Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19799 del 28/08/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19799 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso 2841-2008 proposto da:
MAKUMBA FREE MUCH S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 07273120589
in persona del liquidatore Sig. MARIO MICHAEL DE
QUATTRO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI
PARIOLI 101-E, presso lo studio dell’avvocato BELTRAMI
PATRIZIA, che la rappresenta e difende giusta delega
2013
in atti;
– ricorrente –
1517
contro
CONSORZIO CORESS, MATTARELLA SALVATORE;
– intimati –
1
Data pubblicazione: 28/08/2013
avverso la sentenza n. 5714/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/12/2006, R.G.N. 5937/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
2
udito l’Avvocato PATRIZIA BELTRAMI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Makumba Free Much s.r.I., in liquidazione, propone ricorso per
cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato da successiva memoria,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha dichiarato
inammissibile il suo gravame avverso la sentenza di primo grado del
Tribunale di Roma, che aveva rigettato la domanda di risoluzione per
inadempimento, proposta nei confronti del Consorzio Regionale Servizi
Sociali, di un contratto avente ad oggetto la gestione di un locale da
il risarcimento dei danni.
Il Coress e Salvatore Mattarella, cui era stata notificata la citazione
introduttiva, non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Risulta dalla relata che il ricorso non è stato notificato al Coress
«perché non più al domicilio indicato, come da informazioni assunte dal
portiere», e d’altro canto il ricorrente non ha chiesto la rimessione in
termini.
Deve d’altra parte escludersi che la notifica a Salvatore Mattarella,
nei cui confronti nessuna doglianza è stata in realtà proposta, valga a far
ritenere tempestivo il ricorso.
La sentenza impugnata, depositata il 21/12/06, è pertanto passata
in giudicato per effetto della inesistenza dell’impugnazione ed il ricorso va
dichiarato inammissibile.
2.- Non vi è luogo al regolamento delle spese, non avendo l’unico
intimato svolto alcuna attività difensiva.
PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 27 giugno 2013.
adibirsi a bar all’interno della USL RM1, con la restituzione dell’acconto ed