Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19797 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19797 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
u

sul ricorso iscritto al n. 13220/2017 R.G. proposto da:

DAYTONA CAR CENTER sal, in liquidazione, in persona del
liquidatore, Federico Tassone, rappresentata e difesa, per procura speciale
in calce al ricorso, dall’avv. Graziella Silvana ZARCONE, presso il cui
studio legale, sito in Roma, al piazzale Clodio, n. 56, è elettivamente
domiciliata;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STAT.50, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 25/07/2018

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona del Ministro in carica;

intimato

regionale del LAZIO, depositata il 23/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Lucio

Lucio-rn.

Rilevato che:
1. L’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze della verifica
fiscale condotta dalla G.d.F. a carico della Daytona Car Center s.r.1., in
liquidazione, e compendiata nel p.v.c. redatto in data 11/05/2006, da cui
emergeva il coinvolgimento della stessa, quale soggetto interposto tra il
primo cedente nazionale e gli acquirenti finali di autovetture, in una frode
fiscale finalizzata all’effettuazione delle operazioni di compravendita di
autovetture in violazione del regime del margine, al fine di consentire agli
acquirenti finali indebite deduzioni di componenti negativi di reddito e
l’indebita detrazione dell’IVA, nonché l’irregolare tenuta della contabilità,
con riferimento all’anno d’imposta 2005 emetteva un avviso di
accertamento notificato alla predetta società in data 17/06/2008, non
impugnato, e, quindi, sulla scorta di altro p.v.c., redatto dalla G.d.F. in data
26/10/2011, emetteva un secondo avviso di accertamento, integrativo del
primo, notificato in data 07/03/2012 con cui accertava un maggior reddito
d’impresa nonché l’IVA effettivamente dovuta e contestava alla predetta
società anche l’omessa esibizione di taluni libri e registri obbligatori.
1.1. Il ricorso proposto dalla società contribuente avverso il secondo
atto impositivo veniva rigettato dalla CTP di Roma con sentenza
confermata dalla CTR del Lazio che riteneva sussistenti i presupposti per
l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento.
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avverso la sentenza n. 7253/10/2016 della Commissione tributaria

2. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per
cassazione anche nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze,
affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del

4. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata.
Considerato che:
1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto
nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per difetto di
legittimazione processuale e perché estraneo ai gradi di merito del giudizio
(cfr., ex multis, Cass. n. 19111 del 2016, n. 22992 del 2010, n. 9004 del 2007,
nonché Cass. S.U. n. 3118/2006; n. 3116/2006; n. 20781/2016,
precisandosi che, in difetto di difese svolte dall’intimato, non occorre
disporre sulle spese di lite (v., da ultimo, Cass. n. 319 del 2018 di questa
Sottosezione);
2. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli
artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del
1972, nel testo vigente

ratione temnporis, sostenendosi che l’omessa

produzione in giudizio della denuncia di reato e del p.v.c. redatto dalla
G.d.F. in data 26/10/2011, non aveva consentito ai giudici di appello di
verificare la sussistenza del presupposto legittimante il raddoppio dei
tennini di accertamento, ovvero l’obbligo di denuncia penale.
3. Il motivo è inammissibile ed infondato, benché nei limiti di cui
appresso si dirà.
4. Sotto il primo profilo va rilevata la violazione del principio di
autosufficienza del ricorso, postulato dall’art. 366 c.p.c., posto che la
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quale la ricorrente ha depositato memoria.

ricorrente ha omesso di riprodurre nel ricorso, in ossequio a quel principio,
il contenuto dell’atto impositivo, allo scopo di consentire a questa Corte di
verificare se la sussistenza di ipotesi di reato a carico della società
contribuente, in particolare quello di cui all’art. 10 della legge n. 74 del 2000
(occultamento o distruzione di scritture contabili), di cui dà atto la CFR

avviso di accertamento, all’uopo risultando del tutto insufficienti le poche
righe trascritte a pag. 2 del ricorso, riguardante il rinvio per relationem al
contenuto del p.v.c. del 26/10/2011 precedentemente consegnato al legale
rappresentante della società contribuente.
5. Quanto all’infondatezza (parziale) del motivo, deve ribadirsi
l’insegnamento di questa Corte secondo cui, «In tema di accertamento
tributario, i tetmini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per
l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile
“ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che
facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se
questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza», come
peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n.
247, «senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi
d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già
notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132,
della 1. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che
richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli
effetti degli avvisi già notificati» (Cass. n. 16728 del 2016; conf. Cass. n.
26037 del 2016).
6. Nelle citate pronunce la Corte ha avuto cura di precisare: a) che «non
di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo
termine di decadenza», applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di
reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario
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nella motivazione dell’impugnata sentenza, non emergesse dallo stesso

dell’ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice; b) che tale
raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del
reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della
denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m.,
ai sensi dell’articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione,

da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra
giudizio penale e procedimento e processo tributario (in termini, Cass. 15
maggio 2015, n. 9974)» (Cass. n. 16728/16, cit.); c) che su tale assetto
nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la
disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (legge n. 208 del 2015,
art. 1, commi da 130 a 132, nonché d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2) in quanto,
qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d
‘imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati
già notificati — come nel caso in esame, in cui l’atto impositivo risulta
notificato in data 07/03/2012 — si applica la disciplina dettata dall’art. 2 del
d.lgs. n. 128 del 2015 (che non è stato modificato dalla successiva legge n.
208 del 2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di
accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
7. Pertanto, con riferimento ad avvisi di accertamenti emessi e notificati
nell’anno 2012, come nella fattispecie, è del tutto indifferente la data in cui
viene effettuata la comunicazione di notizia di reato, così come è del tutto
irrilevante l’omissione della stessa comunicazione e, a maggior ragione la
sua produzione in giudizio, perché quello che invece assume rilevanza ai
predetti fini è la circostanza che le violazioni tributarie accertate integrino
fatti anche penalmente rilevanti; circostanza che nel caso in esame, con
riferimento alla violazione dell’art. 10 della legge n. 74 del 2000, di cui dà
atto la CTR, neppure è stata contestata.

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né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione

7.1. Per tale ragione, però, il raddoppio dei termini di accertamento
non opera con riferimento all’IRAP posto che, «non essendo l’IRAP
un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in
relazione alla stessa non può operare la disciplina del “raddoppio dei
termini” di accertamento quale applicabile ratione ternporis (cfr. Cass. n.

n. 14440 del 2018).
7.2. Ne consegue che il motivo in esame va accolto limitatamente alla
ripresa a tassazione ai fini IRAP e rigettato per le altre imposte accertate.
8. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un
fatto decisivo, consistente nella circostanza che l’avviso di accertamento
impugnato, notificato il 07/03/2012, era integrativo di quello notificato il
17/06/2008, e pertanto era stato notificato oltre il termine di decadenza del
potere accertativo dell’amministrazione finanziaria.
9. Il motivo è inammissibile sia perché, diversamente da quanto
sostenuto nel ricorso, la circostanza indicata nel motivo non risulta essere
stato oggetto di discussione tra le parti, sia perché incorre nella violazione
della regola della c.d. “doppia conforme”, di cui all’art. 348 ter, quinto
comma, cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio di legittimità in
materia tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione
tributaria regionale (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014), osservandosi, al
riguardo che la ricorrente avrebbe dovuto assolvere all’onere, nella specie
invece non adempiuto, di indicare le ragioni di fatto poste a base,
rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto
dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del
2016).
10. Il motivo è comunque infondato per le medesime ragioni e nei
medesimi termini già esposti esaminando il primo.

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20435/2017; n. 4775/2016 n. 26311 del 2017, n. 23629 del 2017, n. 4758 e

11. In estrema sintesi, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto
nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e quello proposto
nei confronti dell’Agenzia delle entrate va accolto limitatamente all’IRAP,
con rigetto per le altre imposte; la sentenza impugnata va, quindi, cassata
con riferimento a tale imposta, senza necessità di rinvio, non essendovi

della società contribuente limitatamente alla ripresa ai fini IRAP.
12. L’esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese
processuali del presente giudizio di legittimità e di quelli dei gradi di merito.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero
dell’economia e delle finanze, accoglie il ricorso proposto nei confronti
dell’Agenzia delle entrate nei tetinini di cui in motivazione, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso
della società contribuente limitatamente alla ripresa ai fini IRAP. Spese
processuali compensate.
Così deciso in Roma il 20/06/2018
Presidente
CURZIO

ulteriori accertamenti da compiere, con accoglimento dell’originario ricorso

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