Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19800 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19800 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 3138-2008 proposto da:
PELLICCIA WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO TRIESTE

87,

presso lo studio dell’avvocato

GREGORIA MARIA FAILLA, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
4

2013
1522

ricorrente –

contro

FERROVIE DELLO STATO S.P.A. 06359501001 in persona
dell’institore e procuratore Avv. VINCENZO SICA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 36,
presso lo studio dell’avvocato DE TILLA MAURIZIO, che

1

Data pubblicazione: 28/08/2013

la rappresenta e difende giusta delega in atti;
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 01585570581 succeduta
alla Soc. FERROVIE REAL ESTATE S.P.A. in virtù della
scissione parziale,
procuratore

Avv.

in persona dell’institore e
VINCENZO

SICA,

elettivamente

studio dell’avvocato DE TILLA MAUR IZIO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 4872/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 19/12/2007, R.G.N. 7013/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato ARTURO ANTONUCCI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

. domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 36, presso lo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Walter Pelliccia propone ricorso per cassazione, affidato a cinque
motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che,
accogliendo il gravame avverso la sentenza di primo grado del Tribunale
di Roma di Ferrovie Real Estate S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A., ha accolto nei suoi confronti la convalida di sfratto per finita
locazione intimatagli, per il 31/3/01, da Metropolis S.p.A., quale

Ferrovie dello Stato, succeduta a Ferrovie Real Estate, e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. resistono con controricorsi.
Hanno depositato memorie Walter Pelliccia e la società Ferrovie dello
Stato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.
100 cod. proc. civ., assumendo che l’acquirente dell’immobile avrebbe
fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado, avendo intimato lo
sfratto per la scadenza del 31/3/07 sul presupposto che il contratto si
sarebbe rinnovato alla scadenza del 31/3/01.
1.1.- Il primo motivo è inammissibile, non indicando il ricorrente
dove, tra gli atti di causa, sarebbe rinvenibile l’atto di citazione del nuovo
acquirente (peraltro non testualmente riportato), su cui il motivo si
fonda.

91`Yré-J1

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.
100 cod. proc. civ. e la falsa applicazione dell’art. 39 della legge n. 392

del 1978, assumendo che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella
parte in cui ha riconosciuto l’interesse ad impugnare per contrastare la
distinta azione di riscatto promossa da esso ricorrente e formulando un
auesito di diritto sostanzialmente uauale a Quello relativo al nrimo
motivo: «Dica l’ecc.ma Corte se il locatore che abbia alienato l’immobile
locato sia carente di interesse ad impugnare la sentenza che ha rigettato
la sua domanda di convalida per finita locazione quando, in pendenza di
giudizio promosso dal conduttore per il riconoscimento del diritto al
riscatto dell’immobile ex art. 39 legge 392/78, l’acquirente abbia
riconosciuto l’esistenza della locazione al momento della vendita
proponendo, dopo la sentenza di primo grado e dopo l’inizio dell’azione

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mandataria delle Ferrovie dello Stato.

per il riscatto, autonoma azione per finita locazione per una scadenza
successiva alla vendita».
2.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile. Non solo, infatti, il
quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla
fattispecie trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il 19/12/07,
non corrisponde al motivo (Cass. SSUU n. 6539 del 12/3/08) ma
comunque anche qui il ricorrente non indica dove, tra gli atti di causa,

quesito si fonda.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la «violazione degli art.
legge 392/78 art. c.c. Insufficiente motivazione», lamentando l’erroneità
della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce la validità della
disdetta inviata da Metropolis S.p.A., non proprietaria, che non ha
dichiarato la propria qualità di mandataria.
3.1.- Il terzo motivo è inammissibile, non essendo riportata la
disdetta di Metropolis.
4.- Con il quarto motivo il ricorrente, sotto i profili della violazione di
legge e del vizio di motivazione, contesta che sia ratificabile la disdetta
inviata da Metropolis, che non avrebbe speso il nome del preteso
mandante.
4.1.- Anche il quarto motivo è inammissibile, per le stesse ragioni
per cui è inammissibile il terzo.
5.- Con il quinto motivo il ricorrente, sotto i profili de !l’omessa
pronuncia e del vizio di motivazione, lamenta la mancata risposta alla
propria eccezione che l’azione di sfratto sarebbe stata proposta dopo tre
anni dalla scadenza e sarebbe stata perciò superata la volontà di
disdetta, come sarebbe provato anche dall’invio da parte della Ferservizi
S.p.A. (succeduta a Metropolis) delle fatture relative al pagamento dei
canoni fino al mese di gennaio 2005 e formula il seauente momento di
sintesi: «(…) se il comportamento del locatore sopra illustrato abbia
determinato il venir meno della disdetta e la rinnovazione della
locazione».
5.1.- Il quinto motivo è inammissibile per la mancanza del quesito di
diritto, richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. sia per il n. 3, sia per il n.
4 del primo comma dell’art. 360, e per l’inadeguatezza del momento di
sintesi, rinviante al motivo («…il comportamento del locatore sopra
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sarebbe rinvenibile l’atto di citazione del nuovo acquirente, su cui il

illustrato…»).
6.- Il ricorso va quindi rigettato con la condanna del ricorrente alle
spese liquidate, quanto a Ferrovie dello Stato, in C 1.500, di cui C 1.300
per compenso, e, quanto a Rete Ferroviaria Italiana, in C 1.000, di cui C
800 per compenso, oltre accessori di legge.

PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese,

compenso, e, quanto a Rete Ferroviaria Italiana, in C 1.000, di cui C 800
per compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 27 giugno 2013.

liquidate, quanto a Ferrovie dello Stato, in C 1.500, di cui C 1.300 per

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