Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19800 del 28/09/2011
Cassazione civile sez. III, 28/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19800
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO
MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato TORINO GIANFRANCO, che lo
rappresenta e difende giusto mandato in atti;
– ricorrente –
contro
HACHETTE-RUSCONI S.P.A. già RUSCONI EDITORE S.P.A. in persona
dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. D.
A.S., R.G. in qualità di giornalista,
M.S. all’epoca Direttore Responsabile della rivista GENTE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA M. PRESTINARI 15, presso lo
studio dell’avvocato FUSILLO ANTONIO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ZANASI FRANCESCA MARIA giusto mandato in
atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1081/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 05/03/2007, R.G.N. 8737/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/07/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE VONA per delega;
udito l’Avvocato ANTONIO FUSILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il B. propose azione risarcitoria per diffamazione contro casa editrice, direttore e giornalista del periodico Gente, in relazione alla pubblicazione dell’intervista della sua moglie divorziata, da lui ritenuta offensiva del decoro e della reputazione.
La domanda, accolta in primo grado, è stata respinta dalla Corte d’appello di Roma, la quale ha assolto da responsabilità i convenuti.
Il B. propone ricorso per cassazione attraverso cinque motivi.
Rispondono con controricorso gli intimati. Il collegio ha disposto che la sentenza sia redatta con motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo (violazione di legge) chiede di sapere se la mancanza di uno solo dei canoni stabiliti (interesse pubblico, veridicità dei fatti e continenza) renda illegittima la pubblicazione di un’intervista.
Il secondo motivo (vizi della motivazione) censura la sentenza in ordine alla veridicità della circostanza che il B. non versi alcun sussidio alla ex moglie. Il terzo motivo (violazione di legge) discute intorno alla legittimità della pubblicazione della fotografia del B..
Il quarto motivo censura il vizio della motivazione nel punto in cui il giudice ha accertato la legittimità della pubblicazione dell’immagine.
Il quinto motivo censura il vizio della motivazione del punto in cui la sentenza ha disposto la compensazione tra le parti delle spese dei giudizi di merito. I primi quattro motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, questa Corte ha già avuto occasione di spiegare che è applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca alla condotta, del giornalista che, pubblicando “alla lettera” il testo di una intervista, riporti dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivamente lesive dell’altrui reputazione, a condizione che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione ed il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese presentino, sulla base di una valutazione riservata al giudice di merito (insindacabile in sede di legittimità se sorretta da logica ed adeguata motivazione), indiscutibili profili di interesse pubblico all’informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del giornalista (Cass. nn. 20686/08, 5066/10).
Quanto al principio enunciato, occorre riflettere, infatti, sulla circostanza che l’individuo eventualmente leso dall’intervista (il cui interesse pubblico alla pubblicazione sia ritenuto prevalente sulla posizione soggettiva dell’individuo stesso) non rimane sfornito di tutela risarcitoria, potendo egli esercitarla nei confronti dell’intervistato, sia per quanto riguarda la veridicità delle dichiarazioni, sia per quanto riguarda la loro continenza.
Nella specie, il giudice ha congruamente e logicamente pubblicato in merito alla sussistenza dell’interesse della collettività alla pubblicazione dell’intervista in questione, spiegando che essa aveva lo scopo di sollecitare nel lettore la riflessione circa il dramma del ritorno a casa dei prigionieri di guerra (il B., da ufficiale, lo era stato in Iraq), proprio nel momento in cui si combatteva la guerra del Kossovo e tre marines americani erano stati fatti prigionieri dei Serbi. Di qui pure l’interesse pubblico anche alla pubblicazione dell’immagine del B..
Quanto all’ultimo motivo, anch’esso deve essere respinto, posto che il giudice ha altrettanto correttamente motivato in ordine alle ragioni giustificatrici della compensazione delle spese dei giudizi di merito.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Il diverso esito dei giudizi di merito giustifica l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011