Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19798 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 04/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13641/2012 proposto da:

B.F., (OMISSIS), C.D. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE SASSI;

– ricorrenti –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO

DELL’OCA, FRANCO CICCHETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3216/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del solo terzo

motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Con atto 11.11.2002 M.R. convenne i vicini C.D. e B.F. davanti al Tribunale di Como chiedendo che fossero condannati a demolire una porzione di muro di contenimento da essi costruita sulla sua proprietà esclusiva. Domandarono altresì il risarcimento dei danni.

I convenuti si opposero alla domanda e, in via riconvenzionale, chiesero dichiararsi l’accessione invertita ai sensi dell’art. 938 c.c..

2 Il Tribunale adito, dopo aver disposto una consulenza tecnica e assunto la prova per testi, accolse la domanda di demolizione e condannò i convenuti alla restituzione del suolo oltre al risarcimento danni con vincolo solidale.

La decisione, impugnata dai soccombenti, fu confermata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza del 3216/2011 sulla base delle seguenti argomentazioni:

– dagli atti allegati risultava assolto l’onere della prova richiesto dall’art. 948 c.c.;

la consulenza tecnica disposta dal Tribunale non aveva natura esplorativa, ma costituiva uno strumento tecnico per definire l’occupazione abusiva dei convenuti;

– le incertezze manifestate con l’originaria consulenza circa in considerazione della scala 1.2000 della mappa catastale erano state colmate in sede di supplemento da parte dell’ausiliare che, meglio interpretando i documenti, esaminati gli atti di provenienza e sovrapponendo gli elaborati grafici, aveva ravvisato uno sconfinamento nel fondo degli attori;

– i testimoni (della cui mancata considerazione si dolevano gli appellanti) avevano riferito, in relazione ai confini, circostanze generiche e quindi irrilevanti ai fini del decidere;

– l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento danni non risultava eccepita nè in comparsa di costituzione nè con la comparsa depositata ex art. 180 c.p.c., per cui si trattava di eccezione tardivamente proposta.

3 Per la cassazione di questa sentenza ricorrono il C. e la B. con tre motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso la M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va affrontata l’eccezione inammissibilità del ricorso per nullità della procura: rileva la controricorrente, a sostegno dell’eccezione, che mancano requisiti di specialità della procura perchè in essa nessuna menzione viene fatta della sentenza impugnata, ed è altresì omessa l’indicazione sia del luogo di sottoscrizione che della data di rilascio della procura per cui non è possibile accertare il suo rilascio in data posteriore alla pubblicazione della sentenza ma precedente alla notificazione del ricorso. L’eccezione è infondata.

Come più volte affermato da questa Corte, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce (tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1205 del 22/01/2015 Rv. 634038; Sez. L, Sentenza n. 15692 del 03/07/2009 Rv. 609311).

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (tra le altre, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 58 del 07/01/2016 Rv. 637917 non massimata; Cass. n. 5554 del 2011, Cass. n. 19226 del 2014).

Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata dai signori C. – B. risulta stesa in calce al ricorso, nell’ultimo foglio, a pag. 15, di seguito all’elenco dei documenti depositati (e debitamente sottoscritto dal difensore), elenco comprendente anche “copia autentica della sentenza impugnata (n. 3216/2011 della Corte d’Appello di Milano)”. La procura, stesa – come si è detto – di seguito all’elenco, contiene poi l’espressa delega all’avv. Giuseppe Sassi di Como a “difenderci nel presente giudizio avanti la Corte Suprema di Cassazione”.

Da tale ricostruzione delle modalità di rilascio, tenendo presenti gli esposti principi, appare allora evidente che la procura non poteva che riferirsi al ricorso per cassazione contro la sentenza di cui oggi si discute (che è appunto la 3216/2011 della Corte d’Appello di Milano, come si evince chiaramente dall’epigrafe della decisione) e non poteva che essere rilasciata in data successiva alla pubblicazione della sentenza stessa.

2.1 Passando all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi si denunzia la violazione degli artt. 948, 950 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Osservano i ricorrenti che, avendo la Corte d’Appello qualificato l’azione come revindica, si sarebbe dovuto fare applicazione della regola della probatio diabolica.

2.2 Strettamente collegato al primo motivo è il secondo con cui ricorrenti denunziano la illogicità e contraddittorietà della decisione, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.: trattandosi di revindica e non di regolamento di confini, la Corte d’Appello non poteva decidere la lite in base alle mappe del catasto (regola del tutto sussidiaria in tema di regolamento di confini), ma doveva applicare la più rigorosa regola dell’onere probatorio prevista per l’azione ex art. 948 c.c. e quindi rigettare la domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’attrice. In ogni caso avrebbe dovuto prendere atto della inaffidabilità delle mappe, pure evidenziata dal consulente, in relazione del rapporto in scala 1.2000, (sicchè uno scarto di un millimetro sulla carta corrispondeva ad uno scarto di venti metri sul terreno). Ancora, secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe dovuto dare credito alle risultanze della prova per testimoni da cui era emerso che al momento della edificazione del muro in questione tra i proprietari interessati non sorsero contestazioni sul confine. Infine, sostengono i ricorrenti che la Corte d’Appello avrebbe dovuto trarre argomenti di prova dal comportamento processuale tenuto dall’attrice nel giudizio di primo grado ed in particolare dalla sua mancata presentazione al libero interrogatorio all’udienza di trattazione fissata ai sensi dell’art. 183 c.p.c..

Questi motivi – che ben si prestano a trattazione unitaria – sono infondati.

Premessa la novità di quest’ultima censura sulla mancata valutazione del comportamento processuale ex art. 183 c.p.c. (non risultando la questione sottoposta previamente al giudice del gravame), rileva il Collegio che secondo un generalissimo principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, l’utile esperimento dell’azione di rivendicazione esige che l’attore provi il proprio diritto di proprietà, risalendo, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando essersi compiuta in suo favore l’usucapione, eventualmente anche per effetto dell’accessio possessionis, mentre il convenuto non ha l’onere di fornire alcuna prova, potendo limitarsi ad assumere la posizione del possideo quia possideo (tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 19653 del 18/09/2014 Rv. 632992; Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 03/03/2009 Rv. 606937 in motivazione; Sez. 2, Sentenza n. 11555 del 17/05/2007 Rv. 597719; Sez. 2, Sentenza n. 1925 del 04/03/1997 Rv. 502789).

Nel caso in esame dalla sentenza impugnata risulta un acquisto per successione del suolo in contestazione quanto meno dal (OMISSIS) (apertura della successione di M.E., padre di R. e C.) e una successiva occupazione senza titolo da parte dei convenuti (pag. 7 sentenza impugnata).

I ricorrenti non hanno mai messo in discussione che il possesso di tale zona fosse stato esercitato dai danti causa dell’attrice quanto meno da tale data ((OMISSIS)) ed anzi rilevano, attraverso la deposizione di un proprio teste escusso all’udienza del 19.9.2007, che la costruzione del muro avvenne “circa venti anni fa”, (v. ricorso a pag. 4): secondo i convenuti quindi il muro sarebbe stato edificato all’incirca nel (OMISSIS).

Da tale ricostruzione fatta dalla sentenza di appello e dalla posizione difensiva dei convenuti – odierni ricorrenti può dunque ritenersi corretta la conclusione dei giudici di merito circa il regolare assolvimento dell’onere probatorio, essendo stata fornita dall’attrice la prova del diritto di richiesta dall’art. 948 c.c. (possesso utile all’usucapione dal (OMISSIS) anche attraverso i propri danti causa) mentre, al contrario, il ricorso non contiene specifiche censure in ordine a tale ricostruzione.

La critica sulle indagini peritali (sviluppata nel secondo motivo) è tipicamente fattuale e come tale inammissibile in questa sede.

Neppure coglie nel segno la censura sulla motivazione della sentenza con riguardo alla mancata considerazione delle deposizioni dei testi circa l’esistenza di un accordo a suo tempo raggiunto dai proprietari interessati, perchè tale critica investe apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.

In proposito, considerato che questa censura investe sostanzialmente la motivazione della sentenza impugnata, va richiamato il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite, secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Nel caso di specie, si è al di fuori di tali ipotesi estreme perchè la Corte d’Appello ha dato conto del proprio convincimento preferendo alle dichiarazioni dei testimoni titoli di provenienza e le risultanze delle indagini peritali attraverso adeguata motivazione.

2.3 Con un terzo ed ultimo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c., nonchè degli artt. 2934 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si rimprovera alla Corte d’Appello di avere ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno perchè non sollevata in comparsa di costituzione. Si rileva al contrario di avere formulato tempestivamente l’eccezione perchè in comparsa di costituzione (ed anche nella memoria ex art. 180 c.p.c.) si era formulata richiesta di declaratoria di prescrizione di “ogni diritto azionato dall’attrice”. Si aggiunge che, avendo il Tribunale individuato la data di insorgenza del credito nel 10.7.1984, in mancanza di atti interruttivi, al momento della citazione (11.11.2002) il diritto al risarcimento era ormai prescritto per decorso del termine quinquennale.

Questa censura, a differenza delle altre, è invece fondata.

In sede di comparsa di costituzione i convenuti avevano eccepito tra l’altro “la prescrizione di ogni diritto azionato dall’attrice” (v. estratto comparsa trascritto in ricorso) ed è evidente che tale formulazione, dal contenuto assai ampio, comprendeva necessariamente qualunque pretesa, quindi anche a quella risarcitoria.

La Corte d’Appello ha pertanto errato nel ritenere tardiva l’eccezione perchè non formulata in comparsa di costituzione, risultando invece dimostrato proprio il contrario, cioè la sua tempestiva formulazione in comparsa di costituzione (seppure in forma ampia): la proposizione dell’eccezione ne avrebbe pertanto richiesto l’esame da parte della Corte di merito e conseguentemente la sentenza va cassata con rinvio perchè si proceda a valutare la fondatezza nel merito dell’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento danni.

Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Milano, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio.

PQM

rigetta il primo e secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano che provvederà anche sulle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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