Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19798 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 23/07/2019), n.19798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13859/2013 R.G. proposto da:

CASA DI CURA CITTA’ DI PARMA s.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore rappresentata e assistita giusta

delega in atti dagli avvocati Massimo Piazza e Massimo Francesco

Dotto con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Lazio n.

20/C;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

IREN MERCATO s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avvocati

Andrea Bertora e Alessandro Masciocchi con domicilio eletto presso

quest’ultimo in Roma, via Po n. 49;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Emilia Romagna n. 3/12/13 depositata il 22/02/2013, notificata il 28

marzo 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/03/2019 dal Consigliere Roberto Succio;

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Ettore Pedicini che ha chiesto il rigetto del

ricorso; Udito l’avvocato Massimo Piazza che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, l’avvocato Andrea Bertolla che ne ha

chiesto il rigetto e l’avvocato dello Stato che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Casa di Cura Città di Parma s.p.a. conveniva in giudizio di fronte al giudice ordinario il gestore del servizio di distribuzione del gas metano – ora IREN MERCATO s.p.a. – per ottenere il rimborso di Euro 144.527,44 per accise ed Euro 17.213,04 per addizionale regionale, che riteneva non dovuti in quanto spettante alla medesima l’applicazione della tariffa agevolata per usi industriali sui consumi.

Il rimborso era stato richiesto per i tributi versati a quel titolo nel periodo ottobre 2000/agosto 2008; il gestore del servizio provvedeva alla restituzione della somma per il periodo dal 12 settembre 2002 all’agosto 2003, e negava il rimborso quanto al periodo residuo.

Integrato il contraddittorio di fronte al giudice ordinario con la costituzione dell’Agenzia delle Dogane e della Regione Emilia Romagna, il Tribunale di Parma adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario.

La controversia era riassunta di fronte alla CTP di Parma; in tal giudizio non si costituiva la Regione Emilia Romagna, mentre si costituiva l’Agenzia delle Dogane.

Il primo giudice, risolte le eccezioni preliminari, riconosceva spettante il trattamento agevolato richiesto sin dalla data di promulgazione del D.Lgs. n. 504 del 1995 e accoglieva il ricorso.

Proponeva appello l’Agenzia delle Dogane; la CTR dell’Emilia Romagna lo accoglieva in parte e rigettava l’appello incidentale proposto dal gestore, IREN MERCATO s.p.a..

Ricorre a questa Corte di cassazione la Casa di Cura città di Parma s.p.a. con atto affidato a due motivi che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c.; resistono IREN MERCATO s.p.a. e l’Agenzia delle Dogane con controricorso, e IREN MERCATO s.p.a. ha anche depositato memoria illustrativa del proprio atto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia per violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La nullità del ricorso in appello per non esser stato notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado pur in presenza di causa inscindibile; da ciò consegue, secondo il ricorrente, la nullità della sentenza di seconde cure in quanto resa in violazione dell’art. 331 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Come si evince dalla sentenza gravata, la Regione Emilia Romagna, parte del giudizio di primo grado ancorchè non costituitasi, non risulta esser stata chiamata in giudizio in appello, nè a seguito di notifica dell’impugnazione nè a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla CTR, che sul punto non si è espressa.

Il motivo è infondato.

Va premesso come in forza del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26 (c.d. TUA) “7. Sono obbligati al pagamento dell’imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali: a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell’Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali”.

Pertanto, se soggetto passivo è il soggetto erogatore del gas (IREN MERCATO S.p.a.) che è soggetto passivo di diritto del tributo, soggetto passivo di fatto dello stesso in forza del meccanismo di rivalsa sono i singoli consumatori finali.

Pertanto, il tributo principale che grava costoro tramite il soggetto erogatore del gas è l’accisa; tributo accessorio e ulteriore è l’addizionale regionale, che colpisce lo stesso presupposto consistente nel consumo di gas naturale.

I due tributi ridetti vedono come creditori solidali, soggetti attivi dei due tributi, l’Amministrazione finanziaria quanto alle accise, e la Regione quanto all’addizionale, la cui base imponibile coincide con quella dell’accisa.

Conseguentemente, poichè i due soggetti attivi sono creditori solidali, in quanto legati da obbligazione solidale attiva nei confronti del contribuente, gli stessi sono condebitori solidali dell’accisa non dovuta che risulti oggetto di richiesta di rimborso.

In argomento, questa Corte ha statuito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006) che l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, con la conseguenza che se sia uno solo di essi a proporre appello (o questo sia formulato solo nei confronti di uno solo di essi), il giudizio può legittimamente proseguire senza dover estendere necessariamente il contraddittorio nei confronti degli altri, non rientrandosi in una delle ipotesi previste dall’art. 331 c.p.c.. (nella specie la S.C. ha, perciò, confermato sul punto l’impugnata sentenza, con la quale era stato proprio escluso che il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore realizzasse un caso di litisconsorzio necessario, comportante, come tale, qualora l’impugnazione fosse stata proposta contro uno solo di questi due soggetti, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’altro).

In tema risultano conformi diverse pronunce di questo giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14469 del 30/05/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17795 del 30/08/2011) in forza delle quali la solidarietà passiva dei confideiussori non determina, nell’opposizione a precetto intimato contro uno di essi, la necessità dell’integrazione del contraddittorio, avendo il creditore la possibilità di richiedere il pagamento dell’intero anche ad uno solo dei fideiussori. Ne consegue che il giudizio d’appello, trattandosi di causa scindibile, può legittimamente proseguire senza dover chiamare in causa tutti i fideiussori, dovendosi escludere la configurabilità di un litisconsorzio necessario sia sostanziale che processuale.

Proprio in ordine alla prosecuzione del giudizio, analogamente a quanto è avvenuto nel caso di specie, questa Corte ha anche chiarito come (Cass. Sez. 2, Ord. n. 2854 del 12/02/2016) l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicchè, se uno solo di essi propone impugnazione (o questa sia formulata nei confronti di uno soltanto), il giudizio può proseguire senza dover integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall’art. 331 c.p.c..

Il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 26 TUA e del regolamento di attuazione dello stesso, D.M. 13 luglio 1997, art. 4, dell’art. 4 preleggi, dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto decaduta dal diritto al rimborso dell’accisa e dell’addizionale la contribuente con riferimento agli importi versati nel periodo ottobre 2000 – 12 settembre 2002, poichè il diritto alla restituzione dei tributi in parola sorge all’atto del pagamento degli stessi, e non all’atto della domanda di ripetizione dovendo distinguersi tra azione di rimborso dell’accisa (che riguarda i rapporti tributari tra erario e gestore del servizio) e azione di ripetizione dell’indebito per rivalsa dell’accisa (che riguarda i rapporti civilistici tra gestore del servizio di distribuzione del gas e consumatore finale dello stesso).

Il motivo è fondato.

Osserva preliminarmente la Corte che ai sensi del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, art. 10, comma 2, convertito in L. 7 aprile 1977, n. 102, nonchè del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 26, comma 4, l’imposta di consumo per il gas metano è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori. La norma va interpretata nel senso che soggetto passivo dell’imposta è il fornitore del prodotto e non il consumatore al quale il corrispondente onere viene traslato in virtù e nell’ambito di un fenomeno meramente economico. Il rapporto tributario inerente al pagamento dell’imposta si svolge, pertanto, esclusivamente tra l’Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l’utente.

Ne consegue che, quando il consumatore fa valere nei confronti del fornitore – che ha compreso nel prezzo di vendita del prodotto anche l’imposta di consumo pagata allo Stato – l’azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al suddetto tributo, egli non esercita un’azione tributaria di rimborso, ma richiede, nel rapporto con l’altro contraente, la restituzione di una parte del prezzo indebitamente corrisposta che, secondo legge, non avrebbe potuto essere compresa nel prezzo medesimo (Conf. Cass. sez. 5 sent. 6/8/2014, n. 17627; SS.UU. 25/5/2009, n. 11987; Cass. Sez. 3 sent. 23/2/2006, n. 3994). Vanno pertanto riaffermati, anche con riferimento al caso in esame, i principi espressi da questa Corte (Civile Sent. Sez. U Num. 1837 Anno 2016; Sez Un. 8 novembre 2012, n. 12289) applicabili alle controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente; detta controversie non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà – soggezione, proprio del rapporto tributario (cfr. Sez. Un., 8 aprile 2010, n. 8312; e Sez. un., 26 giugno 2009, n. 15032).

Tale principio trova applicazione in ogni caso in cui la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l’amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento in ordine alla debenza dell’imposta contestata destinato ad avere valore meramente incidentale (cfr. Sez. Un., 28 gennaio 2011, n. 2064).

Deve quindi ritenersi che nella controversia promossa dal consumatore nei confronti del fornitore e dell’Amministrazione Finanziaria, tendente appunto al rimborso della maggiore somma versata a titolo di imposta di consumo sul gas metano (Cass., sez.1, 29/09/1987, n. 7312), affermò l’esistenza, a riguardo, di due distinti rapporti giuridici; fornitore – Amministrazione finanziaria e fornitore – utente, “caratterizzati da discipline del tutto diverse, come è dimostrato tra l’altro dal D.M. 12 luglio 1977, art. 4 (G. U. 30 luglio 1977 n. 208) il quale impone al fornitore (debitore d’imposta), e non ovviamente all’utente, dei doveri funzionali nell’ambito del rapporto tributario, quali l’obbligo di trasmettere l’elenco degli utenti i cui consumi di gas metano non sono stati assoggettati a tassazione con uniti i certificati della Camera di commercio comprovanti l’iscrizione di detti utenti fra le imprese industriali ed artigiane; prevedendosi in mancanza di tali adempimenti, la soggezione del gas metano consumato dalle predette imprese, all’imposta”. Con successiva sentenza (Cassazione civile, sez. I, 23/06/198811. 4277) in controversia promossa dal consumatore nei confronti del fornitore, si è precisò “che il D.L. n. 15 del 1977, limita l’applicazione dell’imposta nei confronti del fornitore al metano erogato per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali o artigiane ed in questa logica il dm. 12 luglio 1977 è al fornitore medesimo (quale soggetto passivo) che impone l’obbligo di individuare i consumi assoggettati ad imposta nonchè di segnalare e documentare i consumi che alla imposta medesima sono esclusi per non essere compresi nella fattispecie impositiva. E tale obbligo può essere adempiuto proprio dal fornitore, il quale, nella sua posizione di contraente, è nelle condizioni di conoscere di volta in volta la specifica destinazione del gas metano da parte del destinatario della fornitura.”

Tali principi sono stati confermati dalla sentenza della sezione 3, del 19/06/2008, n. 16612, secondo cui incombe “al fornitore stesso l’onere, nel distinto rapporto con l’amministrazione finanziaria, di individuare i consumi assoggettati ad imposta e di segnalare quelli che ne sono esclusi per non essere ricompresi nella fattispecie impositiva”; nonchè dalla sentenza della sez. 3, del 30/3/2010, n. 7626, laddove si è affermato che l’assenza di un obbligo di legge -per gli utenti – di chiedere l’applicazione delle agevolazioni fiscali in discussione sin dal momento della presenta- zione, alla società distributrice, della domanda di erogazione del gas (o che la agevolazione stessa decorre esclusivamente dalla data in cui la agevolazione è richiesta) trova ulteriore conferma nella circostanza… che a norma del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14,”l’imposta che risulti indebitamente versata può essere richiesta in restituzione entro due anni dal pagamento”. Se, infatti, è consentito entro due anni dal pagamento – ripetere l’imposta indebitamente versata è evidente che bene può l’utente, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura e del pagamento del gas non essere informato sulla spettanza della agevolazione.

In controversia promossa dal consumatore nei confronti della sola Amministrazione finanziaria, questa Corte (Sentenza, Sez. 5, del 12/09/2008, n. 23518) ha di contro affermato che il rimborso di quanto indebitamente pagato per la mancata applicazione del beneficio dell’aliquota ridotta sul gas metano utilizzato per usi industriali, previsto dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 26, come modificato dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 12, comma 5, lett. c, può essere accordato con effetti decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza e non da un momento anteriore, posto che, trattandosi di un’agevolazione tributaria, il godimento del beneficio è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti da parte del soggetto interessato e la verifica dei medesimi da parte dell’autorità competente.

Tale principio è stato riaffermato da questa Corte nella massima composizione nomofilattica (Cass. Sezioni Unite, sent. 4/3/2009, n. 5166), in controversia tra consumatore e Agenzia delle Dogane-secondo cui “l’agevolazione per uso industriale è concessa su domanda del contribuente e a seguito di verifica delle richieste condizioni da parte dell’UTIF (ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione): si tratta, in buona sostanza, dell’ammissione al godimento di un beneficio su richiesta del soggetto interessato che deve dimostrare di averne diritto, mentre l’esistenza del relativi presupposti per la concessione deve essere verificata dall’autorità competente. Di conseguenza la decorrenza degli effetti derivanti dall’accoglimento della domanda di ammissione al trattamento agevolato non può essere collocata in un momento anteriore alla presentazione della domanda medesima”.

Questa Corte quindi ritiene di dover affermare tali ultimi principi anche con riferimento all’azione di ripetizione di indebito promossa dal consumatore finale nei confronti del fornitore, della quale in questa sede trattasi.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, deve concludersi che come correttamente esposto in ricorso – il diritto di ripetizione in parola sia regolato, quanto ai termini per il suo esercizio, previsti dalla disciplina civilistica.

Nel non essersi attenuta ai sopra riportati principi, quindi, la CTR ha commesso errore di diritto; conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio al secondo giudice.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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