Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19797 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. III, 28/09/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LINCE SPA (OMISSIS), in persona del suo Amministratore Delegato e

rappresentante legale Dott. R.E. e rappresentante legale

Dott. R.E., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA,

presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FANTIGROSSI Umberto e MASTROSANTI ROBERTO

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

RUSTICHELLA D’ABRUZZO SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LOMBARDIA 14, presso lo studio dell’avvocato SANDRO

MARINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINO PAOLO giusto

mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3278/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/12/2008; R.G.N. 3615/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Linee spa otteneva decreto ingiuntivo in danno della Rustichella d’Abruzzo spa per il pagamento del corrispettivo (pari a circa Euro 3.800,00), pattuito in un contratto dì abbonamento annuale al servizio di acquisto di informazioni commerciali.

L’opposizione proposta dalla Rustichella veniva accolta dal Tribunale di Milano, che revocava il decreto ingiuntivo ritenendo intervenuta la risoluzione del contratto per inadempimento della Linee.

2. L’impugnazione proposta dalla Linee veniva respinta dalla Corte di appello di Milano (sentenza del 3 dicembre 2008).

2.1. La Corte di merito, rilevato che secondo il giudice di primo grado era stata raggiunta la prova dell’inadempimento della Linee e che tale società non contestava di avere in più occasioni fornito informazioni inattendibili, riteneva che, al contrario di quanto sostenuto dalla Linee, che tendeva a svalutare la portata di tali episodi, le informazioni inesatte fornite avevano provocato notevoli inconvenienti alla Rustichella, come risultante dalla documentazione;

con la conseguenza che l’inadempimento non poteva qualificarsi di lieve entità.

Quanto alla clausola limitativa della responsabilità della società fornitrice delle informazioni (art. 4) affermava testualmente la Corte: “è sufficiente osservare che l’appellante ne invoca l’applicazione assumendo la non colposità del proprio inadempimento contrariamente a quanto affermato dal primo giudice: ma, ad avviso della Corte, l’assunto non può essere condiviso ben essendo rilevabili negli (in)adempimenti sopra descritti e sanzionati l’elemento soggettivo in parola”.

3. Avverso la suddetta sentenza la Linee spa propone ricorso per cassazione con quattro motivi, corredati da quesiti.

Resiste con controricorso la Rustichella d’Abruzzo spa, chiedendo sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso, prima ancora della infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata in riferimento alla pretesa esistenza dell’obbligo contrattuale per la Linee di fornire informazioni attendibili, deducendo violazione degli artt. 1363, 1453, 1454, cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Con il secondo si censura la sentenza impugnata in riferimento al ritenuto inadempimento contrattuale deducendo violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 1453, 1454, 1455 cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Con il terzo si censura la sentenza impugnata in riferimento alla ritenuta gravità dell’inadempimento contrattuale, deducendo violazione degli artt. 1453, 1454, 1455 cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Con il quarto si censura la sentenza impugnata nella parte in cui motiva in ordine alla clausola limitativa della responsabilità (art. 4), deducendo violazione dell’art. 1229 cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

1.2. Tutti i suddetti motivi si concludono con due quesiti di diritto ciascuno (eccetto il terzo, che si conclude con un solo quesito e con l’indicazione di un preteso fatto controverso decisivo per il giudizio, facendo valere tutti i possibili vizi motivazionali.

1.3. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata. 2. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.

Essendo comuni i profili di inammissibilità, è opportuna una trattazione congiunta.

2.1. Nella parte in cui le censure in diritto si concludono con i quesiti, i motivi sono inammissibili per la mancata osservanza dell’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

Rileva il principio secondo cui, se il quesito di diritto si esaurisce, come nella specie, in una enunciazione di carattere generale ed astratto che, in quanto priva di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie, non consente di offrire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, il motivo è da dichiararsi inammissibile, non potendo essere desunto o integrato dal motivo (Sez. Un. 11 marzo 2007, n. 7258).

C’è da aggiungere, rispetto al primo quesito che chiude il primo motivo di ricorso, che esso, pur invocando la violazione di canoni di ermeneutica contrattuale, mancando nella decisione impugnata una valutazione complessiva delle clausole contrattuali, conclude un motivo in cui sono riprodotte solo due delle suddette clausole, con conseguente difetto di autosufficienza del ricorso, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., come novellato dalla riforma del 2006.

Rispetto al doppio quesito che conclude il quarto motivo, deve aggiungersi che i due quesiti, non prospettati in modo subordinato, sono logicamente incompatibili. Infatti, il primo (che si collega a primo motivo) è volto a negare che la clausola di cui al n. 4 del contratto possa qualificarsi come esonero della responsabilità, mentre il secondo quesito presuppone tale qualifica e si lamenta della mancata individuazione dell’elemento soggettivo. Ciò comporta contraddittorietà e conseguente mancanza di chiarezza in ordine alla censura fatta valere in sede di ricorso per cassazione.

2.2. Nella parte in cui tutti i motivi lamentano vizi motivazionali, sono nella specie riscontrabili due profili di inammissibilità.

2.2.1. Innanzitutto, sono dedotti, contemporaneamente, tutti i possibili vizi di motivazione, rispetto ad un unico profilo.

I motivi sono inammissibile sulla base della giurisprudenza della Corte, secondo la quale i vizi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – salvo che non investano diversi fatti controversi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi, non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonchè insufficiente e, ancora contraddittoria; con la conseguenza, che è onere de ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta essere rimessa al giudice. (Cass. 25 gennaio 2011 n. 1747; Cass. 30 marzo 2010, n. 7626; Cass. 19 gennaio 2010, n. 713, in motivazione).

2.2.2. Inoltre, l’indicazione del fatto (o fatti, rispetto al quarto motivo) controverso, che dovrebbero costituire il momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., (Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603) è prospettato come difetto di motivazione in diritto, mentre avrebbe dovuto riguardare unicamente il fatto.

3. Pertanto, il ricorso è inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna Linee spa, al pagamento, in favore di Rustichella d’Abruzzo spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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