Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1980 del 24/01/2022
Cassazione civile sez. VI, 24/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/01/2022), n.1980
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27232-2020 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO URICCHIO;
– ricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 76/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE
CATALDI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. M.M. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha parzialmente rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro il preavviso di iscrizione ipotecaria, relativo al credito di cui ad alcune cartelle di pagamento.
La CTR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le cartelle esattoriali, fatta eccezione per quattro, espressamente identificate con il relativo numero, rispetto alle quali ha invece rigettato l’appello nel merito ed ha confermato il rigetto del ricorso introduttivo già disposto dalla sentenza di primo grado.
L’Agenzia delle Entrate-riscossione si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, e dell’art. 140 c.p.c., per aver ritenuto rituale la notifica della cartella di pagamento in caso di irreperibilità relativa, per assenza temporanea del destinatario, nonostante la mancata allegazione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito.
E’ bene precisare che il motivo – come si ricava univocamente dal corpo dello stesso (pag. 9) – attinge esclusivamente la cartella di pagamento n. (OMISSIS).
Ed è altresì opportuno premettere che il ricorso, per autosufficienza, trascrive la relata di notifica. Inoltre risulta, dalla sentenza impugnata e dagli stessi atti delle parti in questa sede, che il ricorso introduttivo, e poi l’appello, del contribuente denunciavano l’inesistenza, la nullità e comunque l’illegittimità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte dal preavviso di iscrizione ipotecaria.
Tanto premesso, il motivo è fondato, nei termini che seguono. Invero “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021).
Data tale premessa in diritto, è ovvio che essa presupponga l’accertamento (prima in fatto) e la qualificazione (in diritto, ai fini della sussunzione) sia della forma con la quale la notifica dell’atto tributario in questione è avvenuta, sia dell’esito che essa ha avuto.
Invece la sentenza impugnata, relativamente all’unica cartella di pagamento specificamente oggetto del mezzo, non ha individuato puntualmente – né in fatto né in diritto – le modalità della notifica, accomunandone la valutazione in una formula, generica, alternativa ed indistinta (“avvenuta notifica o direttamente al debitore o mediante le procedure alternative ritualmente corredate dalle ricerche anagrafiche”), riferita a tutte le numerose notifiche che erano controverse nel merito.
Il ricorrente ha, per autosufficienza, individuato il documento (la relata di notifica), prodotto nel merito dalla controparte, sul quale si fondava la sua eccezione di mancanza della prova (per difetto dell’a.r. della c.a.d.) di perfezionamento della notifica effettuata per irreperibilità relativa. La controricorrente ha riprodotto, nel controricorso, un a.r., relativo alla consegna della notifica della cartella direttamente al destinatario, con conseguente pretesa esclusione dell’irreperibilità relativa, senza individuare, per autosufficienza, l’an ed il quando della produzione nei gradi precedenti di tale documento, circostanza che non ne consente, almeno in questa sede, l’utilizzo ai fini di un’ipotetica decisione nel merito di questa Corte, che presuppone comunque accertamenti di fatto che non possono che essere rimessi al giudice del rinvio.
Va quindi accolto il primo motivo, nei termini di cui in motivazione, con rinvio al giudice a quo.
2. Con il secondo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., dell’art. 2947 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, e del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis.
Assume il ricorrente di aver eccepito la decadenza e la prescrizione estintiva dei crediti di cui alle cartelle di pagamento, per le quali non è intervenuta la cessazione della materia del contendere ed è stato rigettato l’appello, e che la CTR ha erroneamente affermato che sarebbe stato onere dello stesso contribuente identificare il tipo legale e comunque la durata della prescrizione.
3. Con il terzo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, e dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, assumendo che erroneamente la CTR avrebbe omesso di applicare la prescrizione quinquennale alle sanzioni ed al credito per interessi.
3.1. Il secondo ed il terzo motivo vanno trattati congiuntamente, per la loro connessione, e sono fondati, nei termini che seguono.
Infatti la CTR ha rigettato l’eccezione di prescrizione (ed implicitamente quella di decadenza) del contribuente per la mancanza di riferimento “alle date di notifica ed a quella dell’eventuale maturarsi del termine”. Tuttavia, a fronte della natura estintiva della prescrizione, eccepita dal contribuente con il ricorso introduttivo e riproposta con l’appello (come risulta per autosufficienza dal ricorso), l’individuazione del termine legale di prescrizione (e di decadenza) applicabile era rimessa al giudicante di merito (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 16486 del 05/07/2017), al quale, comunque, anche in difetto di specifica precisazione della parte, spettava l’interpretazione della volontà nella formulazione della relativa eccezione (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 29822 del 18/11/2019). Inoltre, l’allegazione e la prova dei fatti (le notifiche degli atti impositivi ed esattivi) interruttivi della prescrizione (o impeditivi della decadenza) competeva al creditore erariale, non al debitore che ha formulato le predette eccezioni.
Per effetto dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo, essendo necessari accertamenti in fatto in ordine all’effettivo contenuto dell’eccezione e, comunque, all’individuazione delle diverse specie di credito (anche sotto il profilo dell’ente impositore) oggetto delle cartelle ancora controverse, con conseguente individuazione del termine di decadenza e prescrizione a ciascuno applicabile e successiva verifica della sua maturazione o meno, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi prodotti dalle parti, secondo l’onere di allegazione e prova su ciascuna gravante.
Nell’effettuare tali accertamenti la CTR dovrà considerare altresì che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire:
il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Infatti tale disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento, avendo natura di atti amministrativi, sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016);
“I diversi tributi possono avere termini prescrizionali differenti, se previsti dalla legge, altrimenti soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, con conseguente applicazione delle cause di interruzione previste dall’ordinamento.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24278 del 03/11/2020);
“In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020, ex plurimis);
“Anche in materia tributaria l’obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all’obbligazione principale solo nel momento genetico, ma, una volta sorta, è autonoma, sicché le relative vicende rimangono indipendenti dal debito per l’imposta. Pertanto, il debito (nella specie, del contribuente) relativo agli interessi già maturati integra un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, soggiacendo alla prescrizione quinquennale fissata dall’art. 2948 c.c., n. 4”. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5954 del 14/03/2007; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30901 del 27/11/2019; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8120 del 2021);
“Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato è assoggettato al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c., per l'”actio iudicati”, mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8120 del 2021).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022