Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19801 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 10/11/2016, dep.09/08/2017),  n. 19801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25554-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO

149, presso lo studio dell’avvocato CAROLA CICCONETTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato PAOLO PASQUALE DI PAOLA giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2012 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia

delepositata il 27/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

udito per la ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso e insiste per l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza emessa in data 13.03.2012, ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Varese aveva accolto il ricorso del contribuente A.F., annullando la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per imposte dovute relative all’anno 2006, ritenendo giuridicamente inesistente la notificazione dell’atto eseguita direttamente dall’agente della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, a mezzo del servizio postale mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario o degli altri soggetti indicati dalla legge.

2. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, rappresentata dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo due motivi di doglianza a mezzo dei quali chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; la ricorrente deduce l’erroneità del ritenuto vizio di notificazione dell’atto impugnato, sia alla stregua della normativa che in materia tributaria abilita l’agente della riscossione a effettuare direttamente la notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, sia perchè l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, precludendo la declaratoria di nullità della notifica.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 con riguardo al mancato accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate rispetto all’agente della riscossione Equitalia.

3. Resiste A.F., mediante controricorso col quale deduce l’inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza e ribadisce il vizio di notifica derivante dall’assenza di intermediazione dell’ufficiale della riscossione nell’esecuzione della notifica della cartella di pagamento; contesta l’eccepito difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate, trovando titolo la cartella impugnata in un controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e dunque in un’attività riferibile all’ente impositore e non all’agente della riscossione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’annullamento della sentenza impugnata, restando assorbita la seconda ragione di doglianza della ricorrente.

2. Occorre premettere che la questione dedotta col motivo di impugnazione riguarda la correttezza giuridica delle modalità di notificazione seguite per portare a conoscenza del destinatario la cartella di pagamento, essendo pacifiche e incontroverse le modalità e circostanze di fatto secondo cui è stata materialmente eseguita la notificazione, effettuata nelle forme del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 a mezzo diretto del servizio postale mediante spedizione dell’atto in piego raccomandato con avviso di ricevimento da parte dell’agente della riscossione Equitalia; sul punto non sussiste pertanto alcun difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione.

3. Costituisce principio consolidato nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la notificazione a mezzo del servizio postale della cartella di pagamento emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative può essere eseguita anche mediante invio al contribuente, direttamente da parte dell’agente della riscossione e senza intermediazione di ufficiale giudiziario o di uno degli altri soggetti indicati dalla legge abilitati a procedere alla notificazione degli atti in materia tributaria, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dal consegnatario (nel caso si tratti di persona diversa), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica e di procedere al compimento degli altri adempimenti indicati nell’art. 148 cod. proc. civ. e L. n. 890 del 1982, art. 3: tale modalità di notificazione degli atti nella materia tributaria è espressamente prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione (discrezionalmente) prescelta, alla quale sono applicabili le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle dettate dalla L. n. 890 del 1982 e dalle norme del codice di procedura civile per la notificazione degli atti giudiziari (Sez. 5 n. 9111 del 6/06/2012, Rv. 622974-01; Sez. 6-5 n. 16949 del 24/07/2014, Rv. 632505-01; Sez. 6-5 n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025-01).

4. Le modalità di notificazione previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 26 sono state seguite nel caso di specie, come si è detto, da Equitalia per la notifica della cartella di pagamento delle imposte dovute dal contribuente per l’anno 2006, tanto che nessuna questione sulla materiale ricezione dell’atto, spedito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, risulta sollevata (per quanto emerge dalla sentenza impugnata) dall’ A., che ha tempestivamente impugnato la cartella davanti alla Commissione Provinciale di Varese.

Da ciò consegue, quale ulteriore ragione di infondatezza dell’originario ricorso del contribuente, non rilevata dai giudici di merito, che si evidenzia solo per scrupolo di motivazione, che il raggiungimento dello scopo dell’atto precludeva comunque la declaratoria di un’eventuale (quanto insussistente) nullità della notifica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 156 c.p.c., comma 3 e art. 160 cod. proc. civ., applicabili alla notificazione degli atti di imposizione fiscale, e della cartella esattoriale in particolare, in forza del richiamo espresso operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 alla disciplina delle notificazioni del codice di rito civile (Sez. 5 n. 384 del 13/01/2016, Rv. 638250-01).

La notificazione, invero, è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto di imposizione fiscale, che rimane esterna allo stesso, di tal che la sua (eventuale) nullità è sanata, a norma dell’art. 156 cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, che è desumibile anche dalla tempestiva impugnazione dell’atto (Sez. 5 n. 18480 del 21/09/2016, Rv. 640971-01).

Per mera completezza di motivazione, va incidentalmente osservato che l’assorbita questione della pretesa inesistenza della notifica, (che la sentenza impugnata ha valorizzato al une di ritenere inapplicabile la sanatoria suddetta) sarebbe stata comunque infondata. Questa Corte ha chiarito, con specifico riguardo al tema della notifica della cartella di pagamento, che l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo invece ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per avvenuto raggiungimento dello scopo (Sez. 5 n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550-01); nel caso di specie, i vizi di notifica originariamente dedotti dal contribuente, qualora esistenti, atterrebbero alle modalità di esecuzione della notificazione della cartella di pagamento, che non avrebbero seguito – in tesi – le corrette regole procedurali previste dalla legge, così da configurare, eventualmente, un’ipotesi di nullità, e non di inesistenza, della notifica, destinata a essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, puntualmente realizzatosi.

5. Esclusa, sotto tale profilo, l’inesistenza o la nullità della notificazione della cartella di pagamento, la sentenza impugnata deve essere senz’altro cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione; il giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale di della Lombardia in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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