Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19801 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19801 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14326/2017 R.G. proposto da:

DI CAPRIO Nicolina, rappresentata e difesa, per procura speciale in
calce al ricorso, dall’avv. Francesco OLIVETI, presso il cui studio legale
sito in Roma, alla via Cunfida, n. 20, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a. (già EQUITALIA
SUD s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata avverso la sentenza n. 11048/29/2016 della Commissione tributaria
regionale della CAMPANIA, depositata il 06/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Data pubblicazione: 26/07/2018

Rilevato che:
— in controversia relativa ad impugnazione di una intimazione di
pagamento di somme dovute per IVA relativa all’anno d’imposta 2003, di
cui ad una cartella di pagamento pure impugnata per irregolarità della sua
notifica, con conseguente prescrizione del credito tributario, con la

proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo
grado, ritenendo che fosse regolare la procedura di notificazione della
cartella di pagamento, effettuata con le modalità previste per i casi di
irreperibilità relativa, stante la temporanea assenza del destinatario
dell’atto, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del
1973, 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 cod. proc. civ., avendo «il messo
notificatore del Concessionario» provveduto ad effettuare «la spedizione
della raccomandata informativa […] in data 9.7.09» con conseguente
perfezionamento della notifica «per il destinatario in data 19.07.09 (cioè il
decimo giorno successivo alla spedizione ai sensi dell’art. 8, comma 2,
della L. 890/82»;
— per la cassazione della sentenza d’appello ricorre la contribuente
con unico motivo, cui non replica l’intimata;
— sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380

bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito
del quale il ricorrente ha depositato memoria;
—il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata;

Considerato che:
—con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «errata, insufficiente e
contraddittoria motivazione per violazione o falsa applicazione dell’art.
140 c.p.c.», sostenendo che aveva errato la CFR a ritenere regolare la
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sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l’appello

procedura di notificazione della cartella di pagamento, atto prodromico
all’intimazione di pagamento, nonostante risultasse dagli atti di causa che
la raccomandata informativa del deposito del piego presso la casa
comunale, conseguente alla irreperibilità del destinatario dell’atto per
temporanea assenza del medesimo, non era pervenuta nella sfera di

l’indirizzo [era] insufficiente»;
— premesso preliminarmente che il motivo è ammissibile ancorché la
ricorrente abbia fatto riferimento nella rubrica alla «errata, insufficiente e
contraddittoria motivazione», atteso che «l’erronea intitolazione del
motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre
fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c., né determina
l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia
chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass. n. 26310 del
07/11/2017, Rv. 646419-01), com’è nel caso qui vagliato, ritiene il
Collegio che il predetto motivo sia fondato e vada accolto;
— in ipotesi di irreperibilità c.d. relativa, come quella che ci occupa, il
vigente art. 26, comma 4, c.p.c., prevede che «Nei casi previsti dall’art. 140
del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento
si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno
successivo a quello in cui l’avviso del deposito é affisso nell’albo del
comune»;
— a seguito dell’intervento della Consulta, che con la sentenza n. 258
del 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3, attuale
comma 4, del citato art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione
della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di
procedura civile [..] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, anziché “Nei casi in cui nel comune
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conoscibilità di quest’ultimo perché restituito al mittente «in quanto

nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o
azienda del destinatario [•..1 si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60,
primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 60”,
questa Corte con la sentenza n. 25079 del 2014 ha affetinato il principio,
condiviso dal Collegio, in base al quale «In tema di notifica della cartella di

della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012
relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va
applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26,
ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea lei, del d.P.R. n. 600 del
1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano
effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario
e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto
presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione», alla
stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3
del 2010, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c.,
disposizione richiamata dall’art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la
notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della
raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o,
comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale
sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si
perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata
informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in
caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione
(Cass. n. 14316 del 28/06/2011, Rv. 618457-01; in termini anche Cass. n.
9782 del 19/04/2018, Rv. 647736-01);
— nel caso di specie risulta dagli avvisi di ricevimento delle
raccomandate postali — quella contenente la cartella di pagamento e quella
informativa — fotograficamente riprodotte per autosufficienza nel ricorso,
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pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito

il mancato recapito della prima per temporanea assenza del destinatario e
della seconda per «indirizzo LI insufficiente»; proprio tale ultima
circostanza rende evidente l’irregolarità della procedura di notificazione, in
quanto la raccomandata informativa restituita al mittente per indirizzo
insufficiente non può che essere equiparata all’omesso invio della stessa,

anche solo presunta (dall’infruttuoso decorso del termine di dieci giorni
dalla spedizione, nel caso in cui non sia stata ricevuta) — del destinatario;
né, peraltro, risulta che l’agente della riscossione abbia tempestivamente
ripreso il procedimento di notificazione, come era suo onere;
— in estrema sintesi, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio alla competente CTR per la verifica delle conseguenze
di tale irregolarità (compimento del tennine prescrizionale) nonché per la
regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnate e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

non essendo la stessa pervenuta nella sfera di conoscibilità — diretta o

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