Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19796 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. III, 17/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18821/2009 proposto da:

TNT GLOBAL EXPRESS SPA in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRONTO 32, presso lo studio

dell’avvocato MUNDULA GIULIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RENZELLA ROBERTO, giusta delega a margine del ricorso

per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

PASO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso lo

studio dell’avvocato ABBADESSA il ANTONIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CONTI STEFANO, giusta procura

speciale in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 12 7/2 009 del TRIBUNALE di TORINO – Sezione

Distaccata di CHIVASSO del 3.6.09, depositata il 05/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito per la resistente l’Avvocato Agostini Giovanni (per delega avv.

Abbadessa Antonio) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

1. La T.N.T. Global Express s.p.a. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 5 giugno 2009, con la quale il Tribunale di Torino, Sede Distaccata di Chivasso, investito dell’opposizione proposta dalla s.p.a. Paso avverso un decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto da essa ricorrente, ha dichiarato – sull’eccezione dell’opponente – la propria incompetenza territoriale e revocato il decreto.

All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la s.p.a. Paso.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Le parti hanno depositato memoria.

Considerato quanto segue:

Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(….) 3. – Il ricorso appare improcedibile, in quanto in esso si allega espressamente che la sentenza impugnata sarebbe stata comunicata il 23 giugno 2009, ma del biglietto di cancelleria inerente tale comunicazione non si è data dimostrazione, attraverso la produzione unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata all’atto del deposito del ricorso e nemmeno separatamente entro la scadenza del termine per tale deposito.

Viene all’uopo in rilievo il seguente principio di diritto: In tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l’obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 c.p.c. e dell’art. 47 c.p.c., comma 2, e posto a tutela dell’esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dall’art. 369 cit., comma 2) oppure attraverso le modalità previste dall’art. 372 c.p.c., comma 2 (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purchè nel termine fissato dall’art. 369 c.p.c., comma 1;

deve, invece, escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività. (Cass. sez. un. n. 9004 del 2009)”.

2. Il Collegio, lette le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le condivide integralmente.

Riguardo ad esse, parte ricorrente prospetta in primo luogo che l’istanza di regolamento sarebbe stata proposta poco meno di due mesi dalla pubblicazione dell’arresto delle Sezioni Unite di cui alla relazione, ma non si comprende come tale rilievo di cui peraltro non si indicano le implicazioni – possa venire in considerazione se non ai fini del regolamento delle spese del giudizio di regolamento.

Ma su ciò oltre.

In secondo luogo, dopo il suddetto rilievo, la memoria, adducendo che ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ha depositato la copia autentica con la relata dopo la notificazione della relazione, si sviluppa con considerazioni che richiamano giurisprudenza precedente alla pronuncia delle Sezioni Unite ed esprimono dissenso – anche tacendo riferimento ad non meglio indicate opinioni dottrinali – dal principio di diritto da esse affermato.

Di tali considerazioni il Collegio non ritiene di farsi carico, perchè esse si sostanziano in argomenti che le Sezioni Unite hanno ampiamente svolto, anche contemplando (cosa che avevano già fatto le ordd. n. 15396 del 2007 e 20430 del 2007, pronunciate da questa Sezione) le opinioni dottrinali (e quella parte della giurisprudenza delle Sezioni Semplici, fra cui anche decisioni citate dalla stessa parte ricorrente) che avevano tentato di proporre soluzioni meno rigorose e che erano state rassegnate nella Relazione predisposta dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo, come è prassi quando dev’essere decisa una questione di particolare importanza.

Peraltro, ove gli argomenti proposti dalla memoria avessero aggiunto qualcosa di nuovo a quanto considerato dalle Sezioni Unite, si sarebbe al massimo potuto giustificare, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3, soltanto la rimessione del fascicolo alle Sezioni Unite, non potendo questa Sezione semplice esprimersi in modo difforme.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato improcedibile.

Le spese de procedimento di regolamento di competenza possono compensarsi per giusti motivi.

Essi – ad avviso del Collegio – non sono ravvisatoli nel lasso di tempo decorso fra la pronuncia delle Sezioni Unite e l’introduzione del ricorso: in tempi in cui le decisioni di questa Corte sono pubblicate per esteso sia sul sito Italgiureweb sia dalle riviste giuridiche on-line in tempo reale e la notizia della rimessione alle Sezioni Unite di una questione è parimenti conoscibile tramite gli stessi mezzi, si deve escludere che ricorra giusto motivo per la compensazione, tenuto conto altresì che l’orientamento avallato dalle Sezioni Unite aveva avuto già modo di manifestarsi più volte, tanto che era stato discusso in dottrina. 11 che avrebbe dovuto consigliare alla ricorrente, nell’eventuale dubbio, di osservare l’orientamento rigoroso.

Tuttavia, la ragione giustificativa della sospensione si deve – sempre ad avviso de Collegio – ravvisare nel dato di immediata percezione, anche al lume del valore della causa davanti al giudice di merito, dell’eccessività manifesta della liquidazione delle spese operata da quel giudice, di modo che essa può apprezzarsi come giusto motivo per ritenerla satisfattiva, nell’impossibilità di scrutinare il “merito” del regolamento, della soccombenza in questa sede della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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