Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19801 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 04/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 04/10/2016), n.19801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MECAER AVIATION GROUP s.p.a., già MECAER – MECCANICA AERONAUTICA

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Giancarlo Paglietti, con domicilio eletto nel suo

studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8;

– ricorrente –

contro

C. s.a.s. di G.G. e C., già C.

s.a.s. di C. e C., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dagli Avv. Stefano Pagani, Stefano

Mantovani e Francesca Giuffrè, con domicilio eletto nello studio di

quest’ultima in Roma, via Camozzi, n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1825

pubblicata in data 21 dicembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Angiolo Moretti, per delega dell’Avv. Giancarlo

Paglietti, e Francesca Giuffrè;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La s.p.a. Mecaer Meccanica Aeronatica proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Vercelli, sezione distaccata di Varallo, con il quale, su richiesta della s.a.s. C. di G. C. e C., era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di Euro 20.662,60, oltre ad interessi e spese della procedura, a titolo di pagamento delle fatture (OMISSIS).

A fondamento dell’opposizione, la Mecaer deduceva il mancato rispetto del termine essenziale di consegna della merce da parte della convenuta opposta, con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1457 c.c.; in subordine, chiedeva la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., stante il grave inadempimento di controparte; invocava inoltre l’applicabilità dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c.. In via riconvenzionale, l’opponente chiedeva il risarcimento dei danni patiti, quantificati in Euro 250.000.

Si costituiva la convenuta, resistendo.

Con sentenza in data 15 giugno 2010, il Tribunale di Vercelli, sezione distaccata di Varallo, rigettava l’opposizione e la proposta domanda riconvenzionale.

2. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 dicembre 2011, la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello proposto da Mecaer Avion Group s.p.a., già Mecaer Meccanica Aeronatica s.p.a..

2.1. – La Corte d’appello ha escluso che il termine per l’adempimento debba considerarsi essenziale. La Corte distrettuale ha al riguardo sottolineato che in data (OMISSIS) vi è stato l’ordine alla Chiappaloni, ordine nel quale viene indicato il termine di consegna di 20 giorni lavorativi successivi. Tale termine, tuttavia, è stato prorogato dalla stessa Macaer in data (OMISSIS) sino all'(OMISSIS). L’accettazione e anzi il proporre una successiva data di consegna del materiale giacente presso la Chiappaloni “sta proprio ad indicare che il termine, neppure da parte dell’appellante, era soggettivamente percepito come essenziale”.

La Corte di Torino ha poi dato rilievo, nell’escludere la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.e l’eccezione di inadempimento, alla circostanza che alcuni incaricati della società fornitrice si erano presentati in data (OMISSIS) presso la sede della Mecaer per provvedere alla consegna dei beni di cui alle fatture non pagate e che le persone presenti in loco non avevano voluto ricevere la merce.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la Mecaer ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica il 1 giugno 2012 e notificato il 7 giugno 2012, sulla base di sei motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Come eccepito dal pubblico ministero nell’udienza di discussione, il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività.

La sentenza della Corte d’appello di Torino, su istanza della s.a.s. C., è stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario alla Macaer Avion Group s.p.a. con consegna di copia, in data 30 marzo 2012, presso lo studio del difensore domiciliatario Avv. Enrico Fioretta in Torino, corso Francia, n. 58, a mani della segretaria dell’avvocato domiciliatario. Dalla stessa copia conforme all’originale della sentenza della Corte d’appello con la relata di notifica depositata dalla società ricorrente si ricava, appunto, che la notifica è avvenuta il 30 marzo 2012, e non il 2 aprile 2012 come affermato dalla stessa ricorrente nell’intestazione del ricorso per cassazione, a pag. 2.

Il ricorso per cassazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica soltanto in data 1 giugno 2012, una volta scaduto il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza.

2. – Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla resistente, che liquida in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lucio Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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