Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19799 del 23/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 23/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 23/07/2019), n.19799
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15947/2015 R.G. proposto da:
AGRISERVICE di G.S. & c. s.n.c. (c.f. (OMISSIS)) in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, G.S.,
G.A. tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti
dall’avv. Claudio Clary e con domicilio eletto presso l’avv. Antonio
Martinelli in Roma, via Montezebio n. 19;
– ricorrenti –
Contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia sez. staccata di Lecce n. 986/23/14 depositata il 28/04/2014,
non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/03/2019 dal Consigliere Roberto Succio;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
procuratore generale Ettore Pedicini che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
Udito l’avvocato dello Stato Giulio Bacosi che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti impugnavano di fronte alla CTP di Lecce avvisi di pagamento per accise riferite agli anni 1999 e 2000, contestando la pretesa ivi veicolata fondata sulla deficienza non giustificata di gasolio per uso agricolo superiore al 10%.
La CTP rigettava i ricorsi.
Impugnavano i ricorrenti di fronte alla CTR; la CTR rigettava i gravami. Contro detta sentenza i ricorrenti proponevano giudizio di revocazione; la CTR rigettava anche detta impugnazione.
Ricorrono avverso quest’ultima decisione i ricorrenti, con atto affidato a tre motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’ammissibilità del ricorso per revocazione in quanto la notifica della sentenza di primo grado resa dalla CTP di Bari, sez. staccata di Lecce, depositata in data 16.11.2012, non era idonea a far decorrere il termine per la proposizione del giudizio di revocazione, in quanto nella busta recapitata ai notificatari non era presente copia autentica della sentenza stessa.
Il motivo non risulta connesso alla ratio decidendi della sentenza impugnata, invero, ma è comunque infondato.
Come questa Corte ha statuito, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018, ma anche Sez. 5, Sentenza n. 20027 del 30/09/2011) nel caso di notifica a mezzo posta raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.
Detta prova non risulta sia stata nè dedotta nè fornita nei gradi del merito, ed è certamente preclusa in questa sede.
Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la CTR pronunciato circa le modalità con le quali il motivo d’appello relativo alla natura giuridica del deposito di olii minerali (che il contribuente sostiene essere deposito commerciale autorizzato) sarebbe stato oggetto di giudicato.
Il motivo è infondato.
Come si evince dalla lettura della stessa, la sentenza impugnata ha invece esaminato la questione relativa alla natura commerciale del deposito de quo, scrivendo “consegue che la impugnazione proposta e che si basa unicamente sulla circostanza che altra commissione regionale, quella della sez. di Taranto – abbia confermato il diritto di essa società al rimborso dell’accisa versata per un deposito di natura commerciale, appare di per sè del tutto inammissibile perchè…”.
Conseguentemente, il vizio di omessa pronuncia è insussistente avendo la CTR esaminato e risolto la questione postagli, e non risultando la gravata sentenza oggetto di censure quanto alla motivazione.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente non fatta applicazione del giudicato esterno formatosi con le sentenze emesse dalla CTP di Taranto e confermate dalla CTR della Puglia sez. staccata di Taranto n. 106/28/12.
Il motivo è infondato, in quanto non sussistono i requisiti per l’applicazione del giudicato esterno.
Invero, come correttamente notato in controricorso, nei giudizi di cui alle sentenze della CTP di Taranto confermate dalla CTR di Bari, sez. staccata di Taranto n. 106/28/12, è evidente che le stesse vertevano non sulla qualificazione giuridica riferita alla natura commerciale del deposito di olii minerali gestito da parte ricorrente, ma sull’applicabilità dell’aliquota ridotta per i carburanti agricoli.
Pertanto, la statuizione ivi contenuta non concerne in alcun modo circostanze oggetto del presente giudizio; questa Corte è ferma, sul punto, nel ritenere che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25798 del 30/10/2017) nel processo tributario, il principio ritraibile dall’art. 2909 c.c. – secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (“petitum” mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottata (“petitum” immediato) – è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (nella specie, un diniego di condono ed un avviso di accertamento relativo ad una delle annualità oggetto della richiesta di condono), purchè sia identico l’oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante.
Conseguentemente, il ricorso deve essere in conclusione rigettato.
La soccombenza regola le spese.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.100 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019