Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1980 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso n. 12907/2019 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in Vittorio Veneto via G.

Casoni n. 54, presso lo studio dell’Avv.to Luca Berletti, dal quale

è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Ancona, n.

2089/2018, pubblicata il 4 ottobre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18.11.2020 dal consigliere Dott.ssa Milena Balsamo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 2089/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Ancona che, a sua volta aveva confermato il diniego espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona in ordine alle istanze di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè dell’istanza proposta via subordinata, di protezione sussidiaria ed in via ulteriormente gradata di protezione umanitaria avanzate da J.M., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS).

Il richiedente asilo dichiarava di provenire dal (OMISSIS) e soffrire di cefalee determinate da una cattiva visione dell’occhio sinistro; che aveva tentato di farsi curare in (OMISSIS) ed anche in altri paesi, senza alcun risultato, per cui aveva raggiunto l’Italia per ottenere cure appropriate.

I giudici di secondo grado hanno escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 e delle protezioni maggiori, difettandone i presupposti, trattandosi di una vicenda privata che aveva interessato il richiedente asilo.

Escludevano poi la sussistenza dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per la concessione della protezione sussidiaria, ritenendo insussistente la situazione di violenza indiscriminata o di conflitto interno richiesti dalla norma citata. Nel contempo il collegio di merito negava altresì la protezione umanitaria, in assenza di seri motivi di carattere umanitario.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 per avere il giudicante omesso di fare corretto uso dei poteri officiosi con riferimento alla situazione politico-sociale del (OMISSIS).

3. Con il secondo mezzo, si prospetta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per l’omesso riconoscimento della protezione sussidiaria, criticando la pronuncia impugnate per le medesime ragioni di cui alla prima censura.

4. Con la terza censura si lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per l’omessa motivazione in ordine alla curabilità in (OMISSIS) della patologia che affligge il ricorrente.

3. Le prime due doglianze sono fondate, assorbita la terza.

Questa Corte ha affermato che il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887; 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062 – 01) e che la predetta fonte dev’essere aggiornata alla data della decisione (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv.654174), purchè il ricorrente abbia assolto l’onere di allegazione delle specifiche circostanze ritenute decisive ai fini del riconoscimento dell’invocata misura di protezione.

Nel caso di specie, benchè il cittadino straniero abbia addotto originariamente motivi di salute che lo avevano inizialmente determinato a lasciare il proprio paese, successivamente ha domandato il riconoscimento della protezione internazionale, in considerazione di una situazione d’instabilità socio politica o di violenza indiscriminata, nella specie, astrattamente rientrante nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007; da qui la necessità di accertare da parte del decidente, all’attualità, la sussistenza, del diritto di ricevere protezione dal paese ospitante, la quale può, dunque, sorgere anche in un momento successivo rispetto alla partenza del richiedente dal Paese di origine, tanto per ragioni oggettive quanto per ragioni soggettive (Cass. n. 8427/2018; n. 25083 del 2017).

“Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (Cass. sez. II n. 923020/05/2020, Rv. 657701 – 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv.654174; cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887).

Onde potersi affermare adempiuto l’onere di cooperazione è essenziale che il giudice del merito rifugga peraltro da formule generiche e stereotipate, e specifichi soprattutto sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere l’accertamento richiesto; invero senza una simile specificazione sarebbe vano discettare di avvenuto concreto esercizio di un potere di indagine aggiornato. Nel caso di specie l’accertamento non può ritenersi adeguatamente svolto, essendosi la Corte d’appello limitata all’apodittica considerazione che “… è pur sempre necessario che il conflitto assuma connotati tali in ragione del suo carattere indiscriminato, da determinare un pericolo per il richiedente per il solo fatto del rientro nel suo paese di origine, situazione questa non ravvisabile nella concreta fattispecie in quanto non sono individuabili concreti elementi atti a far ritenere l’esistenza di un pericolo di vita causato da una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, in ragione di una situazione individualizzante, sia pure elasticamente intesa…”.

Il mancato riferimento a “fonti ufficiali” comporta che l’esclusione del conflitto generalizzato è solo genericamente enunciata, e non si capisce se tale sia l’opinione della Corte ovvero lattestazione tradotta dalle suddette fonti; tanto comporta la manifesta fondatezza del primo motivo e il conseguente assorbimento dei profili di censura relativi alla protezione umanitaria; la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione: per nuovo esame; la quale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione tenuta da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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