Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19802 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. III, 28/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PUBBLICITALIA DI EREDI CLEMENTE in persona della Sig.ra C.

M. (OMISSIS) la quale agisce in proprio e quale

procuratrice dei Signori C.V., C.

E., C.S. e C.N., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12 D, presso lo studio

dell’avvocato ZACCHIA RICCARDO, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARATTI GIUSEPPE AMEDEO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato D’ERRICO CARLO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLA ZANELLA

giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/02/2009, R.G.N. 1319/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato RICCARDO ZACCHIA;

udito l’Avvocato CARLO D’ERRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La G. acquistò merce presso uno degli espositori presenti alla Exposavona 2000, versando un acconto sul prezzo definitivo. La merce non le fu consegnata e risultò che il venditore, non più reperibile, non era iscritto alla Camera di Commercio, aveva fornito una partita IVA appartenente a ditta fallita ed aveva truffato altri compratori. La G. agì dunque per il risarcimento del danno contro la Pubblicitalia, che aveva organizzato l’esposizione in questione.

Il primo giudice respinse la domanda con sentenza poi riformata dalla Corte d’appello di Genova, che ha condannato la Pubblicitalia.

Quest’ultima propone ricorso per cassazione attraverso tre motivi.

Risponde con controricorso la G.. Il collegio ha disposto che sia redatta sentenza semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione di legge) sostiene che non sussisterebbe la prova degli elementi essenziali della responsabilità risarcitoria.

Il secondo motivo (violazione di legge) sostiene che il giudice avrebbe dovuto fare applicazione della disposizione dell’art. 1227 c.c., comma 2.

Il terzo motivo censura la sentenza in ordine alle medesime questioni, sotto il profilo del vizio della motivazione. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

La sentenza, attraverso l’esame delle dichiarazioni rese dallo stesso titolare della Pubblicitalia, accerta che l’iscrizione delle ditte partecipanti alla manifestazione era avvenuta senza alcun controllo sui dati dalle stesse comunicati, mentre una condotta normalmente diligente avrebbe imposto l’esibizione e la verifica del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, della partita IVA e di quant’altro fosse necessario ad attestare l’esistenza e la titolarità della ditta.

Si tratta di una statuizione immune da vizi logici e giuridici, che regge alle censure formulate dalla ricorrente. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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