Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19796 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 10/11/2016, dep.09/08/2017),  n. 19796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7983-2012 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRATTINA 89,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCARDACI DI FRAZIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO PISTONE giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA EMILIA NORD SUA AGENTE RISCOSSIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 35/2011 della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia

Romagna depositata l’08/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con sentenza emessa in data 16.12.2010, ha respinto l’appello principale proposto dal contribuente O.L. avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma con riguardo alla controversia fiscale scaturita dalla notificazione di quattro cartelle di pagamento, rilevando il difetto di giurisdizione in merito all’impugnazione di atto di pignoramento presso terzi, la legittimità della notificazione delle cartelle di pagamento, ritenuta dal giudice di primo grado sulla scorta delle produzioni documentali effettuate da Equitalia Emilia Nord s.p.a., la mancata riproposizione nell’atto d’appello delle altre contestazioni sollevate in prima istanza; la Commissione Regionale ha contestualmente accolto l’appello incidentale proposto da Equitalia con riguardo all’unica cartella di pagamento di cui la Commissione Provinciale non aveva ritenuto provata la notifica, che era stata invece ritualmente eseguita alla moglie del contribuente.

2. Ricorre per cassazione O.L., deducendo tre motivi di doglianza, a mezzo dei quali chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

Il primo motivo lamenta omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo di aver censurato nell’atto d’appello l’erronea affermazione con cui la sentenza di primo grado aveva ritenuto rituale la notificazione, eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., di una delle cartelle impugnate, sia perchè Equitalia non aveva prodotto la cartolina della raccomandata contenente l’avviso dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, sia perchè il deposito era avvenuto in un comune diverso da quello di residenza del contribuente; deduce l’omessa pronuncia sulla relativa eccezione di nullità della notifica.

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. con riferimento alla medesima cartella di pagamento.

Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., con riguardo all’assenza di prova contraria in ordine all’omessa rituale notifica della cartella, eccepita dal contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente avendo per oggetto la denuncia di vizi di legittimità riguardanti (unicamente) la notificazione della medesima cartella di pagamento n. (OMISSIS), di cui il ricorrente deduce la nullità, sono inammissibili per l’assorbente ragione che le censure – costituenti mera riproposizione di quelle dedotte nei motivi d’appello avverso la decisione di primo grado e ritenute infondate dalla Commissione Regionale – non soddisfano il requisito dell’autosufficienza, costituente condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

2. La sentenza impugnata ha argomentato il rigetto dell’eccezione di nullità della notificazione della cartella di pagamento in oggetto richiamando la motivazione della sentenza di primo grado e dando conseguentemente atto dell’idoneità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione Equitalia a dimostrare la regolare esecuzione della notifica.

Con tale motivazione il ricorso non si confronta in modo adeguato e puntuale; in particolare, il ricorrente si limita a evocare la violazione degli adempimenti previsti dall’art. 140 cod. proc. civ., ma omette completamente di confrontarsi col disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 che disciplinano la notificazione degli atti in materia tributaria (e, per quanto qui interessa, delle cartelle di pagamento), come interpretati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, che distingue il caso di irreperibilità c.d. relativa del contribuente destinatario della notifica, che si verifica quando siano noti la residenza e l’indirizzo del destinatario (all’interno del comune di domicilio fiscale) ma non sia stato possibile eseguire la consegna dell’atto perchè questi (o gli altri potenziali consegnatari) non sono stati rinvenuti per temporanea assenza dai predetti luoghi, nel qual caso la notificazione deve essere eseguita nei modi dell’art. 140 codice di rito civile, da quello di irreperibilità c.d. assoluta, che si verifica allorchè il contribuente non sia più reperibile nel comune di domicilio fiscale per essersi trasferito in altro luogo non conosciuto, nel qual caso deve trovare applicazione il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) che, tra l’altro, non richiede la prova della ricezione dell’avviso di deposito del piego (vedi Sez. 5 n. 16696 del 3/07/2013, Rv. 627074-01 e i numerosi, conformi, precedenti giurisprudenziali di legittimità ivi richiamati).

Il principio di autosufficienza del ricorso esigeva dunque, quantomeno, la trascrizione integrale della relata di notifica riguardante la cartella di pagamento impugnata, per consentire la puntuale verifica delle ragioni per le quali il destinatario non era stato reperito nel suo domicilio fiscale e non era stato possibile effettuare la consegna dell’atto a mani del contribuente o a una delle altre persone abilitate a riceverlo indicate nell’art. 139 cod. proc. civ., e supportare così la dedotta (dal ricorrente) applicabilità al caso di specie delle forme di notifica stabilite dall’art. 140 cod. proc. civ. (piuttosto che quelle del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)), rispetto alle quali verificare la ritualità della procedura seguita (vedi Sez. L n. 17424 del 29/08/2005, Rv. 584010-01 sulla necessità dell’indicazione degli elementi condizionanti l’operatività della violazione, da parte del ricorrente che denunci la violazione di una norma processuale riguardante la notificazione dell’atto).

Dalle allegazioni – incomplete – effettuate dal ricorrente sembra, peraltro, di potersi ricavare che l’ O. fosse sconosciuto nel comune di Mezzani, dove era stata eseguita la notifica della cartella di pagamento, così da escludere in radice la dedotta violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., che non costituiva (per le ragioni appena esposte) il modello legale applicabile al caso di specie; il ricorso non soddisfa il requisito dell’autosufficienza neppure per quanto riguarda l’eccezione relativa all’individuazione nel comune di Paternò, anzichè in quello di Mezzani, del luogo in cui doveva essere eseguita la notifica, non bastando al riguardo la deduzione del trasferimento a Paternò della residenza dell’ O. al momento della notifica, in assenza dell’allegazione del fatto che tale residenza coincideva col domicilio fiscale del contribuente, sul quale è imperniato il sistema della notificazione degli atti tributari, e del momento preciso della relativa variazione anagrafica.

3. Il mancato assolvimento degli specifici obblighi di allegazione necessari a supportare il postulato dei vizi di legittimità della notifica denunciati dal ricorrente, rappresentato dalla dedotta esecuzione della notificazione della cartella di pagamento nelle forme – in tesi irrituali – dell’art. 140 cod. proc. civ., riveste dunque natura assorbente agli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso; non si provvede sulle spese processuali in assenza di costituzione e comparizione della parte resistente vittoriosa.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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