Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19799 del 09/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 10/11/2016, dep.09/08/2017),  n. 19799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22451-2012 proposto da:

AGENTE RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO, EQUITALIA SUD SPA in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA PENNELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato

VALERIO FREDA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITO

GIUSEPPE GALATI 100-E, presso lo studio dell’avvocato ENZO

GIARDIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato ATTILIO IMBRIANI

giusta delega a margine;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 122/2012 della COMM. TRIB. REG. della Campania

SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 09/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Regionale della Campania sezione staccata di Salerno, con sentenza emessa in data 9.02.2012, ha rigettato l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la decisione di primo grado con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino aveva annullato, su ricorso della contribuente D.C., la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per la riscossione di debiti d’imposta, per vizio della notifica dell’atto, irritualmente eseguita nelle forme del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 senza l’indicazione delle ragioni per cui non era stato possibile procedere nei modi dell’art. 139 cod. proc. civ., notifica che era stata ritenuta perciò inesistente.

2. Ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a.,deducendo tre motivi di doglianza, a mezzo dei quali chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), art. 140 cod. proc. civ., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 156 cod. proc. civ.; deduce la correttezza della procedura seguita per la notifica al contribuente della cartella di pagamento, in quanto la D. era risultata sconosciuta all’ultima residenza nota di (OMISSIS), e quindi la notifica era stata eseguita mediante deposito dell’atto in busta chiusa presso la casa comunale, con affissione dell’avviso del deposito nell’albo del Comune, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e) e ulteriore invio (peraltro non necessario) di raccomandata alla destinataria, tornata al mittente con l’avviso “sconosciuta” presso la residenza; la procedura seguita era stata dunque quella specificatamente prevista per la notifica degli atti tributari dal succitato art. 60, e non quella di cui all’art. 140 cod. proc. civ., come già dedotto nei motivi di appello che erano stati disattesi dalla Commissione Regionale.

Il secondo motivo deduce le medesime violazioni di legge del primo mezzo di gravame, rilevando che la notifica doveva ritenersi correttamente effettuata anche alla stregua dell’art. 140 codice di rito civile, tenendo conto che in materia tributaria l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione del destinatario è sostituita dall’affissione nell’albo comunale; in ogni caso, gli eventuali vizi della notifica erano sanati dal fatto che la cartella di pagamento era stata tempestivamente impugnata dalla contribuente, con ricorso notificato il 9.12.2008, così che l’atto aveva raggiunto il suo scopo.

Il terzo motivo deduce omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’omessa considerazione degli elementi di prova dedotti dalla ricorrente.

3. D.C. resiste mediante controricorso, deducendo violazione della competenza territoriale stabilita per la notifica del ricorso per cassazione, che era stata eseguita dall’ufficiale giudiziario addetto all’Unep di Avellino; ribadisce la violazione degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ. con riguardo alle modalità della notifica della cartella di pagamento da parte di Equitalia; deduce l’inapplicabilità dell’art. 156 cod. proc. civ. al caso di inesistenza della notifica.

4. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso, con cui aderisce al ricorso proposto da Equitalia.

5. La ricorrente Equitalia Sud s.p.a. ha depositato memoria di replica, ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorso e la ritualità della notifica del ricorso per cassazione eseguita nel domicilio eletto dalla D. presso il difensore, a mezzo dell’ufficiale giudiziario del luogo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso, che per ragioni di ordine logico deve essere esaminato per primo, è fondato nei termini e per le ragioni che seguono, e il suo accoglimento determina l’annullamento della sentenza impugnata, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza della ricorrente.

2. Occorre premettere che è infondata l’eccezione di incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Avellino che ha eseguito la notifica del ricorso per cassazione alla contribuente, sollevata dalla difesa della D. nel controricorso, alla stregua del principio, affermato da questa Corte (Sez. 2 n. 2574 del 9/02/2016, Rv. 638776-01), per cui, in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 106 e art. 107, comma 2, la potestà notificatoria è attribuita sia all’ufficiale giudiziario del luogo in cui deve essere eseguita la notifica, sia a quello addetto all’autorità giudiziaria competente a conoscere della causa cui attiene la notificazione (il quale ultimo può operare anche fuori dalla circoscrizione territoriale, ma solo a mezzo del servizio postale), di tal che è valida la notifica del ricorso per cassazione che sia stata eseguita dall’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio giudiziario del domicilio eletto dall’intimato presso il difensore, che nel caso di specie è quello di Atripalda (Avellino).

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo della sanatoria delle eventuali nullità del procedimento notificatorio della cartella di pagamento che si è – comunque – prodotta per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3 e art. 160 cod. proc. civ., norme applicabili alla notificazione degli atti di imposizione fiscale, e della cartella di pagamento in particolare (avente la duplice natura di comunicazione dell’estratto di ruolo al contribuente e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto nel rito ordinario), in forza del richiamo espresso operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 alla disciplina delle notificazioni del codice di rito civile (Sez. 5 n. 384 del 13/01/2016, Rv. 638250-01).

La notificazione, invero, è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto di imposizione fiscale, che rimane esterna allo stesso, di tal che la sua (eventuale) nullità è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 3, per effetto del raggiungimento dello scopo, che è desumibile anche dalla tempestiva impugnazione dell’atto (Sez. 5 n. 18480 del 21/09/2016, Rv. 640971-01); nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata ritualmente impugnata dalla D., facendone valere i pretesi vizi, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, così che non può dubitarsi che la notifica ha puntualmente conseguito il suo scopo di portare l’atto a piena conoscenza del destinatario.

Del tutto infondata è la questione della pretesa inesistenza della notifica, che la sentenza impugnata ha valorizzato al fine di ritenere inapplicabile la sanatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 156-160 cod. proc. civ.: questa Corte ha chiarito, con specifico riguardo al tema della notifica della cartella di pagamento, che l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo invece ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per avvenuto raggiungimento dello scopo (Sez. 5 n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550-01).

Nel caso di specie, i vizi di notifica originariamente dedotti dalla D., qualora esistenti, attengono esclusivamente alle modalità e alle forme di esecuzione della notificazione della cartella di pagamento, che non avrebbero seguito – in tesi – le corrette regole procedurali previste per la notificazione dell’atto (comunque effettuata dall’organo abilitato, nel luogo di ultima residenza nota del destinatario, alla stregua del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)) in caso di mancato rintraccio del contribuente nel suo domicilio fiscale, e dunque configurano un’ipotesi di nullità – e non certamente di inesistenza – della notifica, destinata a essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, puntualmente verificatosi.

4. Escluso, sotto tale assorbente profilo, che potesse essere pronunciata la nullità della notificazione della cartella di pagamento, la sentenza impugnata deve essere senz’altro cassata, con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione; il giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione tra le parti delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA