Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19801 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19801 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA

sul ricorso 28952-2007 proposto da:
REZGUI BRAHIM BEN BOUDHINA, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 191 SC B INT l, presso lo
studio dell’avvocato ALFIERI ARTURO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato POLITA
MARCO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

COMUNE AGUGLIANO,

in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, Sindaco SAURO LOMBARDI,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA FIRENZE 24,

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Data pubblicazione: 28/08/2013

presso lo studio dell’avvocato SILVESTRINI FRANCESCA,
che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 259/2007 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 11/09/2007 R.G.N. 77/2007;

udienza del 05/07/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito l’Avvocato MARGARETH AMITRANO per delega;
udito l’Avvocato FRANCESCA SILVESTRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di giunta del 20.6.2001 il Comune di Agugliano
concesse in locazione a Rezgui Brahim Ben Boedhina ed alla sua
famiglia un alloggio di edilizia residenziale pubblica, riservato
alla categoria degli “anziani” ma allo stato libero per mancanza

per un periodo di mesi sei rinnovabili”, allo scopo di
assicurargli

una

sistemazione

provvisoria

nell’imminenza

dell’esecuzione dello sfrato dall’immobile che occupava.
Con decreto del 29.10.2005, emesso ex art. 53 della legge
regionale delle Marche n. 44/1977 e preceduto da numerose diffide,
il sindaco di Agugliano, preso atto dell’occupazione senza titolo
dell’alloggio e della necessità di concederlo a breve ad uno degli
aventi titolo utilmente collocati nella graduatoria in corso di
formazione, ordinò al Rezgui il rilascio entro trenta giorni.
Il Rezgui si oppose al rilascio con ricorso al Tribunale di
Ancona del 13.12.2005, sostenendo che si verteva in ipotesi di
locazione ordinaria avente la durata minima di quattro anni ai
sensi della legge n. 431/1998, prorogatasi per mancanza di

tempestiva disdetta fino al 10.6.2009.
Il Comune resistette.
Con sentenza del 19.12.2006 il Tribunale adito rigettò il ricorso
e condannò il ricorrente al rilascio nel termine contestualmente
fissato, compensando le spese.
2.- La Corte di appello di Ancona, decidendo con sentenza n. 259
del 2007 sul gravame del Rezgui cui aveva resistito il Comune, ha

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di assegnatari. Tanto “in via del tutto eccezionale e provvisoria

bensì ritenuto che la sentenza di primo grado fosse nulla per la
mancata lettura del dispositivo in udienza ma, decidendo nel
merito, ha respinto la domanda dell’attore, dichiarando la
validità del decreto di rilascio emesso dal sindaco e compensando

le spese del grado.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Rezgui,

affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso il Comune
di Agugliano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo sono dedotte violazione e falsa applicazione

degli artt. 353 e 354 c.p.c. per avere la Corte d’appello,
decidendo nel merito dopo aver dichiarato la nullità della
sentenza di primo grado per non essere stato il dispositivo letto
in udienza, precluso all’attore di esperire due gradi di merito e
di ottenere una riforma in melius della sentenza di rimo grado.
1.1.- La censura è manifestamente infondata.

La Corte d’appello, sulla scorta di una consolidatissima
giurisprudenza di legittimità

(ex permultis,

Cass. nn. 5612/95,

259/99, 1935/03, 8604/05, 18824/06, 1505/07, 13705/07, 11317/09,

5659/10, 12101/10) ha ritenuto che le ipotesi di cui agli artt.
353 e 354 c.p.c. sono tassative e che, esulando la presente da una
di quelle, la nullità della sentenza non esonerava il giudice del
merito dall’obbligo di giudicare e decidere la causa nel merito.
E’ d’altronde noto che il principio del doppio grado di
giurisdizione è privo di rilevanza costituzionale
Cass. nn.13426/2004, 7342/08, 21233/11).

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(ex

coeteris,

3.-

2.-

Col secondo motivo la sentenza è censurata per

“omessa

pronuncia ed in ogni caso insufficiente motivazione sull’eccezione
di carenza di motivazione in cui è incorso il giudice di secondo
grado su un punto essenziale”,

nonché per

“violazione e falsa

applicazione di legge”.

– sotto il primo profilo, perché rimette alla Corte di cassazione
di stabilire se ricorra il vizio di omessa pronuncia o di omessa
motivazione, fra loro concettualmente incompatibili, mentre
l’individuazione del vizio da cui si assume affetta una sentenza
ovviamente compete a chi appunto lo adduca e non a chi è chiamato
a dire se esso vi sia;
– sotto il secondo perché, nel questo di diritto che conclude
l’illustrazione del motivo, si domanda se possa “ritenersi violato
il principio di cui all’art. 1362, primo e secondo comma, c.c.
relativo all’interpretazione del contratti e configurarsi
l’ipotesi di illegittimità per carenza di motivazione …”;

il che

non si concilia con l’essere il vizio di violazione di norme di
diritto (che ricorre o no, indipendentemente dalle ragioni
indicate dal giudice) del tutto indipendente dalla motivazione,
che può assumersi viziata esclusivamente in ordine ad una
quaestio facti, e non già ad una regula iuris.
3.- Il ricorso è respinto.
Le spese seguono stavolta la soccombenza.
P.Q.M.

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2.1.- La censura è inammissibile:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che
liquida in

e

2.700, di cui 2.500 per compensi, oltre agli

accessori di legge.

Roma, 5 luglio 2013

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