Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19800 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19800 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23530-2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

DI SALVO Salvatore, rappresentato e difeso, per procura in calce al
controricorso, dall’avv. Francesco PANNUZZO ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Flaminia, n. 405, presso lo studio dell’avv.
Stefano CASU ;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 26/07/2018

avverso la sentenza n. 4014/18/2015 della Commissione tributaria
regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depoSitata il
24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
— in controversia relativa ad impugnazione di un diniego tacito di
rimborso della quota pari al 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni
1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente ai sensi della legge n. 289 del
2002, art. 9, comma 17, in quanto residente in una delle province siciliane
colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, la CTP di Ragusa accoglieva
il ricorso del contribuente e la CTR con la sentenza impugnata rigettava
l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ritenendo, sulla scorta dello
ius superveniens costituito dalla legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e
della tempestività dell’istanza, che spettasse al contribuente, e non al
sostituto di imposta, il rimborso della maggiore imposta versata;
— l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due
motivi, cui replica l’intimato con controricorso; la ricorrente ha depositato
memoria ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, ultima parte, c.p.c.,
con istanza di rimessione della causa alla pubblica udienza;
—sulla rinnovata proposta avanzata dal relatore, ai sensi del novellato
art. 380 bis cod. proc. civ., all’esito della pronuncia delle Sezioni Unite di
questa Corte sulla questione della notifica del ricorso a mezzo PEC in
semplice formato PDF e non P7M — a seguito del quale era stato disposto
il rinvio della causa a nuovo ruolo con ordinanza n. 5033/18 — costituito il
contraddittorio camerale, la Corte delibera di procedere con motivazione
semplificata;
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partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere don. Lucio LUCIOTFI.

Considerato che:
va

preliminarmente

rigettata

l’eccezione

sollevata

dal

controricorrente, di nullità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate in quanto
notificato via PEC in semplice formato PDF e non P7M, avendo le
Sezioni unite di questa Corte affermato il principio che «In tema di

aprile 2014, di cui all’art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 – Ministero della
Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n.
910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le
firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse
e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ‘.p7m” e “.pdf’. Tale
principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della
firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in
cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m.
n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale» (Cass.,
Sez. U., n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132-02);
— venendo al merito del ricorso, il secondo motivo, da esaminarsi
preliminarmente per evidenti ragioni di priorità logica, con cui l’Agenzia
ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità
della sentenza impugnata perché corredata da motivazione apparente, in
violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36 d.lgs.
n. 546 del 1992, è infondato e va rigettato;
— invero, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha
affermato che «ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella
duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente,
quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi
da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi
senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
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processo telematico, a nonna dell’art. 12 del decreto dirigenziale del 16

ragionamento» (Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del
2017); ipotesi, queste, che non ricorrono nel caso in esame, in quanto la
CTR ha esposto in motivazione le ragioni della decisione, ovvero di
accordare al contribuente, sulla base dello ius superveniens rappresentato
dalla legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, il rimborso della maggiore

tale, dei benefici fiscali concessi ai residenti nelle province colpite dal
sisma del 1990; e seppure si volesse convenire con la ricorrente circa
l’insufficienza dello sviluppo argomentativo della decisione impugnata, il
vizio non sarebbe così radicale da rendere la motivazione meramente
apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui all’art. 36
d.lgs. 546/1992 (arg. da Cass. n. 5315 del 2015);
— è infondato e va rigettato anche il primo motivo di ricorso con cui
la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della legge n. 289
del 2002, art. 9, comma 17, e della legge n. 190 del 2014, art. 1, comma
665, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ritenendo
che, diversamente da quanto statuito dalla CTR, la contribuente non era
legittimata ad ottenere il rimborso delle ritenute operate dal datore di
lavoro, essendo quest’ultimo l’unico ad averne diritto;
— è orientamento di questa Corte, ormai definitivamente consolidatosi
(cfr. Cass. n. 14406 del 2016, n. 17472 e n. 17473 del 2017, cui hanno fatto
seguito numerosissime pronunce di questa Sottosezione, tra cui n. 27858,
n. 29384, n. 29382 del 2017, da n. 29899 a n. 29906 del 2017, n. 31223 del
2017, da n. 227 a 232 del 2018 nonché nn. 318, 414, 422, 425, 429 e 430
del 2018), quello secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie, il
rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a
favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990,
che non svolgono attività di impresa, può essere richiesto sia dal soggetto
che ha effettuato il versamento (cd. sostituto dì’imposta) sia dal
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IRPEF versata quale lavoratore dipendente, in quanto destinatario, come

percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”), nella sua
qualità di lavoratore dipendente e beneficiario diretto del provvedimento)
agevolativo in questione;
— il citato principio ha recentemente trovato l’avallo del Legislatore
che, modificando l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, con l’art.
16 octies, comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di conversione, con
modifiche, del d.l. n. 91 del 2017, ha ricompreso espressamente tra i
beneficiari dell’agevolazione

«i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i

titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle
ritenute subite»; e nella medesima direzione si è espressa anche l’Agenzia
delle entrate nel provvedimento direttoriale, prot. n. 195405/2017 del
26/09/2017, in netta controtendenza rispetto ai precedenti documenti di
prassi (peraltro non vincolanti) di cui si fa menzione nel ricorso;
— pare opportuno rilevare che i limiti quantitativi al rimborso delle
maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento
con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti
dalla norma sopravvenuta, attuata con il sopra citato provvedimento
direttoriale, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente

sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto
all’odierno giudizio; peraltro, costituisce /in – receptum l’affermazione che, in
mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso
l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento
amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib.,
24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA); quanto detto rende
complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto
già consolidatamente enunciati in materia da questa Corte;
—ritiene, quindi, il Collegio che il delineato ius superveniens, attuato con
il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sulla questione
della quale è investita la corte con il ricorso in esame, ovvero del diritto al
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rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è il
controricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in
rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori
emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di
ottemperanza; il che rende irricevibile la richiesta avanzata dalla difesa

Sezione civile di questa Corte;
— la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate come in dispositivo, mentre non si applica l’art. 13, comma 1-

quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte
ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere
amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
1.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle
spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli
accessori di legge.

erariale di rimessione della causa alla pubblica udienza della Quinta

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