Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1980 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15520/2008 proposto da:

TEKNIT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARTOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato D’AYALA VALVA Francesco, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ODINO LUIGI, MARONGLU GIANNI, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI Gabriele, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ODONE EDDA, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI

GENOVA;

– intimata –

avverse la sentenza n. 22/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA, depositata il 26/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. IBERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. della Liguria ha accolto l’appello del Comune di Genova nei confronti di TEKNIT s.r.l. confermando parzialmente due avvisi di accertamento per TARSU 2002 e 2003 ritenendo che l’annullamento del regolamento e della tariffa deliberati nel 2003 da parte del giudice amministrativo comportava l’applicabilità della precedente tariffa del 1999 ed in base ad essa rideterminava il tributo.

Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il contribuente, resiste con controricorso il Comune.

Con il primo motivo il contribuente ripropone la questione della interpretazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, proponendo i quesiti: se la proroga della tariffa per l’anno in corso che l’art. 69 cit., subordina al fatto che per l’annualità successiva non sia stata adottata alcuna deliberazione tariffaria si estenda anche all’ipotesi in cui la tariffa sia stata annullata ed in caso affermativo se la disposizione possa applicarsi anche nel caso di annullamento della tariffa precedente.

Premesso che il secondo quesito non è pertinente alla fattispecie, alla questione proposta con il primo quesito ha risposto positivamente oltre a Cass. 22164/06, citata nella sentenza impugnata anche le SS.UU. con sentenza n. 8278/08 essendo evidente che l’annullamento della nuova tariffa equivale a mancata (valida) delibera alla quale fa riferimento l’art. 69 citato.

Con il secondo motivo il contribuente lamenta, denunciando vizio di motivazione, che la sentenza impugnata non si sia pronunciata sugli effetti dell’annullamento anche del regolamento, con il terzo, sempre denunciando il vizio di motivazione, si lamenta l’omessa motivazione sulla natura speciale dei rifiuti.

I due motivi sono inammissibili in quanto sulle questioni su di esse proposte la sentenza impugnata tace, conseguentemente le doglianze dovevano essere proposte come omessa pronuncia in rel. art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, formulando il prescritto quesito di diritto”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite e che la contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. I rilievi contenuti nella memoria non sono condivisibili. Sul primo motivo la giurisprudenza citata in relazione si è consolidata anche con Cass. n. 8870 e 8875 del 2010, rispetto a quella contraria ma più risalente invocata dalla contribuente. Sugli altri due motivi, anche a ritenere che sulla questione la CTR abbia implicitamente deciso e non ricorra vizio di omessa pronuncia, si osserva che essi restano inammissibili perchè deducono questioni di diritto, effetti giudici dell’annullamento di un atto e qualificazione giuridica di un rifiuto, rispetto alle quali non può prospettarsi vizio di motivazione, che concerne unicamente gli accertamenti di fatto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro duemila, oltre Euro 100,00 di spese vive ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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