Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19797 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. III, 17/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19003/2009 proposto da:

R.E., G.A.M., ricorrenti che non hanno

depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;

– ricorrenti non costituite –

contro

T.A., T.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 14, presso lo 2010 studio dell’avvocato

MENDICINI MARIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NANNELLI ROBERTO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.C.;

– intimato –

avverso l’ordinanza R.G. 1231/05 del TRIBUNALE di FIRENZE del 9.6.08,

depositata l’11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

1. A. e T.F. hanno depositato ed iscritto a ruolo controricorso per resistere al ricorso per Cassazione loro notificato da G.A.M. ed R.E. in data 7 luglio 2009 avverso un’ordinanza dell’11 giugno 2008, pronunciata dal Tribunale di Firenze nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’art. 612 c.p.c..

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato dei controricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(….) 3. Il ricorso appare improcedibile, in quanto, dopo la notificazione le ricorrenti non hanno provveduto al loro tempestivo deposito ed anzi non hanno affatto eseguito il deposito.

Al riguardo, l’iscrizione a ruolo del ricorso da parte dei resistenti è stata pienamente legittima.

Ciò, alla stregua del principio di diritto, secondo cui “la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per Cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione” (Cass. (ord.) n. 21969 del 2009).

Nella specie, d’altro canto, i resistenti hanno documentato la notificazione del ricorso ed hanno depositato il controricorso tempestivamente (il controricorso è stato notificato il 30 luglio 2009 ed il suo deposito è avvenuto con notificazione a mezzo posta ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c. e si perfezionò il 10 agosto 2009, data della spedizione del relativo plico)”.

2. Il Collegio, lette le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le condivide integralmente.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA