Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19801 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 23/07/2019), n.19801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17796-2015 proposto da:

AUTOTRASPORTI B.R. & C. S.N.C. (P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti MICCINESI MARCO

e PISTOLESI FRANCESCO, unitamente ai quali è elett.te dom.to in

Roma, al V.le Liegi, n. 32, presso lo studio dell’Avv. CLARICH

MARCELLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t.

(C.F. (OMISSIS)), dom.to ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi,

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e

dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1361/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. PEDICINI ETTORE,

che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. GIANANNESCHI SIMONE, per delega dell’Avv. PISTOLESI

FRANCESCO, per la parte ricorrente, nonchè l’Avv. BACOSI GIULIO per

la parte controricorrente;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI notificò nel 2013 nei confronti della AUTOTRASPORTI B.R. & C S.N.C. (d’ora in avanti, breviter, “AUTOTRASPORTI”) un avviso di accertamento, contestando alla stessa l’importazione, tra il 2009 ed il 2012, di carburante in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, in quantità superiore a quella ammissibile in franchigia: in particolare, “da una verifica fiscale condotta presso la sede di autotrasportatori, tra cui la società in oggetto, i verificatori trovano che gli autotrasporti presentano dei serbatoi maggiorati o supplementari, dai quali fanno derivare che, in relazione ai rifornimenti di carburante effettuati nel territorio extra-doganale di Livigno, venduto senza IVA ed accise, il contribuente abbia potuto evadere detti tributi” (cfr. sentenza impugnata, p. 1), con conseguente necessità di procedere alla ripresa del carburante introdotto in eccesso in territorio italiano.

2. L’AUTOTRASPORTI impugnò tale provvedimento innanzi alla C.T.P. di Sondrio, che rigettò il ricorso con sentenza 49/2/14 la quale fu, a propria volta, sottoposta a gravame innanzi alla C.T.R. della Lombardia; quest’ultima, con sentenza n. 1361/2015, del 2.4.2015, confermò la decisione di prime cure, osservando come la ratio sottesa all’esenzione prevista dal Reg. n. 1186/ del 2009, art. 107 (consistente nell’evitare l’assoggettamento in dogana del carburante acquistato fuori confine e utilizzato per lo svolgimento di attività di autorasporto” – cfr. sentenza n. 1361/2015, p. 2) imponga di considerare “normale” il serbatoio, anche se di capacità maggiore da quello ordinariamente montato dalla casa costruttrice, ma comunque risultante dalla scheda tecnica e dichiarato dal costruttore.

3. Avverso tale sentenza ‘AUTOTRASPORTI ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si è costituita ed ha resistito, con controricorso, l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 del Reg. CE n. 1186/2009 ed 11 della Direttiva 2007/74 CE, per avere la C.T.R. ritenuto che per “serbatoio normale” dovesse intendersi unicamente quello montato dal costruttore e risultante dalla scheda tecnica.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Il Reg. n. 1186 del 2009, art. 107, p. 1, lett. a), del prevede che “Fatti salvi gli artt. 108, 109 e 110, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) il carburante contenuto nei serbatoi normali: – degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli – dei contenitori per usi speciali, che entrano nel territorio doganale della Comunità”; prosegue il successivo p. 2, lett. c) chiarendo che “per “serbatoi normali”: – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi; – i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonchè i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli; – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali”

1.2.1. Orbene, quanto all’interpretazione di tali norme e, in particolare, della nozione di “serbatoio normale”, analoga questione si pose con riferimento al Reg. n. 918 del 1983, art. 112, n. 2, lett. c), del, come modificato dal regolamento n. 1315/88 (di cui il Reg. CE n. 1186/2009 rappresenta, stando al relativo considerando n. 1, la codificazione) e fu risolta dalla Corte di Giustizia con la sentenza 3.12.1998, in causa C-247/97, Schoonbroodt, nei termini che seguono:”quando emana norme che concedono sospensioni di dazi doganali, il Consiglio deve tener conto delle esigenze della certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le amministrazioni doganali nazionali (sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon, Racc. pag. 1131, punto 12). Ne consegue che siffatte disposizioni devono essere interpretate restrittivamente, conformemente alla loro formulazione, sicchè non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite da C-47/95 a C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., Racc. pag. I6579, punto 20)… la formulazione della definizione di “serbatoi normali” figurante … all’art. 112, n. 2, lett. c), del regolamento n. 918/83, come modificato dal regolamento n. 1315/88… è chiara. Per costituire oggetto di una siffatta qualifica, tali serbatoi devono essere, in particolare, fissati dal costruttore e su tutti i veicoli o contenitori del medesimo tipo”.

1.2.2. Orbene, non v’è motivo, ad avviso del Collegio, per discostarsi da tali principi, che vanno dunque confermati anche in relazione all’interpretazione dell’art. 107 cit., con conseguente (a) correttezza della decisione assunta dalla C.T.R. ed (b) irrilevanza – per essersi la C.G.U.E. già pronunziata sul punto – del chiesto rinvio pregiudiziale.

1.2.3. Nè appare pertinente, al fine di avvalorare una conclusione di tenore diametralmente opposto, il richiamo, svolto dalla parte ricorrente alla p. 17 dell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, alla successiva sentenza 10.9.2014, in causa C-152/13, Holger Forstmann Transporte (la quale, indugiando sulla nozione di “serbatoi normali” di cui all’art. 24, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha chiarito che essa deve essere interpretata nel senso di non esclude i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore, purchè detti serbatoi consentano l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi), non essendo i diversi principi ivi affermati applicabili al campo dei dazi doganali:”ta/e conclusione – si legge ai p.p. 33 e 34 della motivazione di tale decisione – non è in contrasto con la sentenza Schoonbroodt…Si deve ricordare, infatti, a tale riguardo, che nel procedimento che ha dato origine a detta sentenza, la Corte interpretava non già una disposizione di una direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici nell’ambito del mercato interno, quale l’art. 24 della direttiva 2003/96, bensì, attraverso la legislazione belga in esame, una disposizione del regolamento n. 918/83 in materia doganale. Orbene, tali testi perseguono obiettivi diversi (v., in tal senso, sentenza Meiland Azewijn, EU: C:2004:499, punto 40). Inoltre, se è vero che la Corte ha affermato, al punto 20 della sentenza Schoonbroodt (EU:C:1998:586), che “le definizioni della nozione di “serbatoi normali” fornite nelle varie disposizioni che possono rivelarsi pertinenti non presentano divergenze significative nel contesto della fattispecie di cui alla causa a qua”, tuttavia l’argomentazione della Corte in quest’ultima sentenza si fonda sulla sua giurisprudenza in materia doganale e non sulla finalità di una disposizione adottata nell’ambito del mercato interno”.

2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, l’omissione di pronunzia o, comunque, la violazione di legge, avuto riguardo alla non debenza del tributo, quale conseguenza della lesione del principio di affidamento del contribuente, L. n. 212 del 2000, ex art. 10, commi 1 e 2.

3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, l’omissione di pronunzia o, comunque, la violazione di legge, avuto riguardo alla pur dedotta non debenza degli interessi sui maggiori tributi accertati, L. n. 212 del 2000, ex art. 10, comma 2.

3.1. I motivi sono – sì come formulati – inammissibili giacchè, già ad una semplice e cursoria lettura dell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità emerge come parte ricorrente abbia riprodotto il contenuto, in parte qua, del proprio atto di gravame (cfr. pp. 26-28 e 36), mentre manca del tutto la trascrizione del ricorso introduttivo del giudizio: sennonchè, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo sicchè, laddove sia stata denunciata – come nella specie – la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appellatum, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le censure sono state formulate sotto forma di motivi di gravame (sostanzialmente in termini Cass., Sez. 2, 9.8.2018, n. 20694, Rv. 650009-01).

3.2. A conclusione non dissimile si perverrebbe, inoltre, laddove si ritenesse versarsi non già in presenza di omissione di pronunzia quanto, piuttosto, di motivi assorbiti ovvero implicitamente rigettati: l’omessa trascrizione del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio preclude infatti al Collegio di valutare se le questioni in commento siano – o meno – da considerare “nuove” in sede di gravame.

3.3. Ad ogni buon conto, infine, entrambe le censure sono comunque infondate nel merito, rappresentando principi consolidati – cui il Collegio intende dare seguito – quelli per cui: 1) il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 21, art. 10, commi 1 e 2, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide (come invece invocato con il secondo motivo) sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass., Sez. 5, 18.5.2016, n. 10195, Rv. 639903-01); 2) qualora la mancata riscossione dei diritti doganali sia dovuta ad un’erronea determinazione delle autorità competenti, non percettibile da parte dell’operatore, deve trovare applicazione, in conformità ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza comunitaria, il principio di affidamento desumibile dall’art. 5, n. 2, del Regolamento CEE n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979 e dall’art. 220, par. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, norme che precludono all’amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, qualora il debitore abbia agito in buona fede, avendo osservato tutte le disposizioni vigenti materia tributaria per la dichiarazione in dogana: sempre, però, che il comportamento dell’autorità non sia stato – come nella specie – meramente passivo, ma abbia assunto un profilo attivo (Cass., Sez. 5, 18.6.2010, n. 14812, Rv. 613672-01); 3) se la L. n. 212 del 200, art. 10, comma 2, esclude la irrogazione delle sanzioni qualora la condotta del contribuente sia stata posta in essere “a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della amministrazione stessa”, è pur vero (con ciò superando, nel merito, anche le doglianze svolte con il terzo motivo) che “il termine attribuito alla potestà accertativa della Amministrazione finanziaria non (può) ingenerare, fino alla scadenza, alcun affidamento – tanto meno incolpevole – sulla correttezza della condotta, nel caso di specie omissiva (siccome conseguente ad un’omessa dichiarazione in dogana), del contribuente” (Cass., Sez. 5, 1.6.2012, n. 8825, in motivazione, p. 5.2, ult. cpv.).

4. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna dei AUTOTRASPORTI al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, delle spese del presente grado di lite.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso. Per l’effetto condanna (‘AUTOTRASPORTI B.R. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente AUTOTRASPORTI B.R. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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