Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19803 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 04/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 04/10/2016), n.19803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27343/2011 proposto da:

S.C.C., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DI SAN SABA 12, presso l’avvocato LAURA SCORCUCCHI,

rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato

SINIBALDO TINO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via ARENULA 21,

presso l’avvocato LEOPOLDO DI BONITO, rappresentata e difesa

dall’avvocato EDOARDO SABBATINO, giusta procura speciale per Notaio

Dott.ssa C.E. di (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3562/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato A. VIEL, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato C. CAPOBIANCO, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo e

secondo motivo, assorbito il terzo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Decreto Ingiuntivo 17 febbraio 2000, n. 780, veniva intimato all’Avv.to S.C.E. e alla Sig.ra T.I. di pagare all’istante Banca Popolare di Ancona la somma di Lire 28.125.516 (oltre accessori) in relazione ad un mutuo chirografario concesso dall’ingiungente il (OMISSIS) e garantito per quella somma da un effetto cambiario diretto con scadenza a vista, emesso in pari data e sottoscritto dagli ingiunti, come da documenti a corredo del ricorso per ingiunzione.

L’11.05.2000 lo S. proponeva opposizione al provvedimento monitorio deducendo la carenza dei presupposti per la relativa emissione, contestando di avere ricevuto il finanziamento indicato dalla Banca e disconoscendo le sottoscrizioni a suo nome apposte sia sul contratto di mutuo che sulla cambiale rilasciata a garanzia. La Banca Popolare di Ancona chiedeva la conferma del D.I. instando per la verificazione delle firme. Anche in base all’esito della CTU grafologica e reputata irricevibile per tardività la consulenza tecnica di parte depositata con la comparsa conclusionale dello S., il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione con sentenza n. 6060 del 9.320.5.2004.

Lo S. impugnava la sentenza di primo grado chiedendone la riforma per i seguenti motivi:

erroneità dell’impugnata sentenza laddove aveva ritenuto che l’azione della Banca non fosse un’azione causale;

erronea affermazione di autenticità delle sottoscrizioni;

erronea affermazione che l’onere della prova (nella specie: della mancanza del rapporto sottostante) cedesse a carico di esso appellante e non anche della Banca creditrice, attore in senso sostanziale;

illegittimità della concessione del decreto ingiuntivo.

Con sentenza del 26-27.10.2010 la Corte di appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, rigettava l’appello dello S., osservando e ritenendo anche che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso, in quanto in sede monitoria la Banca istante aveva esibito sia il “mutuo chirografario” sia il “titolo di credito”, come si ricavava dall’indice degli atti versati nella produzione di pane, debitamente vistato dalla cancelleria. A seguito dell’opposizione peraltro era venuto ad instaurarsi un normale giudizio contenzioso in cui comunque occorreva esaminare nel merito le rispettive pretese e le prove offerte a corredo. Il tema decidendum s’incentrava sul compiuto accertamento di autenticità delle firme apposte sulla “richiesta di mutuo” e sulla cambiale rilasciata a garanzia. Lo S. si era doluto che il primo Giudice si fosse acriticamente adeguato alle conclusioni del CTU, nonostante la loro intrinseca contraddittorietà e che non avesse consentito l’ingresso alla sua perizia di parte.

Innanzitutto il primo Giudice aveva correttamente ritenuto di non dare ingresso alla CT di parte, perchè irritualmente esibita solo con la comparsa conclusionale. Peraltro l’appellante aveva riprodotto in appello tale perizia ed a parte ogni questione circa l’ammissibilità della stessa (atteso che era pur sempre da considerare un “documento” sia pure di natura tecnica e sia pure contenente rilievi e deduzioni che potevano – legittimamente – essere proposti anche dal difensore), essa non valeva a mutare il giudizio circa la bontà dell’espletata CTU, già espresso dal Giudice di prima cura.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante. il CTU aveva innanzitutto evidenziato (illustrando le sue tesi anche con costanti riferimenti Fotografici – opportunamente dettagliati anche con l’ausilio di uno specifico software – ai particolari presi in considerazione) gli elementi di corrispondenza fra le firme in esame, tutti sostanzialmente simili nelle frane da esaminare (quella sulla “richiesta di finanziamento” e quella sulla cambiale) e le firme autografe di comparazione, come meglio chiarito dal CTU e come bene messo in evidenza nella CTU stessa dall’eloquente raffronto grafico/fotografico (anche opportunamente ingrandito).

Lo stesso CTU aveva dato atto di elementi marginali di differenza fra le firme autografe e quelle da esaminare. Soprattutto: la diversa inclinazione grafica e lo “stacco” fra la “o” di Camillo e la successiva “S” maiuscola. Ma lo stesso CTU aveva chiarito in modo più che esauriente (e perfettamente condivisibile) che trattavasi di parametri marginali (- secondari e ininfluenti -) e che soprattutto si trattava dei parametri che (come si ricavava del resto dalla letteratura in materia) più facilmente potevano essere alterati volontariamente, specialmente da parte di soggetti con grafia piuttosto “evoluta”.

Sempre il CTI aveva evidenziato ancora che trattavasi di parametri talmente evidenti (in specie l’inclinazione assiale) e relativamente – facili” da copiare, che risultava assolutamente non credibile che un falsario fosse in grado di riprodurre alla perfezione i parametri “nascosti” sopra evidenziati (calibro, assetti, gesti fuggitivi) mentre invece non fosse in grado di riprodurre l’inclinazione assiale della firma originale.

In conclusione, la mole dei parametri coincidenti rispetto ai pochi che divergevano (unitamente alle altre considerazioni di cui sopra) inducevano a ritenere più che corrette le valutazioni effettuate dal CTU (e fatte proprie dal primo Giudice) e, conseguentemente. a ritenere superflua la chiesta rinnovazione dell’indagine ufficiosa. Erano inoltre palesemente infondati i motivi (da esaminare congiuntamente perchè intimamente connessi) inerenti all’erroneità della sentenza per aver ritenuto che l’azione della banca non fosse un’azione causale e sull’onere della prova circa il rapporto sottostante.

Posto che la firma sulla cambiale era da considerare autografa (come del resto quella apposta sulla richiesta di finanziamento) il primo Giudice altro non aveva fatto altro che ritenere (correttamente) che detti atti avessero valore di promessa di pagamento, che come tale comportava l’inversione dell’onere della prova.

Era pertanto preciso onere dell’opponente (ora appellante) dimostrare che la pretesa della Banca era priva di fondamento causale.

E nella specie andava notato che la Banca aveva comunque depositato la richiesta di finanziamento. firmata dallo S. (redatta su modulo che verosimilmente veniva usato dalla Banca stessa per la concessione di finanziamenti chirografari): poco importava pertanto stabilire se si trattava di mutuo o di promessa di mutuo, perchè la successiva redazione della cambiale ad est della promessa di pagamento) comportava, come si era detto. l’inversione dell’onere della prova a carico dello S. stesso, che doveva dimostrare che si trattava di pagamento promesso senza l’esistenza di titolo giustificativo. In conclusione s’imponeva la conferma dell’impugnata sentenza.

Avverso questa sentenza lo S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 7-11.11.2011 alla Banca Popolare di Ancona S.p.a., che il 19-29.12.2011 ha resistito con controricorso e depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso lo S. denunzia:

1. “Omessa e/o contraddittoria motivazione su un fatto della controversia decisivo per il giudizio e più volte prospettato dall’opponente (art. 360 c.p.c., n. 5)”, con riguardo all’attribuzione degli interessi convenzionali.

Il motivo è inammissibile per novità della dedotta questione, che non risulta prospettata nei pregressi gradi di merito.

3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., nonchè art. 1813 c.c. e D.Lgs. 1 settembre 1993, art. 117 c.d. T.U.B. art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il ricorrente essenzialmente si duole che i giudici di merito abbiano inammissibilmente ricondotto la domanda che la Banca Popolare di Ancona aveva proposto col procedimento monitorio ad un’astratta azione cartolare fondata sulla cambiale, domanda che la medesima Banca aveva introdotto solo con la comparsa conclusionale di primo grado, in irrituale immutazione dell’originaria sua domanda involgente il rapporto causale.

Il motivo. che prevalentemente reitera doglianze già formulate e disattese in l’appello, non merita favorevole sorte. L’assunto dello S. appare smentito dal contenuto della pronuncia impugnata, dal quale si evince che il confermato rigetto dell’opposizione del ricorrente ha ineccepibilmente presupposto la qualificazione dell’azione esperita dall’istituto bancario, non già come azione cartolare fondata sul titolo di credito costituito dalla cambiale rilasciata (in garanzia) alla creditrice, ma come azione causale riferita al rapporto contrattuale sottostante la cambiale in questione, utilizzata non come autonoma fonte obbligatoria ma solo come promessa di pagamento titolata e perciò in funzione probatoria dello specifico, richiamato ed allegato contratto di mutuo stipulato dalle parti. Al riguardo va ricordato e ribadito (cfr., tra le altre, Cass. n. 2270 del 1965; n. 285 del 1972; n. 126 del 1977; nn. 8038 e 11775 del 2006; nn. 7787, 8891 e 14066 del 2010; n. 19860 del 2011n. 13506 del 2014) che la mera circostanza che il titolo dedotto a prova del credito sia privo di efficacia cambiaria non vale ad escludere che esso possa essere fatto valere come chirografo, contenente una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell’art. 1988 c.c. e che quindi, come tale, quel titolo sia idoneo ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente e il prenditore del titolo. La menzione del rapporto fondamentale sottostante, fatta dall’istante, non implica di per sè stessa la inversione dell’onere della prova, perchè tale inversione si verifica nella sola ipotesi in cui risulti l’univoca volontà di rinunciare alla presunzione juris tantum prevista dalla legge. Tale volontà non si può desumere nemmeno dall’offerta di prova del rapporto fondamentale, nè dal fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non importa l’inversione dell’onere probatorio, non potendosi per questo imporre a chi si giova del procedimento di ingiunzione di fornire un’ulteriore prova del suo credito, oltre quella risultante dal titolo di credito esibito.

3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 184 c.p.c.; motivazione contraddittoria e comunque carente su un punto rilevante della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Relativamente all’autenticità delle firme apposte dallo S. sulla cambiale e sul contratto di mutuo, accertata tramite anche CTU grafologica, lo S. si duole che i giudici di appello non abbiano percepito i rilievi critici sull’indagine tecnica d’ufficio da lui svolti con la perizia di parte, solo apparentemente e contraddittoriamente esaminata, a fronte della mancata nomina di un proprio consulente.

ll motivo non ha pregio. Dalla lettura dell’impugnata sentenza si evince che i rilievi tecnici contenuti nella consulenza di parte appellante non sono stati trascurati ma argomentatamene valutati in senso sfavorevole al ricorrente per puntuali ragioni che appaiono pure porsi in esaustiva replica degli specifici profili di critica ritrascritti nel motivo in esame e che perciò sono insuscettibili di nuovo scrutinio.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. con condanna del soccombente S. al pagamento, in favore della Banca Popolare di Ancona S.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna lo S. al pagamento, in favore della Banca Popolare di Ancona S.p.a., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.000,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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