Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1980 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1980 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 9474-2014 proposto da:
FACAR SRL, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’Avvocato VINCENZO ARANGO;
– ricorrente contro
COMUNE DI RENDE;
– intimato

avverso la sentenza n. 189/2013 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 31/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA.

Data pubblicazione: 26/01/2018

Rilevato che:
§ 1.

La Facar srl – incorporante la AF Automobili srl – propone due motivi

di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1P9/03/13 del 31 luglio 2013
con la quale la commissione tributaria regionahe della Calabria, in riforma
della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi ii pagamento dal
Comune di Rende notificati alla AF Automobili per Tarsu 2008 e 2009;
ciò con riferimento ai rifiuti da quest’ultima prodotti in locali adibiti ad

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – pur
essendo speciali, i rifiuti in oggetto non si sottraessero alla privativa
comunale, in quanto provenienti da attività artigianale e, come tali,
assimilati ai rifiuti urbani in forza di delibere conrormi al Regolamento RSU
del Comune; – l’assimilabilità dei rifiuti speciali non fosse preclusa dal
sopravvenire del d.lgs. 152/06 posto che, in mancanza dei decreti attuativi,
continuava a trovare applicazione il regime di assimilazione di cui agli
artt.18, 2^ comma, lettera d) e 57, 1^ comma, d.lgs. 22/97 (delibera CIPE
27 luglio 1984); – su tale presupposto, non rilevasse che la società avesse
smaltito i rifiuti in oggetto, nelle ari nualità di riferimento, attraverso ditte
terze; – pacifica dovesse ritenersi l’inclusione nella superficie tassata, con
diversa tariffa, anche della porzione destinata ad uffici, in quanto
insuscettibile di produrre, ex art.62, 3^ co., d Igs. 507/93, rifiuti esenti
perché speciali, tossici o nocivi.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal
Comune di Rende.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso Facar srl lamenta – ex art.360, 1^ co.
n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione della normativa di
riferimento (- art.62, 1″ co., d.lgs. 507/93; – 152/06; – art.5
d.P.R. 915/82). Per non avere la commissione tributaria regionale
considerato che i rifiuti in oggetto (lamiere, batterie di piombo, cascami di
ferro, vetri, oli esausti e simili) non erano assimilabili a quelli urbani,
perché provenienti da attività di tipo non artigianale, ma industriale.
Sicché, ex art.188, co.2^, letto) d.lgs.152/0(5, potevano rientrare nella
privativa comunale solo nel caso, nella specie non verificatosi, di istituzione

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Ric.n.9474/14 rg. – Adunanza in cam.cons. del 19 dicembre 2014

autofficina ed annessi uffici.

del servizio di raccolta differenziata (da qui la necessità di stipulare appositi
contratti per lo smaltimento tramite imprese prii,fate).
Con il secondo motivo di ricorso Facar srl deduce ‘violazione dell’articolo
2697 cod.civ., ai fini dell’applicazione dell’articolo 62 d.lgs. 507/93. Per non
avere la commissione tributaria regionale considerato che spettava al
Comune la prova dell’avvenuta istituzione del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti speciali in oggetto.

stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte — sono infondati.
Ricorre, nella specie, quanto stabilito da Cass. n. 2222:3/16, secondo cui:
“In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto
dell’art. 17, comma 3, della I. n. 128 del 1998, abrogativo dell’art. 39 della
I. n. 146 del 1994, venendo meno l’assimilazione “ope lecis” ai rifiuti urbani
di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi,
purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana,
secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio
1984, risulta pienamente operativo l’art. 21, comrna 2, lett. g), del d.lgs. n.
22 del 1997, attributivo ai Comuni della facoltà di assimilare o meno ai
rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire
dall’annualità d’imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni
proprie dei regolamenti comunali circa l’assimilazione del rifiuti provenienti
dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinar)’,
Nel caso di specie è pacifico che il Comune di Rende – esercitando la
potestà di normazione secondaria di cui all’art.6E; d.los. 507/93 cit. – abbia
disposto l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti provenienti da attività
artigianali, quale quella svoltai dalla società ricorrente.
L’avvenuta assimilazione regolamentare dei rifiuti esclude la rilevanza,
nella fattispecie, della causa di esenzione (per espunzione della relativa
superficie tassabile) di cui al terzo comma deli’articolo 62 d.lgs. 507/93;
trattandosi appunto, nella specie, non di rifiuti speciali tout court, bensì di
rifiuti speciali assimilati.
E’ dunque giuridicamente corretta l’affermazione cella commissione
tributaria regionale secondo cui, in base alla disciplina desumibile dagli
articoli 7, 10 e 21 d.lgs. 22/97 (app icabile anche alle annualità di imposta

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Ric.n.9474/14 rg. – Adunanza in carn.cons. del 19 dicembre 2014

§ 2.2 I due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la

in oggetto, fin vista la piena attuazione dell’articolo 195„ secondo comma,
decreto legislativo 152/06), per ottenere la non tassazione non è
sufficiente che si tratti di rifiuti speciali, essendo necessario che tali rifiuti
non siano assimilati a quelli urbani per delibera comunale; evenienza
opposta a quella qui riscontrabile.
La valutazione di ‘artigianali& dell’attivita generatrice dei rifiuti
prescinde, del resto, dalla tipolociia soggettiva delhmprenditore, per

al criterio oggettivo della superficie tassabile in base alle sue caratteristiche
strutturali ed alla sua destinazione ordinaria. Ne deriva pertanto che non
appare incongrua la qualificazione artigianale attribuita, ai fini Tarsu,
all’attività svolta in locali e superfici destinate, non all’esercizio di un
opificio industriale, ma all’autoriparazione.
Né tale conclusione potrebbe venir meno – come argomentato dalla
ricorrente – in ragione del fatto che tale attività produca anche rifiuti non
assimilabili ex lege, perché pericolosi e nocivi. Infatti, la presenza di questi
ultimi non esclude la globale assimilabilità a quelli urbani dei rifiuti prodotti
dall’autofficina, dal momento che la presenza di rifiu:d tossici e nocivi
impone al produttore di procedere separatamente alla loro raccolta e
smaltimento, secondo la normativa speciale in materia; ferma restando la
fruizione del servizio generale predisposto cal Comune in regime di
privativa.
E nemmeno appare rilevante, ai fini della invocata esenzione da Tarsu
della superficie lavorativa, la circostanza che la società abbia stipulato con
imprese terze alcuni contratti di raccolta e sma timento dei rifiuti speciali
assimilati; atteso che tale circostarza non esc udeva l’applicabilità della
tassa nelle annualità di riferimento, comportandone unicamente la
riduzione entro i limiti, ed all’esito delle procedure e formalità, stabilite dal
Comune di Rende con proprio regolamento (ed, in effetti, dalla stessa
esposizione dei fatti di causa contenuta in ricorso si evince che, nel caso di
specie, veniva riconosciuta dal Comune una ridl. zione tariffaria del 50%).
Quanto fin qui affermato supera, al contempo, le censure concernenti sia
l’onere della prova dell’avvenuta istituzione da parte del Comune di un
servizio di raccolta ‘differenziata’ (non incidendo, tale circostanza,

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attingere – come stabilito dal 3″ comma dell’articolo 62 d.lgs. 507/93 cit. –

sull’esenzione dall’imposta,, dovuta per il solo fatto dell’avvenuta
assimilazione dei rifiuti in questione a quelli urbani), sia la distinzione tra
superficie lavorativa produttiva di rifiuti speciali assimilati e la superficie
destinata ad ufficio, produttiva di rifiuti urbani (trovando la prima
unicamente titolo, in presenza dei presupposti regolamentari, di riduzione
tariffaria in ragione del conferimento a terzi).
Il ricorso va dunque rigettato; nulla si provvede sulle spese di lite, stante

Pqm
La Corte
rigetta il ricorso;
v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come
modificato dalla L. n. 228 del 2012;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
19 dicembre 2017.
Il Pres dente
Camilla Di Iasi

DEP.,
IL ….

4 Funzion

Marce’

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la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata,

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