Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19797 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. II, 22/09/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 22/09/2020), n.19797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20226/2016 proposto da:

PREFETTURA VERONA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL

GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO SCOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2016 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Con ricorso al Giudice di pace di Verona Z.G. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. (OMISSIS), emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Verona per l’emissione di tre assegni privi dell’autorizzazione del trattario, essendo il conto corrente risultato chiuso al momento dell’incasso, in violazione della L. n. 386 del 1990, art. 1.

Il Giudice di pace, con sentenza n. 434/2013, respingeva il ricorso e confermava l’ordinanza impugnata.

2. Contro tale sentenza proponeva appello Z.G., lamentando la violazione e falsa applicazione della L. n. 386 del 1990, art. 1, in quanto i tre assegni, essendo stati emessi senza data e luogo di emissione, erano da considerarsi nulli.

Il Tribunale di Verona riteneva fondato il gravame, dovendo l’ordinanza ingiunzione essere considerata nulla a causa della nullità degli assegni in relazione ai quali era stata resa, e annullava l’ordinanza opposta.

3. Contro la sentenza 18 febbraio 2016, n. 333 ricorre per cassazione la Prefettura di Verona.

Resiste con controricorso Z.G., contestando la fondatezza dei due motivi del ricorso.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi, che vanno pertanto congiuntamente esaminati.

a) Il primo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”:

il Tribunale ha omesso di valutare l’esistenza di un patto di riempimento tra traente e prenditore nonchè la circostanza che il momento cui riferirsi per l’irrogazione della sanzione amministrativa è quello dell’incasso, a nulla rilevando l’emissione del titolo privo di data e luogo nel momento della sua traditio.

b) Il secondo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 386 del 1990, art. 1”: il Tribunale ha erroneamente ritenuto determinante, ai fini dell’irrogazione della sanzione contestata, il momento dell’emissione e non, invece, quello dell’incasso, in cui tutti e tre i titoli oggetto dell’ordinanza ingiunzione risultavano senz’altro completi in ogni loro elemento.

I motivi sono fondati. Nel caso in esame (come deduce lo stesso controricorrente nel controricorso, p. 2, e nell’atto di appello, v. l’estratto riportato nel ricorso a p. 6), Z. – in presenza della cointestataria del conto corrente signora C. – ha consegnato al legale rappresentante della società creditrice della signora tre assegni intestati alla società, assegni consegnati “con l’espresso accordo” che la società “li avrebbe trattenuti in garanzia dei pagamenti che la signora C. avrebbe onorato nei mesi successivi”, pagamenti che è pacifico non sono poi stati effettuati dalla signora. Quando gli assegni sono stati messi all’incasso, in quel momento completi del luogo e della data, il conto corrente è risultato chiuso.

Il Collegio condivide quanto affermato da questa Corte in una fattispecie analoga a quella in esame (in cui l’assegno era stato consegnato a titolo di garanzia ad una chiromante, alla quale il traente si era rivolto per ricevere “prestazioni professionali”, e da questa completato e posto all’incasso quando il conto corrente era già stato chiuso), ossia che colui il quale emetta l’assegno bancario privo della data di emissione “accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione” e “quindi risponde dell’illecito previsto dalla L. n. 386 del 1990, art. 1, se al momento dell’utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione ad emetterlo” (Cass. 14322/2007). D’altro canto, come ha stabilito Cass. 18345/2006 per l’ipotesi dell’assegno senza provvista di cui della L. n. 386 del 1990, successivo art. 2, la violazione amministrativa non si consuma nel momento dell’emissione dell’assegno, ma quando l’assegno viene presentato all’incasso.

II. Il ricorso va quindi accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’opposizione proposta da Z.G. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Verona.

La condanna alle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, respinge l’opposizione proposta da Z.G. avverso l’ordinanza ingiunzione n. (OMISSIS) emessa dal Prefetto di Verona; condanna l’opponente a rifondere al Ministero dell’interno le spese del giudizio d’appello che liquida in Euro 2.500 per compensi oltre spese prenotate a debito, nonchè le spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA