Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19802 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 04/10/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 04/10/2016), n.19802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandria,

n. 128, nello studio dell’avv. Antonino Piro, che lo rappresenta e

difende, unitamente agli avv.ti Gianmarco Mascia e Vittorio Mascia,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

MINISTERO DELLA DIFESA, come sopra rappresentato;

– ricorrente in via incidentale –

contro

M.G., come sopra rappresentato;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 4512,

depositata il 6 novembre 2009.

sentita la relazione svolta alla pubblica udienza del 24 febbraio

2016 dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Alberto Cardino, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza depositata in data 11 maggio 2006 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta dal Ministero della Difesa avverso il decreto ingiuntivo emesso, ad istanza dell’impresa individuale di M.G., per l’importo complessivo di Euro 432.461,82, a titolo di corrispettivo per lavori aggiuntivi eseguiti nel corso dell’appalto stipulato in data (OMISSIS) per la ristrutturazione di vari manufatti ubicati in (OMISSIS). In particolare, venivano rigettate le eccezioni dell’Amministrazione riguardanti l’insussistenza di lavori ulteriori rispetto a quelli previsti nel capitolato, la decadenza dell’appaltatore per mancata iscrizione dell’apposita riserva, nonchè l’intervenuta prescrizione de diritto azionato dal M..

1.1 – Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dall’Amministrazione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda proposta dal M..

1.2 – Per quanto in questa sede maggiormente rileva, la corte distrettuale ha affermato che non era stata acquisita alcuna prova in merito all’effettuazione di lavori aggiuntivi da parte dell’impresa appaltatrice: erroneamente il Tribunale aveva attribuito valenza probatoria all’omessa produzione, da parte del Ministero della Difesa, del libretto delle misure, senza per altro che ne fosse stata richiesta e disposta l’esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c..

1.3 – Si è altresì rilevato che nella condotta dell’Amministrazione non era emerso alcun elemento che potesse interpretarsi come ammissione relativa all’avvenuta esecuzione delle opere in contestazione, aggiungendosi che mancava qualsiasi prova in merito a un ordine scritto della direzione dei lavori circa la realizzazione di opere non previste dal capitolato.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione il M. propone ricorso, affidato a tre motivi, cui il Ministero della Difesa resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, con unica ed articolata censura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si sostiene che la Corte di appello avrebbe, con evidente contraddizione, da un lato escluso la decadenza e la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, sulla base delle riserve iscritte nel Verbale di compimento dei lavori, dall’altro avrebbe escluso la sussistenza della relativa prova, del resto male interpretando la motivazione della decisione di primo grado, che aveva valorizzato l’omessa produzione del libretto delle misure nell’ambito della valutazione del comportamento dell’Amministrazione complessivamente deponente nel senso del riconoscimento dell’esecuzione dei lavori aggiuntivi.

2.1 – Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., pur in assenza di una specifico motivo di gravame del Ministero circa la sussistenza del credito ritenuto sussistente dal giudice di primo grado.

2.2 – La terza censura, con riferimento alla mancala impugnazione specifica, da parte del Ministero, della statuizione fondata sulle riserve, deduce violazione dell’art. 2909 c.c., per essere stato violato il giudicato formatosi sul punto.

3 – Il primo motivo è infondato.

Non esiste alcuna contraddizione tra l’aver preso atto – ai fini dell’esclusione della relativa decadenza – delle riserve formulate dall’impresa in relazione alle pretese concernenti i lavori aggiuntivi e il rigetto della domanda a causa dell’inottemperanza al relativo onere probatorio.

La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni evidenziato le finalità dell’istituto della riserva nell’appalto di opere pubbliche, come quella di consentire all’amministrazione committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con l’immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l’accertamento, ovvero di assicurare la continua evidenza delle spese dell’opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all’uopo predisposti, nonchè di mettere l’amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare 1a potestà di risoluzione unilaterale del contratto (cfr. Cass., 7 luglio 2011, n. 15013; Cass., 17 marzo 2009, n. 6443; Cass., 3 marzo 2006, n. 4702). Se per l’appaltatore l’iscrizione della riserva costituisce un onere, al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande, la stesse non possono considerarsi provate per il semplice fatto dell’iscrizione stessa: l’ottemperanza all’onere della riserva non esclude il rispetto di quello previsto dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cass., 2 settembre 2005, n. 17702).

3.2 – Al di là dell’aspetto sopra evidenziato, la motivazione della decisione impugnata appare adeguata e immune da vizi di natura logico-giuridica: la mancata produzione del libretto delle misure, in assenza, per altro, di ordine di esibizione, è stata ricondotta, come riconosce lo stesso ricorrente, nella valutazione del complessivo comportamento dell’amministrazione, e, come tale, è stata considerata priva di significativa rilevanza.

Quanto, poi, all’invito rivolto al M. “per accordi definitiva soluzione”, l’assoluta carenza di valenza probatoria attribuita, anche sotto tale profilo, alla condotta del Ministero trova conferma nel costante orientamento di questa Corte secondo cui le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l’effetto desiderato, e non comportino, come nella specie, l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non rappresentano riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell’art. 2944 c.c. e non hanno efficacia interruttiva della prescrizione (Cass. 24 settembre 2015, n. 18879; Cass., 29 settembre 2011, n. 19872; Cass., 6 marzo 2008, n. 6034).

4 – Gli altri due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente correlati, sono infondati.

5 – Deve premettersi che, secondo quanto emerge dalla decisione impugnata, l’Amministrazione aveva dedotto, con il terzo motivo di gravame, “l’inesistenza tanto della prova dell’avvenuta esecuzione di lavori aggiuntivi rispetto a quelli commissionati con il contratto di appalto del (OMISSIS), quanto del valore economico di tali fantomatici lavori aggiuntivi”.

5.1 – l’esame degli atti, consentito dalla natura procedurale del vizio denunciato e dall’ormai consolidato orientamento di questa Corte al riguardo (cfr., per tutte, Cass., Sez., un., 22 maggio 2012, n. 8077; e, in relazione alla specificità dei motivi di appello, Cass., 10 settembre 2012, n. 15071; Cass., 28 novembre 2014, n. 25308), consente di escludere che la questione inerente alla carenza di prova in merito ai richiesti compensi aggiuntivi non sia stata validamente dedotta dall’Amministrazione con il proprio gravame e che, quindi, sul punto si sia formato il giudicato.

Nel caso in esame, infatti, dall’esame degli atti processuali – compiutamente riprodotti in ricorso nei rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 – risulta che nell’atto di appello la doglianza relativa agli aspetti probatori in questione, a fronte della decisione di primo grado incentrata – come si legge nello stesso ricorso – sulla mera esplicitazione della riserva, è stata validamente formulata, sia pure in maniera sintetica, essendosi affermato: “la pronunzia de qua si appalesa erronea anche nel merito, avendo sbrigativamente accolto una domanda della controparte assolutamente non provata nell’an e nel quantum e contestata dall’opponente. In sostanza, l’organo giudicante ha fideisticamente accolto la riserva della ditta M. in sede di verbale compimento lavori in data (OMISSIS), senza che l’impresa avesse in effetti nulla provato – come era suo onere – al riguardo. Ciò nonostante che l’Amm.ne avesse dedotto l’avvenuto pagamento delle opere eseguite dalla ditta M.”.

6 – Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale, espressamente subordinato all’accoglimento dell’altro.

7 – Il regolamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna il ricorrente M. al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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