Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19796 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. II, 22/09/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 22/09/2020), n.19796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29252/2016 proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO

CACCHIONE;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MILANO UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6572/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 31/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. B.G. proponeva ricorso al Giudice di pace di Milano avverso il provvedimento n. (OMISSIS) con cui la Prefettura di Milano gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione di Euro 2.181 per l’emissione di due assegni bancari nonostante il divieto di emettere assegni impostogli dalla Prefettura di Reggio Emilia con il precedente provvedimento n. (OMISSIS), provvedimento del quale il ricorrente lamentava però la mancata conoscenza per omessa notificazione (avvenuta per compiuta giacenza in data 28 marzo 2011 nel Comune di Galatina, dal quale egli si era trasferito in data 13 gennaio 2011). Il Giudice di pace di Milano, con sentenza n. 6290/2014, rigettava il ricorso, precisando che la ritualità della notificazione del provvedimento presupposto era stata accertata dal Giudice di pace di Galatina – innanzi al quale il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza ingiunzione della Prefettura di Reggio Emilia – nella sentenza n. 22/2013, prodotta in causa dalla Prefettura convenuta.

2. Contro la sentenza proponeva appello B.G.. Il Tribunale di Milano – con sentenza 31 maggio 2016, n. 6572 rigettava il gravame.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione B.G.. L’intimata Prefettura – Ufficio territoriale di governo di Milano non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” nonchè “omessa pronuncia su circostanza decisiva della controversia con riferimento agli artt. 138,139,324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”: il Tribunale, avendo ritenuto “che si fosse formato il giudicato su tutte le eccezioni di merito formulate” dal ricorrente, “in ragione della irrevocabilità della sentenza emessa dal Giudice di pace di Galatina”, non si è pronunciato sulla questione della illegittima notificazione dell’ordinanza ingiunzione.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c.. Viene infatti denunciata una erronea interpretazione di una sentenza (la pronuncia n. 22/2013 del Giudice di pace di Galatina), al quale il giudice d’appello avrebbe riconosciuto efficacia vincolante nel giudizio davanti a lui pendente, senza trascrivere nel ricorso alcun passo della sentenza e neppure depositarla insieme col ricorso.

b) Il secondo motivo lamenta, “in via gradata”, “violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.” nonchè “errata valutazione di circostanza decisiva della controversia”: in ogni caso, la statuizione del giudice d’appello sarebbe inficiata dalla sentenza 18 maggio 2015, n. 6224, passata in giudicato, nella quale il Giudice di pace di Torre del Greco – nell’ambito del giudizio incardinato dal ricorrente di impugnazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata da Equitalia relativamente all’ordinanza che ha sanzionato l’emissione di un assegno senza provvista – avrebbe accertato l’illegittimità della notificazione dell’ordinanza “presupposta” di quella oggetto di causa.

Il motivo è inammissibile: il ricorrente si limita ad affermare l’esistenza della pronuncia, asseritamente passata in giudicato, e non si confronta con gli argomenti che hanno portato il giudice d’appello a non tenere conto della medesima (ossia la mancata produzione dell’attestazione relativa all’irrevocabilità della sentenza e il fatto che la stessa sia stata resa non nei confronti delle stesse parti, v. p. 5 del provvedimento impugnato), senza contare che la sentenza 18 maggio 2015 del Giudice di pace di Torre del Greco presente in atti si riferisce sì all’accertamento “dell’inesistenza del titolo inerente cartella di pagamento n. (OMISSIS)” richiamata dal ricorrente, ma è relativa “a contravvenzione al C.d.S. dell’anno 2007” (v. p. 1 della sentenza), fattispecie del tutto estranea al presente giudizio.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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