Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19796 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19796 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10937/2017 R.G. proposto da:

FRANCIA I.L.C. s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,
Claudio Francia, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al
ricorso, dagli avv.ti Gianfranco TESTA ed Angelo MACCARONE, ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Labicana, n. 92, presso lo
studio del primo difensore;

– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

controricarrenrc –

Data pubblicazione: 25/07/2018

avverso la sentenza n. 2451/40/2016 della Commissione tributaria
regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata il
28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
— in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di
accertamento ai fini IVA emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti
della società lattiero casearia Francia T.L.C. s.r.l. con riferimento all’anno di
imposta 2007 sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. della G.d.F. che aveva
accertato l’indebito utilizzo da parte della predetta società contribuente di
fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con la sentenza in
epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello proposto dall’amministrazione
finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo che, a
fronte delle presunzioni qualificate di inesistenza delle operazioni
commerciali riprese a tassazione, nessuna prova dell’effettività delle stesse
aveva offerto la contribuente, su cui ricadeva il corrispondente onere
probatorio, e che era del tutto inidoneo a dimostrare la buona fede della
stessa il provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico
del suo legale rappresentante;
— avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l’intimata con
controricorso;
—sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
— il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata.
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partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Lucio

Considerato che:
— con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 16, 20, 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, 7 della
legge n. 890 del 1982 e 101 cod. proc. civ., lamentando che i giudici di
appello avevano erroneamente ritenuto che il ricorso in appello fosse stato

sottoscrizione illeggibile del soggetto cui era stato consegnato l’atto, senza
la specificazione del rapporto che aveva con il destinatario (difensore
costituito in primo grado) e senza il successivo invio della raccomandata
infot nativa;
—con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 101 e
161 cod. proc. civ., lamentando che la CTR aveva «ritenuto il contribuente
contumace e, quindi, correttamente integrato il contraddittorio» nonostante
l’irregolarità della notifica del ricorso in appello;
— con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza ex artt. 132,
secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36,
comma 2, n. 2 e n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, per vizio assoluto di
motivazione, comunque perché corredata da «motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile»,
— con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2692 cod. civ., 112 e 132 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello
erroneamente onerato la parte contribuente di un onere probatorio
spettante all’ufficio finanziario e, comunque, erroneamente escluso che la
società contribuente non avesse adempiuto all’onere probatorio ad essa
incombente in materia di operazioni inesistenti, in particolare in ordine alla
sussistenza della buona fede idonea ad escludere la consapevolezza della
propria partecipazione ad una frode fiscale;

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correttamente notificato nonostante la relata di notifica riportasse una

— i primi due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto
attinenti alla medesima questione processuale, ovvero alla regolarità della
notifica del ricorso in appello;
— occorre premettere che i motivi in esame, nonostante siano stati
dedotti come errores in indicando, avendo la ricorrente fatto riferimento nella

integrano, invece, errores in procedendo, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., come si desume chiaramente dal tenore delle argomentazioni in
esse svolte e dall’esplicito riferimento alla nullità della decisione derivante
dal denunciato vizio procedurale — il che consente di recuperare
l’ammissibilità degli stessi (v. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4289 del
22/02/2018, Rv. 647135-01, e la giurisprudenza ivi richiamata); ne
consegue che in relazione a tali vizi la Corte è anche giudice del fatto,
potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo
di merito (ex multis, Cass. n. 6014 del 2018) oltre che alla documentazione
prodotta dalla controricorrente, nella specie i due avvisi di ricevimento delle
raccomandate postali utilizzate per la notifica del ricorso in appello (doc. 3
prodotto con il controricorso);
—ciò precisato, osserva la Corte che i motivi in esame sono comunque
inammissibili ed infondati per le ragioni di seguito spiegate;
— sono inammissibili perché la ricorrente deduce l’irregolarità della
notifica del ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle entrate
limitatamente alla notifica effettuata al difensore domiciliatario della società
appellata presso lo studio di Roccamonfina, alla via Lattani, n. 78, ovvero
presso il domicilio eletto in primo grado (come espressamente affermato a
pag. 9 del ricorso); omette, invece, di censurare la circostanza, pure
emergente dagli atti di causa, che l’atto di appello risulta essere stato
notificato al medesimo difensore anche presso lo studio di Folinia con
esito, peraltro, positivo risultando, dalla documentazione in atti, che il piego
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rubrica del motivo all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,

venne ritirato in data 11/12/2012 presso l’ufficio postale ove era stato
depositato dopo l’infruttuoso tentativo di consegna «per temporanea
assenza del destinatario»;
— i motivi sono comunque infondati in quanto i documenti prodotti
dalla controricorrente attestano la regolarità della notifica dell’appello

appellata presso lo studio di Roccamonfina, in quanto consegnato a
«famigliare convivente (4) MAMMA» in data 6/12/2012, con successivo
invio al destinatario della comunicazione di avvenuta notifica dell’atto (c.d.
CAN — cfr. Cass. n. 6345 del 2013 e n. 10277 del 2017);
— al riguardo va ribadito che «Nel processo tributario, ove la parte
appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già
dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego
raccomandato (consentita dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento
ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a
persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 cod.
proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata
ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il
suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del
destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non
risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell’atto,
salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso,
la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria
sfera personale o familiare» (Cass., Sez. 5, Sentenza n.

1906 del

29/01/2008; conf. Cass. n. 25616 del 2010; Cass. n. 11708 del 2011 in tema
di notifica di cartella di pagamento; Cass. n. 16488 del 2016);
—dalla regolarità della notifica del ricorso in appello effettuata a mani
della madre del difensore domiciliatario, in Roccamonfina, via Lattani, n.
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spedito a mezzo del servizio postale al difensore domiciliatario della società

78, ovvero presso il domicilio eletto in primo grado, consegue
l’inapplicabilità al caso di specie del disposto di cui al secondo comma
dell’art. 327 cod. proc. civ. e, quindi, l’inammissibilità del ricorso per
cassazione in esame, posto che lo stesso risulta essere stato spedito per la
notificazione in data 26/04/2017, ben oltre il termine semestrale di cui

ratione temporis,

decorrente dalla data del 28/04/2016, di pubblicazione della sentenza
impugnata, e scadente il 28/11/2016; statuizione, questa, che preclude
l’esame delle questioni poste nel terzo e quarto motivo di ricorso;
— la ricorrente va condannata, in applicazione del principio della
soccombenza, al pagamento in favore della controricorrente delle spese del
presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento,
in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese
prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 20/06/2018
Presidente
CURZIO

all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., applicabile

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