Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19800 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 10/11/2016, dep.09/08/2017),  n. 19800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24603-2012 proposto da:

C.P. & FIGLI SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE

CANTILLO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA SALLUSTIO 3, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA GAZZONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO MOLINARA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2012 della COMM.TRIB.REG. della Puglia,

depositata il 09/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza pronunciata in data 27.01.2012, ha accolto l’appello proposto da Equitalia E.TR. s.p.a. avverso la decisione di primo grado con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, su ricorso della società contribuente C.P. e Figli s.r.l., aveva dichiarato la nullità della notificazione delle intimazioni di pagamento emesse nei confronti della stessa per la riscossione delle somme portate da precedenti cartelle di pagamento (divenute definitive per mancata impugnazione), eseguita a mezzo del servizio postale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e ricevuta presso la sede sociale da D.L.G., qualificatosi addetto alla ricezione degli atti per conto del destinatario, che aveva sottoscritto il relativo avviso di ricevimento.

2. Ricorre per cassazione la società C.P. e Figli s.r.l., deducendo tre motivi di doglianza, a mezzo dei quali chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 deducendo che la notifica degli atti impugnati doveva essere eseguita da un agente notificatore abilitato, con conseguente inesistenza della notificazione effettuata per posta in plico chiuso direttamente dall’agente della riscossione, senza redazione di relata di notifica.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ., art. 145 cod. proc. civ., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,L. n. 890 del 1982, artt. 1 e 14 censurando la natura di atto pubblico fidefacente attribuito dalla sentenza gravata all’avviso di ricevimento della raccomandata sottoscritto dal destinatario, con riguardo alla notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall’agente della riscossione, e non dall’ufficiale giudiziario nelle forme previste dalla L. n. 890 del 1982, mediante delega all’ufficiale postale; deduce che il soggetto che aveva ricevuto la copia degli atti, D.L.G., non era dipendente della ricorrente, nè addetto alla ricezione degli atti alla stessa indirizzati, e che la contestazione di tale qualità non necessitava di querela di falso, riguardando un’informazione assunta dall’agente postale e non una circostanza direttamente percepita dallo stesso, così da risultare superabile mediante la prova contraria offerta dal contribuente, attraverso la valutazione della documentazione prodotta al fine di dimostrare la presenza occasionale del D.L. presso la sede della società ricorrente.

Il terzo motivo deduce insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, con riguardo all’assenza di spiegazione delle ragioni per cui la produzione documentale della ricorrente era stata ritenuta irrilevante, sul presupposto che il D.L., benchè dipendente di altra società avente sede a breve distanza dalla C.P. e Figli s.r.l., poteva essere stato incaricato da quest’ultima di ricevere la propria corrispondenza.

3. Resiste Equitalia Sud s.p.a., società incorporante Equitalia E.TR. s.p.a., mediante controricorso col quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile perchè non adducente elementi di novità rispetto agli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo di doglianza non si confronta col principio, consolidato nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, per cui la notificazione a mezzo del servizio postale degli atti della riscossione, quali sono gli avvisi di intimazione emessi nei riguardi della società contribuente per il pagamento delle cartelle dalla stessa non tempestivamente impugnate, può legittimamente essere eseguita anche mediante invio al contribuente, direttamente da parte dell’agente della riscossione e senza intermediazione di ufficiale giudiziario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dal consegnatario (nel caso si tratti di persona diversa), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica e di procedere al compimento degli altri adempimenti indicati nell’art. 148 cod. proc. civ. e L. n. 890 del 1982, art. 3: tale modalità di notificazione degli atti nella materia tributaria è espressamente prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia dell’atto con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione (discrezionalmente) prescelta, alla quale sono applicabili le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle dettate dalla L. n. 890 del 1982 e dalle norme del codice di procedura civile per la notificazione degli atti giudiziari (Sez. 5 n. 9111 del 6/06/2012, Rv. 622974-01; Sez. 6-5 n. 16949 del 24/07/2014, Rv. 632505-01; Sez. 6-5 n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025-01).

Le modalità di notificazione previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 26 sono state seguite nel caso di specie da Equitalia, così che sotto tale profilo non sussiste la violazione di legge denunciata dalla ricorrente e il primo motivo di ricorso si rivela privo di fondamento.

Da tale rilievo consegue l’assorbimento della questione della pretesa inesistenza della notifica.

Solo per completezza, va qui incidentalmente ricorso che questa Corte ha chiarito, con riguardo al tema della notifica degli atti della riscossione, che l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo invece ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per avvenuto raggiungimento dello scopo (Sez. 5 n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550-01); nel caso in esame, i vizi di notifica dedotti dalla ricorrente, qualora esistenti, atterrebbero alle modalità di esecuzione della notificazione dell’atto, che non avrebbero seguito – in tesi – le corrette regole procedurali previste dalla legge, così da configurare, eventualmente, un’ipotesi di nullità, e non di inesistenza, della notifica, destinata a essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto.

3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati in modo congiunto, sono parimenti infondati, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.

Occorre anzitutto chiarire che, nella notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente posta in essere dall’agente postale gode di fede privilegiata, al pari di quella svolta dall’ufficiale giudiziario, con riguardo all’identificazione della persona alla quale l’atto è consegnato e all’attestazione delle dichiarazioni da questa rese al momento della relativa ricezione, indicative della propria qualità; ne consegue che, anche in tale caso, le attestazioni riportate nell’avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente l’atto notificato, con riguardo all’attività svolta dall’agente della notificazione e – per quanto qui più specificamente interessa – all’attestazione dell’identità e della qualità dichiarata dal soggetto che ha ricevuto il piego, fa fede fino a querela di falso, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è eseguita la notificazione dell’atto (si richiamano, al riguardo, i principi affermati da questa Corte, Sezione 3, nelle sentenze n. 2421 del 4/02/2014, Rv. 630308-01, e n. 11452 del 23/07/2003, Rv. 565368-01).

L’attestazione, da parte dell’agente postale, del fatto storico relativo alla dichiarazione rilasciata dal D.L., all’atto della consegna a sue mani del piego raccomandato, di essere la persona addetta alla ricezione degli atti indirizzati alla società (ricorrente) destinataria della notifica, è dunque munita di valenza fidefacente; e la medesima fede privilegiata deve riconoscersi al fatto, anch’esso materialmente percepito (e attestato) dall’agente postale, che il D.L. si trovava nei locali della sede della C.P. e Figli s.r.l., al momento della notifica, ingenerando un’apparenza del tutto conforme e coerente alla qualità in tale contesto dichiarata.

E’ bensì vero che l’effettiva corrispondenza alla realtà dei rapporti sottostanti con la società ricorrente della qualità dichiarata dal D.L. non può ritenersi compresa nell’accertamento compiuto – con effetto fidefacente – dall’agente postale; ma la prova necessaria a contraddire la validità della notifica eseguita, su tale presupposto, a sue mani, doveva investire, per superare le oggettive risultanze attestate in sede di notifica dell’atto (ed ormai non più contestabili se non col mezzo della querela di falso), non già e non tanto l’inesistenza di un rapporto di lavoro del D.L. con la società ricorrente e la natura occasionale della sua presenza presso la relativa sede sociale, quanto la spendita abusiva da parte di quest’ultimo della qualità dichiarata; la mera dimostrazione che il D.L. fosse dipendente di altra società, sedente nelle vicinanze, e non fosse stabilmente addetto alla ricezione degli atti destinati alla ricorrente in virtù di un rapporto organico con la stessa, in conformità all’oggetto della prova documentale allegata nel giudizio di merito e richiamata nel ricorso, non è idonea di per sè a escludere, così come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la qualità in quel momento allegata dal D.L. all’agente postale (e da questi conformemente attestata), che poteva trovare titolo anche in una relazione solo occasionale e di fatto con la società destinataria, tale da legittimare comunque l’esecuzione della notifica dell’atto a sue mani.

Sotto tale decisivo profilo, la Commissione Regionale, nel ritenere le produzioni documentali della ricorrente inconferenti e inidonee a contestare la legittimità della notifica degli avvisi di pagamento, non è incorsa in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione su fatti decisivi del giudizio, e le relative censure devono conseguentemente essere rigettate.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a Equitalia le spese, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre 15% a titolo di spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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