Ctr, invece di verificare lo scostamento dai valori OMI nel complesso degli elementi dedotti, ne ha svalutato a priori il significato probatorio e tanto ha fatto sulla base di una premessa teorica errata, e cioè che l’accertamento fondato su presunzioni semplici ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), implicasse la sussistenza di gravi incongruenze rispetto agli studi di settore.

Si giustifica quindi la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame alla Ctr del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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