Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19796 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19796 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: VINCENTI ENZO

PU

SENTENZA

sul ricorso 4477-2008 proposto da:
CASSARO GIUSEPPE CSSGPP66H16L331E, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato TILOTTA ANDREA
con studio in 91100 TRAPANI, VIA VESPRI 49 giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

ALLIANZ S.P.A. (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’
S.P.A.)

00128430329 in persona dei procuratori

1

Data pubblicazione: 28/08/2013

speciali Dr.ssa ANNA GENOVESE e Dr.ssa MIRELLA
RESTELLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA
GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;

nonchè contro

CASSARO SERGIO CSSSRG71T14D423A;
– intimati –

avverso la sentenza n. 110/2007 del TRIBUNALE di
TRAPANI, depositata il 13/03/2007, R.G.N.

558/2005;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/06/2013 dal Consigliere
Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;

2

– controricorrente –

RITENUTO IN FATTO
l. – Il 27 luglio 2003, sull’autostrada Palermo-Catania,
l’auto condotta da Antonino Cassaro, di proprietà del figlio
Sergio ed assicurata presso la Ras S.p.A., tamponava quella
di Giuseppe Cassaro, altro figlio dell’Antonino, provocando a
quest’ultima autovettura danni materiali.
Giuseppe Cassaro, quindi, agiva in giudizio nei

S.p.A. affinchè – previo accertamento della responsabilità
esclusiva del padre Antonino per la verificazione di detto
sinistro – fossero condannati, in solido tra loro, al
risarcimento dei danni subiti, nella misura di euro 6.659,12,
oltre accessori.
L’adito Giudice di pace di Erice, con sentenza del
luglio 2004, respingendo l’eccezione di incompetenza
territoriale proposta dalla Ras e ritenendo inapplicabile
l’art. 4, lett. b), della legge n. 990 del 1969 nei confronti
di Giuseppe Cassaro, in quanto non convivente con il
conducente o con il proprietario dell’autovettura
danneggiante, accoglieva la domanda attorea e condannava, in
solido tra loro, Sergio Cassaro e la Ras Assicurazioni S.p.A.
al pagamento della somma richiesta con l’atto di citazione.
2. – Sul gravame proposto dalla Ras assicurazioni
S.p.A., il Tribunale di Trapani, con sentenza resa pubblica
il 13 marzo 2007, riformava la sentenza di primo grado e
rigettava la domanda avanzata da Giuseppe Cassaro, che veniva
condannato a restituire alla Ras le somme ricevute in
esecuzione della decisione impugnata.
Il Tribunale, per quanto ancora interessa in questa
sede, riteneva che l’attore non potesse reputarsi terzo ai
sensi della legge n. 990 del 1969, poiché, in forza dell’art.
4, lett. b), della medesima legge, nella formulazione di cui
alla modifica recata dall’art. 28 della legge n. 142 del 1992
(poi oggetto di abrogazione ad opera del d.lgs. n. 209 del
2005, con decorrenza dal gennaio 2006), esso era escluso dai
3

confronti del fratello Sergio e della Ras Assicurazioni

benefici assicurativi, limitatamente al danno alle cose, in
quanto discendente di Antonino Cassaro, responsabile del
sinistro quale conducente del mezzo tamponante, non rilevando
il profilo della convivenza, attinente solo agli affiliati ed
agli altri parenti o affini sino al terzo grado.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Giuseppe
Cassaro, sulla base di un unico motivo.

Assicurazioni S.p.A., che ha anche depositato memoria ai
sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – Con l’unico mezzo è dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art.

4,

lett.

b),

della legge n. 990 del

1969, trasfuso nell’art. 129 del d.lgs. n. 209 del 2005.
Il Tribunale avrebbe errato nell’applicazione dell’art.
4,

lett.

b),

della legge n. 990 del 1969, e successive

modificazioni, giacché la norma – nell’escludere il diritto
ai benefici assicurativi in capo a determinati soggetti, non
considerati terzi – fa riferimento, tra gli altri, al
rapporto tra danneggiato ed assicurato e non già a quello tra
danneggiato e conducente, là dove, nella specie, l’assicurato
era Sergio Cassaro (fratello e, dunque, parente di esso
attore, tra i quali non vi era alcun rapporto di convivenza)
e non Antonino Cassaro, padre dell’attore e conducente
responsabile del sinistro.
Viene, quindi, formulato il seguente quesito di diritto:
“Come vada interpretato l’art.

4, co. Il, lett. b), della l.

990/69 (oggi art. 129, co. Il lett.

b, d.lgs. 209/05) nella

parte relativa alle esclusioni dai benefici
dell’assicurazione obbligatoria: se rileva, a tal fine, il
rapporto fra il danneggiato e il conducente del veicolo
danneggiante ovvero il rapporto fra il danneggiato e
l’assicurato-non conducente; e dunque, se debba essere
considerato terzo – con conseguente diritto al risarcimento 4

Resiste con controricorso la Allianz S.p.A., già Ras

il danneggiato che sia fratello non convivente né a carico
dell’assicurato-non conducente”.
2. – Il motivo, ammissibile in relazione alle
prescrizioni imposte dall’art. 366-bis cod. proc. civ. posto che dal formulato quesito si comprende sia la
fattispecie, che la ratio decidendi della sentenza impugnata
(tramite il richiamo della norma applicabile alla

rapporto di parentela), nonché il diverso principio che il
ricorrente vorrebbe che fosse affermato – è però infondato,
essendo la sentenza impugnata conforme a diritto.
2.1. – L’art. 4, comma secondo, lett. b), della legge 24
dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall’art. 28 della
legge 19 febbraio 1992, n. 142, applicabile ratione temporis
alla fattispecie, dopo aver stabilito, al comma l, che “non è
considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal
contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma
della presente legge il solo conducente del veicolo
responsabile del sinistro”, individua gli altri soggetti che
non sono considerati terzi e che non hanno diritto ai
benefici assicurativi della medesima legge.
Ciò, però, “limitatamente ai danni alle cose”, giacché
in tale ristretto ambito è stata circoscritta la portata
della norma dalla novella recata dalla citata legge n. 142
del 1992, intervenuta dopo la declaratoria di
incostituzionalità, ad opera della sentenza n. 188 del 1991
della Corte costituzionale, della esclusione dai benefici
assicurativi del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti
“dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla
lettera a” dello stesso secondo comma dell’art. 4 (e cioè, i
soggetti di cui all’art. 2054, terzo comma, del codice
civile: proprietario, usufruttuario e concedente il mezzo),
nonché degli affiliati e degli altri parenti e affini fino al
terzo grado di tutti i predetti soggetti, ove con essi
conviventi, “per quanto riguarda i danni alle persone”.

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controversia e la esplicitazione del concreto e rilevante

Incostituzionalità che, peraltro, seguiva al mancato
recepimento della direttiva 84/5/CEE del 30 dicembre 1983,
sul divieto di esclusione anzidetto in riferimento, per
l’appunto, ai danni alle persone.
Sicché, quanto al danno alle cose (che viene in rilievo
nella specie), la disposizione della lett. M in esame – come
risulta chiaramente dalla sua formulazione letterale –

discendenti dai benefici assicurativi all’esistenza di tale
rapporto di coniugio o parentale con il conducente del
veicolo responsabile del sinistro e cioè con il soggetto
contemplato dal primo comma dello stesso art. 4.
Significativa in siffatta prospettiva appare, del resto,
l’analoga previsione, invero ancor più chiaramente
intelligibile sotto il profilo della formulazione letterale,
dettata dal codice delle assicurazioni private, di cui al
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (che ha abrogato la legge del
1969, ad essa sostituendosi), il cui art. 129, dopo aver
riaffermato (al comma l), l’esclusione del conducente dai
benefici assicurativi in quanto non soggetto terzo, ha poi
escluso dai medesimi benefici, per ciò che riguarda ancora il
solo danno alle cose, tra gli altri, “il coniuge non
legalmente separato, il convivente more uxorio, gli
ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del
soggetto di cui al comma l e di quelli di cui alla lettera
a)” (cioè i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma,
del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice
della strada).
2.2. – Tanto premesso, l’art. 4 della legge n. 990 del
1969, come sostituito dalla legge n. 142 del 1992, è da
ritenersi, per quanto specificamente rileva in questa sede,
in sostanziale continuità, seppur nella sua ridotta portata
disciplinatoria, con la previgente disposizione, frutto della
modifica apportata dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
6

correla l’esclusione del coniuge, degli ascendenti e dei

n. 39); ciò in forza della lettura che di tale ultima
disposizione era stata fornita dal “diritto vivente”, nonché
dell’evoluzione normativa avutasi medio tempore.
L’art. 4 nella versione precedente al 1992, infatti,
escludeva dal novero dei soggetti terzi e, dunque, dai
benefici assicurativi di legge: “a) tutti coloro la cui
responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione; b) il

adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli
affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado
delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a
loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al
loro mantenimento” (per poi individuare talune eccezioni alla
disposta esclusione).
Questa Corte, segnatamente con la sentenza n. 4949 del
20 agosto 1980, aveva affermato che, a norma dell’art. 4,
lettera a), della legge 24 dicembre 1969 n. 990, non può
essere considerato terzo e non ha diritto ai benefici
derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria
stipulato a norma della stessa legge, il conducente, anche
occasionale, del veicolo, che circoli senza l’opposizione del
proprietario, in quanto soggetto la cui responsabilità è
coperta dal contratto di assicurazione, anche se da lui non
stipulato. Conseguentemente, a norma della lettera

b)

del

citato art. 4, anche coloro che siano legati da rapporto di
coniugio, parentela, affiliazione e – a determinate
condizioni – di affinità con il conducente del veicolo
assicurato non possono fruire dei benefici assicurativi, ove
siano rimasti danneggiati in un incidente stradale imputabile
al suddetto conducente.
L’esclusione del conducente del veicolo danneggiante dal
novero dei soggetti terzi e aventi diritto ai benefici del
contratto di assicurazione per la responsabilità civile
trovava ragione giustificativa nel fatto che esso era da
includere tra “i possibili responsabili del danno e coperti,
7

coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o

quanto alla r.c., dall’assicurazione stessa”, posto che la
legge, allorquando richiamava i soggetti “la cui civile
responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione”,
intendeva riferirsi “al responsabile, comunque assicurato,
ponendo l’accento sull’aspetto sostanziale e strutturale del
rapporto assicurativo e non su quello formale-soggettivistico 1
dell’obbligo di stipulare l’assicurazione” (così la citata

la preminente rilevanza, nell’ambito della responsabilità
derivante dal sinistro, della figura del conducente come “la \
parte più attiva nella produzione del rischio, dedotto nel
contratto, della circolazione del veicolo … ancor più dello
stesso proprietario” (sempre Cass. n. 4949 del 1980).
Donde la riferibilità dei rapporti di coniugio e
parentela indicati dalla lett.

b)

dell’art. 4 anche al

conducente, con la conseguente esclusione dai benefici
assicurativi dei soggetti a quest’ultimo legati da detti
rapporti, trovando essa giustificazione in “evidenti ragioni
di cautela” per il timore di agevolazione di sinistri non
genuini e nella possibilità che il danno riportato da uno dei
familiari possa risolversi in danno di tutti, stante la
l’unicità del patrimonio in presenza almeno di una comunità
di interessi (così, ancora, Cass. n. 4949 del 1980, cit.).
Una lettura, questa, che ha trovato sostanziale conferma
nella successiva direttiva 84/5/CEE, il cui art. 3 imponeva
di non escludere dai benefici dell’assicurazione, “per quanto
riguarda i danni alle persone”, e a motivo del legame di
parentale, i “membri della famiglia dell’assicurato, del
conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità
civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta
dall’assicurazione”.
2.3. – Sicché, esplicitando i contenuti normativi
illustrati, l’art. 4, nel testo sostituito dall’art. 28 della
legge n. 142 del 1992, ha individuato espressamente il
conducente come unico soggetto “non terzo” ed escluso dai
8

Cass. n. 4949 del 1980). Ciò in quanto non poteva contestarsi

benefici assicurativi per qualsiasi tipo di danno, mentre ha
poi limitato l’esclusione medesima per il solo danno alle
cose in ragione del rapporto coniugale e parentale con il
conducente stesso. Analogamente ha disposto il successivo
art. 129 del codice delle assicurazioni.
2.4. – Per altro verso, la continuità di disciplina nel
succedersi dei testi normativi è apprezzabile anche sotto il

unica figura che rileva in questa sede), tra coniuge,
ascendenti e discendenti, da un lato, e gli affiliati e gli
altri parenti e affini fino al terzo grado, dall’altro, posto
che solo per questi ultimi l’esclusione dai benefici
assicurativi è legata al rapporto di convivenza con il
conducente stesso o al loro mantenimento da parte di
quest’ultimo.
Siffatta prospettiva è confortata anzitutto dal tenore
letterale della disposizione, in forza del quale è separata
l’indicazione dei due gruppi di soggetti da un “nonché” e
poste in rilievo le circostanze materiali dell’esclusione
soltanto dopo l’indicazione del secondo gruppo di soggetti.
Il dato letterale è, poi, vivificato dalla stessa ratio
legís,

essendo evidente che le esigenze di cautela e quelle

di contenimento del danno innanzi ricordate si accentuano a
fronte della prossimità che connota i rapporti di stretta
parentela e di coniugio rispetto agli altri rapporti
menzionati dalla norma, per i quali ultimi, dunque, si
richiede un

guid pluris

affinché possa essere colmata la

distanza che li separa dai primi e così da poter essere tutti
accomunati nella stessa disciplina di esclusione dai benefici
assicurativi per il danno alle cose.
A tale soluzione, del resto, era già condivisibilmente ì
pervenuta questa Corte, in più di un’occasione (tra le altre,
Cass., 15 settembre 1981, n. 5106; Cass., 10 settembre 1986,
5527), nell’interpretazione dell’art. 4, lett.

b),

della i

legge n. 990 del 1969, nella formulazione previgente alla
9

profilo della distinzione, in relazione al conducente (quale

novella del 1992,

il cui testo,

sul punto, era

sostanzialmente sovrapponibile a quello novellato, affermando
che la norma era nel senso che solo i parenti e gli affini
dell’assicurato sono esclusi dai benefici sempre che
convivano con lui o siano a suo carico, mentre per il
coniuge, gli ascendenti e i discendenti l’esclusione opera in
ogni caso per il solo fatto del rapporto di coniugio o di

3. – Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente,
in quanto soccombente, condannato al pagamento, in favore
della parte controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità in favore
della Allianz S.p.A., che liquida in complessivi euro
1.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in
data 25 giugno 2013.

parentela.

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