Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19802 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 30/01/2017, dep.09/08/2017),  n. 19802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17657/2012 R.G. proposto da:

Combrex Costruzioni Meccaniche Bresciane s.r.l., rappresentata e

difesa dagli avv. Fausto Ciapparoni e Franco Minelli, con domicilio

eletto in Roma, via G.B. Morgagni 19;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– contro ricorrente –

e sul ricorso iscritto al n. 17657/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

Combrex Costruzioni Meccaniche Bresciane s.r.l., rappresentata e

difesa dagli avv. Fausto Ciapparoni e Franco Minelli, con domicilio

eletto in Roma, via.G.B. Morgagni 19;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Lombardia, Sez. Staccata di Brescia, depositata il 12 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

uditi gli avv. Fausto Ciapparoni per la ricorrente e Pasquale

Pucciariello per l’Avvocatura generale dello Stato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In relazione a un avviso di accertamento emesso sulla base di studi di settore per l’anno di imposta 2004, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (Ctr) ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riducendo equitativamente l’importo dei maggiori ricavi ipotizzato dall’ufficio, con proporzionale riduzione delle sanzioni, di cui ritenne comunque legittima l’irrogazione.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi, cui reagisce con controricorso l’Agenzia delle entrate, contenente ricorso incidentale.

Il collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce l’omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) l’assenza di gravi incongruenze; b) la presenza di condizioni di marginalità economica, idonee ad escludere l’applicazione dello standard di settore, valorizzati dalla sentenza solo per giustificare la riduzione del maggiore imponibile, mentre quelle condizioni avrebbero dovuto indurre la Ctr a escludere l’applicabilità dello studio.

La prima parte del motivo è infondata. La motivazione su questo punto è stata data dalla Ctr, seppure implicitamente; ad ogni modo la parte non chiarisce perchè non sia grave lo scostamento sussistente nel caso di specie, pari alla differenza fra i ricavi dichiarati di Euro 1.014.669,00 e quelli risultante dagli studi di settore di Euro 1.317.424,00.

E’ fondata invece la censura sulla valutazione data dalla Ctr sulle ragioni indicate dal contribuente per giustificare lo scostamento, posto che essa si esaurisce nel rilievo che “può accedersi ad una valutazione di merito di discutibilità di un dato appiattito integralmente sullo studio di settore, nella misura in cui può essere probabilmente dato un certo credito alle specificità evidenziate nel ricorso del contribuente”. Siffatta valutazione, espressa in tali termini generici e persino dubitativi, è effettivamente inidonea a dare conto della decisione assunta.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1 e art. 119 disp. att. c.p.c., comma 4, nonchè del D.L. n. 331 del 1992, art. 62 sexies convertito nella L. n. 427 del 1993 e della L.n. 146 del 1998, art. 10; insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la misura dei maggiori ricavi da accertare (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il motivo, nella sua prima parte, denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, un duplice errore della Ctr: a) l’avere deciso secondo equità una questione di diritto riguardante l’applicabilità dello studio di settore; b) inoltre, sempre secondo la ricorrente, una volta accertata l’esistenza di cause giustificative dello scostamento dei ricavi, la Ctr avrebbe dovuto dedurne la l’inapplicabilità dello studio e non solo la riduzione.

La prima censura (sub a) è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi. La Ctr non ha deciso una questione di diritto con ricorso all’equità, ma ha determinato equitativamente la misura del minore imponibile, esprimendo quindi una valutazione estimativa.

La relativa valutazione, qualora ritenuta incongrua, andava denunciata in sede di legittimità non per violazione di legge, ma per vizio di motivazione (Cass. n. 25707/2015; Cass. n. 442/2010).

La censura sub b) è invece infondata. La tesi della ricorrente, secondo cui, una volta riconosciuto che poteva darsi un certo credito a quanto dedotto dalla contribuente sulla propria specificità, la Ctr avrebbe dovuto negare in radice la possibilità di determinazione di maggiore materia imponibile invece di ridurre il quantum, non trova alcun appiglio normativo. E’ perfettamente concepibile che le giustificazioni del contribuente siano ritenute dal giudice tributario idonee a giustificare solo in parte lo scostamento. In questo caso il giudice, dando adeguata ragione della propria valutazione, dovrà operare il calcolo delle maggiori imposte e contributi.

Esattamente in questa fase si inserisce l’errore commesso della Ctr, oggetto della seconda parte del motivo, con il quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si rimprovera ai giudici d’appello di avere determinato la misura della riduzione del quantum accertato dall’Ufficio senza dare di ciò adeguata spiegazione (motivazione insufficiente).

Il motivo è per questa parte fondato per la stessa ragione evidenziata nell’esame del primo motivo, essendo evidente che una valutazione espressa in quella forma così perplessa e dubitativa non è idonea a porsi quale effettiva giustificazione del decisum.

Con il motivo in esame la sentenza è poi censurata per avere dapprima riconosciuto che lo studio non poteva rappresentare compiutamente il reale volume di affari della società, per poi ritenere invece lo studio applicabile, seppure con un abbattimento dei ricavi ipotizzati dall’Amministrazione finanziaria.

La censura è infondata. La ricorrente ripropone sotto il profilo motivazionale la tesi in punto di diritto, già sopra disattesa, secondo cui in materia di studi di settore il giudice tributario non potrebbe esprimere una valutazione di solo parziale fondatezza delle ragioni addotte dal contribuente per giustificare lo scostamento.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5; omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio: l’assenza di dolo o colpa in sede di dichiarazione (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La ricorrente si duole che la Commissione tributaria regionale abbia ravvisato la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa nel comportamento della società contribuente, che aveva indicato in dichiarazione ricavi corrispondenti al suo giro d’affari. Il fatto controverso sul quale la motivazione si assume omessa e insufficiente è identificato nel fatto che le condizioni di marginalità economica in cui la società operava erano idonee a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati e quindi a escludere che vi fosse dolo o colpa della contribuente nella indicazione di un reddito inferiore.

Il motivo non solleva la questione se le sanzioni siano applicabili anche negli accertamenti fondati sugli studi di settore, ma contesta la irrogazione operata dal Fisco nel caso di specie, essendo giustificato lo scostamento.

Il motivo, quindi, essendo privo di profili di censura autonomi rispetto a quelli sopra esaminati, è assorbito.

Con il primo motivo del ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. art. 113, comma primo, c.p.c., nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la misura dai maggiori ricavi da accertare (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, nn 3 e n. 5).

La ricorrente si duole perchè la sentenza, senza adeguata valutazione degli elementi di causa, ha ridotto in via equitativa i ricavi ipotizzati dall’ufficio, che aveva invece compiutamente dimostrato la misura del maggiore imponibile.

Il motivo è fondato, per le stesse ragioni per cui sono state ritenute fondate le censure dedotte sul punto dalla contribuente.

La motivazione della sentenza è inidonea a dare conto della decisione adottate, non solo nella direzione fatta valere dalla contribuente, che pretendeva l’integrale recepimento delle proprie giustificazioni, ma anche nella direzione fatta valere del fisco, che giustamente si duole che la propria pretesa impositiva sia stata ridotta in assenza di una reale spiegazione del perchè della riduzione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 631 del 1993, art. 62 sexies convertito nella L. n. 427 del 1003 e L. n. 146 del 1998, art. 10 nonchè dell’art. 2727 c.c. (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente evidenzia innanzitutto che l’avviso, emesso a seguito di rituale contraddittorio con il contribuente, aveva indicato le ragioni per cui le giustificazioni fornite dal contribuente non furono ritenute attendibili, per cui lo studio aveva acquisito il valore della presunzione; quindi si duole della sentenza nella misura in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto le giustificazioni fornite dal contribuente idonee a fornire la prova contraria.

Il motivo è inammissibile. La parte non censura una violazione di legge, ma un vizio di motivazione.

Si giustifica quindi in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e del ricorso incidentale la cassazione della sentenza, con rinvio per nuovo esame alla Ctr in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie nei termini di cui in motivazione il primo e il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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