Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19798 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 10/11/2016, dep.09/08/2017),  n. 19798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22003-2012 proposto da:

Z.X., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 82,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BONOLI, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso

lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA (OMISSIS) in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 12/2012 della COMM.TRIB.REG. del Lazio

depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MENICUCCI per delega dell’Avvocato

BONOLI che si riporta al ricorso;

udito per la controricorrente Agenzia l’Avvocato Giovanni PALATIELLO

che si riporta al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza emessa in data 17.11.2011, in accoglimento dell’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sul ricorso del contribuente Z.X., titolare della ditta Panda Import Export s.a.s., ha riformato la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità della notifica della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente per la riscossione di imposte dovute in forza di avvisi di accertamento definitivi, di cui Z. aveva allegato la conoscenza solo a seguito dell’iscrizione ipotecaria, contestualmente impugnata, effettuata a garanzia del credito tributario D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77; la Commissione Regionale riteneva regolare la notificazione della cartella eseguite nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ. e rigettava l’appello incidentale del contribuente.

2. Ricorre per cassazione Z.X., deducendo due motivi di doglianza, a mezzo dei quali chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

Il primo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, deducendo che la relata di notifica attestava due tentativi di consegna della cartella di pagamento, in data 19 e 20 settembre 2006, e il successivo deposito dell’atto presso la casa comunale il 21.12.2006, con annotazione dell’invio di raccomandata in pari data; la busta della raccomandata recava il timbro di spedizione del 21.12.2006, l’annotazione di assenza del destinatario del 23.12.2006 e l’attestazione della restituzione al mittente il 29.01.2007; il ricorrente deduce l’assenza di prova della spedizione e dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui doveva essere data notizia al destinatario dell’avvenuto deposito della cartella di pagamento, e l’omessa attestazione dell’affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione del destinatario, che la sentenza impugnata aveva ritenuto invece avvenuta.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., deducendo la natura eccezionale della forma di notifica prevista da detta norma e la necessità di una contiguità cronologica tra gli adempimenti da essa indicati, che nel caso di specie erano stati eseguiti a tre mesi di distanza dall’accesso presso l’abitazione del contribuente.

3. Resiste Equitalia Sud s.p.a., mediante controricorso con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti previsti dall’art. 360 cod. proc. civ.; deduce la corretta notificazione della cartella nelle forme dell’art. 140 codice di rito civile, a seguito della precaria assenza dall’abitazione del destinatario e dei suoi familiari, verificata in occasione di due accessi, e del corretto adempimento delle conseguenti formalità di deposito, affissione e invio della lettera raccomandata.

4. Resiste, a mezzo di controricorso, anche l’Agenzia delle Entrate, rappresentata dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando il corretto adempimento delle formalità di notificazione della cartella di pagamento.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo di doglianza non supera la soglia dell’ammissibilità.

Questa Corte ha chiarito che la deduzione del motivo di ricorso per cassazione che denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalla riformulazione della norma operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, impone al ricorrente di indicare specificamente il “fatto controverso e decisivo per il giudizio” in relazione al quale la motivazione della sentenza impugnata si assume carente, insufficiente o contraddittoria, dovendosi intendere per “fatto” un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, e dunque un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo della pretesa dedotta in giudizio ovvero anche un fatto secondario dedotto in funzione di prova di un fatto principale, con esclusione – invece – delle questioni o argomentazioni che integrano un mero punto della decisione, rispetto alle quali la censura, se dedotta, deve essere dichiarata inammissibile (Sez. 1 n. 17761 dell’8/09/2016, Rv. 641174-01; Sez. 5 n. 21152 dell’8/10/2014, Rv. 632989-01).

Nel caso di specie, la doglianza del ricorrente investe la questione, tipicamente valutativa, della corrispondenza – contestata dal contribuente – delle modalità con cui è stata effettuata la notificazione della cartella di pagamento impugnata al modello legale disciplinato dall’art. 140 cod. proc. civ., che la Commissione Regionale ha ritenuto corretta con una motivazione congrua e adeguata che ha dato atto della sequenza degli adempimenti in cui si è articolata la procedura di notificazione dell’atto, rispetto alla quale le deduzioni del ricorrente non sono perciò idonee a configurare il vizio di legittimità di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel senso appena indicato, ma si risolvono in una mera, inammissibile, lettura contrappositiva del significato e della valenza giuridica delle medesime risultanze di fatto.

Il motivo, peraltro, difetta anche di autosufficienza e si rivela intrinsecamente contraddittorio tra le premesse in fatto enunciate nel ricorso – laddove evidenzia (nella seconda pagina), sulla base dei documenti di notifica, il compimento da parte dell’ufficiale giudiziario, dopo gli accessi eseguiti presso l’abitazione del contribuente in data 19 e 20 settembre 2006, dei seguenti adempimenti: “attestazione del deposito, in data 21 dicembre 2006, della cartella presso la Casa comunale e affissione del relativo avviso all’Albo comunale; spedizione della cartella di pagamento con raccomandata n. 12711084637 in data 21 dicembre 2006, non consegnata dall’agente postale per assenza del destinatario e restituita al mittente in data 29 gennaio 2007” – e le successive argomentazioni svolte in diritto a supporto della nullità della notifica, così da risultare anche sotto tali profili inammissibile.

3. Il secondo motivo di ricorso è invece infondato.

In virtù del richiamo operato dal combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, agli artt. 137 e ss. c.p.c., anche per gli atti di accertamento e riscossione dei tributi l’esecuzione della notificazione nelle forme stabilite dall’art. 140 cod. proc. civ. non costituisce una modalità eccezionale, come sostenuto dal ricorrente, ma la modalità ordinaria da seguire allorchè sia noto il domicilio fiscale del contribuente e questi (e ogni altro possibile consegnatario abilitato a ricevere l’atto ai sensi del precedente art. 139) sia temporaneamente assente dallo stesso (Sez. 5 n. 16696 del 3/07/2013, Rv. 627074-01), secondo una circostanza che non è stata contestata – in fatto – dal ricorrente.

A seguito degli accessi infruttuosi presso l’abitazione del contribuente eseguiti dall’ufficiale giudiziario nelle date del 19 e 20 settembre 2006, legittimamente sono state perciò seguite le modalità di notifica della cartella di pagamento previste dall’art. 140 cod. proc. civ., senza che rilevi il fatto che le formalità di affissione, deposito e spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento siano state adempiute nell’arco di tre mesi dagli accessi iniziali, non avendo peraltro il ricorrente neppure dedotto la propria presenza effettiva (o dei suoi familiari) nell’abitazione in occasione dei relativi, successivi, adempimenti.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna delle parti resistenti, nelle misure di cui al dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi oltre 15% a titolo di spese generali e oltre accessori di legge per Equitalia, e in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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