Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19796 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. III, 28/09/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

Procuratore Dr. G.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato LUPONIO ENNIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILIMBANI

MAURIZIO GIORGIO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA DELLA CIOCIARIA S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

Amministratore Delegato Dott. Z.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CENEDA 39-D, presso lo studio dell’avvocato

STEGA TIZIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato CHIAPPINI SANDRO

giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2542/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/06/2008, R.G.N, 4228/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato ENNIO LUPONIO;

udito l’Avvocato MAURIZIO SILIMBANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La domanda, proposta dalla Milano Assicurazioni spa nei confronti della Banca della Ciociaria spa, per il risarcimento del danno subito in conseguenza del pagamento, da parte della banca, di un assegno bancario a persona diversa del beneficiario, veniva rigettata dal Tribunale di Frosinone. La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Roma (sentenza del 17 giugno 2008).

2. La Corte di merito riteneva corretta la qualificazione dell’azione ex art. 2043 cod. civ. fatta dal primo giudice, con conseguente irrilevanza del motivo di appello incentrato sulla responsabilità contrattuale tra la Banca e l’assicurazione e della eccezione di difetto di legittimazione avanzata dalla banca rispetto alla responsabilità contrattuale.

Quindi, premetteva, in fatto, che il danno lamentato (pari a L. 15 milioni) era stato quantificato sulla base del pagamento da parte dell’assicurazione di un secondo assegno per tale importo a V. M., dopo che il primo assegno alla stessa intestato era stato pagato dalla banca a persona diversa, presentatasi con lo stesso nome. Infine, condividendo la pronuncia di primo grado, la Corte rilevava che, recando l’assegno il solo nome della beneficiarla ed avendo la portatrice del titolo esibito al personale della banca carta di identità e codice fiscale, apparentemente integri e non contraffatti (di cui vi è copia in atti) riferiti allo stesso nome, nessun elemento poteva far sospettare che la portatrice del titolo fosse persona diversa dalla beneficiaria e che, comunque, era onere della assicurazione fornire la prova della colpa. Riteneva, poi, ininfluenti rispetto alla decisione i mezzi istruttori richiesti.

3. Avverso la suddetta sentenza la Milano Assicurazioni spa propone ricorso per cassazione con tre motivi di ricorso, corredati da quesiti ed esplicati da memoria.

Resiste con controricorso la Banca della Ciociaria spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione del principio di diritto enunciato dalle Sez. Un. con la sentenza 26 giugno 2007, n. 14712, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e, quale quesito, si chiede l’affermazione del principio di diritto, estrapolato dalla sentenza richiamata, secondo cui: Ha infatti natura contrattuale la responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dalla Legge Assegni, art. 43, comma 1 nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno:prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonchè, se del caso, questa stessa banca.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della Legge Assegni, art. 43, in riferimento al comma 1 e comma 2, e all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e, quale quesito, si chiede l’affermazione del principio di diritto, enunciato da più decisioni della Corte, estrapolato dalla sentenza richiamata (Cass. 25 agosto 2006, n. 18543), secondo cui: la Legge Assegni, art. 43, comma 2, chiamando a rispondere chi, come ha fatto la Banca della Ciociaria, abbia pagato un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso, regola in modo autonomo l’adempimento dell’assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile, sia dal disposto del diritto comune delle obbligazioni di cui all’art. 1189 c.c.. Non opera, dunque, in simili casi, il principio in forza del quale è liberato il debitore che esegue il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente, ed è perciò irrilevante ogni valutazione concernente l’elemento soggettivo (la colpa) del solvens, gravando comunque la responsabilità per l’errato pagamento sulla banca che lo ha eseguito.

Con il terzo motivo si deduce contraddittorietà, incongruenza, ovvero inesistenza della motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5 e si chiede l’affermazione del seguente principio di diritto: Costituisce negligenza della banca negoziatrice del titolo non trasferibile il fatto di non aver disposto particolari accertamenti tesi all’individuazione del presentatore di un titolo di credito non trasferibile a fronte della mancata coincidenza tra luogo di emissione e luogo di pagamento impone l’adozione di particolari cautele, dovendo in tal caso la diligenza della banca essere superiore a quella cui è tenuta nel caso di pagamento richiesto nel luogo di emissione o, a maggior ragione, presso lo sportello bancario che ha emesso l’assegno, atteso che è meno probabile che il falso prenditore richieda il pagamento allo stesso sportello o, più in generale, nella stessa piazza in cui l’assegno è stato emesso e in cui è probabile che il vero prenditore sia conosciuto o che venga presentata la denuncia di smarrimento o sottrazione.

Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

2. I motivi di ricorso sono inammissibili per il mancato rispetto dell’art. 366-bis cod. proc. civ. 2.1. Come emerge evidente da quanto testualmente riportato nel paragrafo che precede, il primo motivo di ricorso, privo anche di rubrica in senso proprio, si limita a riportare un principio astratto estrapolato da un decisione della Corte, chiedendone l’affermazione.

Lo stesso può dirsi del secondo, dove ci si limita ad aggiungere al termine banca il nome della banca coinvolta nella causa.

Per di più, mentre la prima citazione si riferisce alla responsabilità contrattuale, la seconda è tratta da decisione che, prima dell’intervento delle Sezioni Unite del 2007, riteneva la configurabilità di un’ipotesi di responsabilità ex lege in capo alla banca.

I suddetti quesiti, non rispettano, quindi, il principio secondo cui, se il quesito di diritto si esaurisce in una enunciazione di carattere generale ed astratto che, in quanto priva di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie, non consente di offrire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, il motivo è da dichiararsi inammissibile, non potendo essere desunto o integrato dal motivo (Sez. Un. 11 marzo 2007, n. 7258).

2.2. Pure inammissibile è il terzo motivo, strutturato illogicamente come contraddittorietà o inesistenza di motivazione rispetto ad unico fatto controverso (Cass, 25 gennaio 2011 n. 1747, in motivazione), nel quale, invece del necessario momento di sintesi omologo al quesito, richiesto dal richiamato art. 366-bis, (Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603), si chiede l’affermazione di un principio di diritto attinente al grado di diligenza richiesto alla banca;

ciò, rispetto ad un motivo di censura che, attinendo alla motivazione, avrebbe dovuto riguardare unicamente il fatto.

3. Pertanto, il ricorso è inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna Milano Assicurazioni spa, al pagamento, in favore della Banca della Ciociaria spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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