Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19799 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19799 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9547/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro

COSTRUZIONI RESIDENZIALI OLBIA CENTRO s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, Germano Sereni, TRUST—

FIN s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Germano

Sereni, ed AZIENDA AGRICOLA BARONIA DI MONTI s.r.1., in
persona del legale rappresentante pro tempore, Silvia Sereni, tutte
rappresentate e difese, per procura speciale in calce al controricorso,
dall’avv. Massimo TURCHI e dal prof. avv. Alessandro TURCHI, presso

Data pubblicazione: 26/07/2018

il cui studio legale sito in Modena, al corso Canalchiaro, n. 62, sono
elettivamente domiciliate;

– controrkorrenti avverso la sentenza n. 2645/08/2016 della Commissione tributaria

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Rilevato che:
— l’Agenzia delle entrate, con riferimento a distinte operazioni di
finanziamento infruttifero effettuate nell’anno di imposta 2008 dalla
Costruzioni Residenziali Olbia Centro s.p.a. in favore delle socie Trust—
Fin s.r.1, ed Azienda Agricola Baronia di Monti s.r.1., disconoscendo la
loro redazione in forma di lettera commerciale, che avrebbe consentito
l’applicazione dell’imposta di registro solo in caso d’uso e a tariffa fissa ex
art. 1 della Tariffa, Parte ITt, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, emetteva
nei confronti delle società intimate tre avvisi di liquidazione dell’imposta
di registro prevista dall’art. 9 della predetta Tariffa, Parte 1^, nella misura
del 3 per cento dell’importo del finanziamento;
— la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale di
Modena, riuniti i ricorsi separatamente proposti dalle predette società
contribuenti, li rigettava, veniva riformata integralmente dalla CTR che
accoglieva l’appello proposto dalle predette società sostenendo che nella
specie i finanziamenti si erano formati e perfezionati per corrispondenza;
— avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per
cassazione affidato a due motivi, cui replicano le intimate con
controricorso;
—sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

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regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 17/10/2016;

— il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata.

Considerato che:
—con il primo motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza
impugnata per difetto assoluto di motivazione, in violazione degli artt. 36

—il motivo è infondato in quanto il giudice d’appello ha espresso una
chiara rafia decidendi (rilevando che i negozi di finanziamento erano stati
stipulati per corrispondenza), per cui non ricorre quell’impercettibilità del

fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica
(Cass. n. 3276 del 2018, che richiama Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016) e,
seppure si volesse convenire con la ricorrente circa il non approfondito
esame delle lettere commerciali di finanziamento, si verterebbe in ipotesi di
vizio motivazionale non così radicale da rendere la motivazione inidonea ad
assolvere alla funzione cui all’art. 36 d.lgs. 546/1992 (arg. da Cass. n. 5315
del 2015);
—con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione
dell’artt. 1 della Tariffa, Parte Seconda, 9, della Tariffa, Parte Prima, allegata
al d.P.R. n. 131 del 1986, nonché degli artt. 1326, 1334 e 2704 cod. civ.;
sostiene la ricorrente che nel caso di specie, seppure i finanziamenti
risultavano da lettere commerciali, non poteva dirsi che tali operazioni si
erano perfezionate per corrispondenza mancando la prova della spedizione
e, comunque, dello scambio dei documenti tra le parti;
— anche tale motivo è infondato; questa Corte ha già avuto modo di
affermare che «ai fini dell’imposta di registro, il contratto stipulato per
corrispondenza si distingue dal contratto stipulato per scrittura privata non
autenticata per il fatto che nel secondo caso vi è un solo documento nel
quale risultano formalizzate le volontà di tutti i contraenti e le loro
sottoscrizioni, mentre, se si tratta di “corrispondenza”, in ogni documento è
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d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, primo comma, n. 4, cod. proc… eiv.;

raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente» (Cass. n. 30179 del
2017, in motivazione), con la conseguenza che per aversi il cosiddetto

scambio di corrispondenza commerciale” — soggetto a registrazione e,

quindi, al pagamento dell’imposta proporzionale di registro solo in caso
d’uso e non in termine fisso (entro venti giorni), scontando l’imposta

allegato A, del d.P.R. n. 131 del 1986, riferito a tutti gli “atti diversi da quelli
altrove indicati aventi oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” — non
è necessario che il «rapporto epistolare» si attui esclusivamente mediante
«lettere spedite e ricevute» (come si legge negli avvisi di accertamento
riprodotti nel ricorso), perché a tale modalità va equiparata quoad effectum
anche lo scambio delle dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu; il che
rende del tutto irrilevante, per un verso, la mancanza della «prova
dell’avvenuta trasmissione tra le parti» di quelli che la stessa
amministrazione finanziaria ammette trattarsi di «documenti […1 redatti in
forma di lettera commerciale come proposta e accettazione» e, per altro
verso, la circostanza che le società abbiano la stessa sede sociale; al riguardo
è appena il caso di rilevare che l’Ufficio finanziario avrebbe potuto addurre
le medesime argomentazioni nell’ipotesi inversa, ovvero di comprovata
spedizione delle lettere contenenti la proposta e l’accettazione del
finanziamento, perché anche in tal caso, l’identità di sede sociale e di legale
rappresentante delle società interessate avrebbero consentito, secondo la
tesi prospettata dalla ricorrente, di far comunque «supporre che le parti
abbiano scientemente predisposto i documenti con l’apparente forma del
contratto formato per corrispondenza per sottrarsi all’obbligo della
registrazione» (così negli avvisi di accertamento);
— in estrema sintesi, il ricorso va rigettato e le spese compensate tra le
parti in ragione della particolarità della questione esaminata;

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proporzionale nella misura del 3%, in base all’art. 9, Tariffa, Parte Prima,

— risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a
debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-

quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

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