Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19795 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. III, 28/09/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17888/2009 proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato FOSCHIANI

ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato MALARA Domenico

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

I.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato MEREU PAOLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FALZEA

GREGORIO giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 152/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 11/05/2009; R.G.N. 558/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato FOSCHIANI ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MEREU PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 28 giugno 2000 I.D. ha chiesto che il tribunale di Palmi, sezione specializzata agraria, dichiarasse cessato, per scadenza legale, alla data del 10 novembre 1993, il contratto di colonia parziaria asseritamente in essere tra esso istante e C.S., in relazione a un fondo di sua proprietà in agro di (OMISSIS), con ordine alla C. di immediato rilascio.

L’attore, esposto di essere proprietario del fondo questione dal 10 luglio 1980, ha riferito che stesso era stato concesso in colonia a E.C. la quale – come da raccomandata 21 luglio 1993 – aveva arbitrariamente trasformato lo stesso, sostituendo il vigneto ivi insistente con alberi di ulivo e che, deceduta la E. le era succeduta la figlia C.S. cui, con raccomandata 21 gennaio 2000 era stata reiterata la contestazione per l’arbitraria trasformazione del fondo nonchè intimata disdetta per cessazione del rapporto.

Costituitasi in giudizio la C. ha resistito alla avversa pretesa, facendo presente che il rapporto inter partes doveva qualificarsi affitto (come risultava dalla lettera 21 luglio 1993 del legale del ricorrente) e che lo stesso, in difetto di tempestiva disdetta si era rinnovato sino al 10 novembre 2012, al termine dell’annata agraria 2011-12.

Nel corso della prima udienza il ricorrente precisava, nell’ordine:

da un lato, che la lettera 21 luglio 1993 del proprio legale conteneva quanto alla qualificazione del rapporto un mero errore materiale, dall’ altro, che risultava dalla lettera 25 gennaio 2000 della C. la natura associativa del contratto inter partes atteso che in questa la C. si doleva della inerzia di esso concludente nonchè della mancata corresponsione delle spese di competenza, da ultimo, che il rapporto era sorto negli anni 1938-40 e di esso non era mai stata chiesta la conversione in affitto, per difetto dei presupposti.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adita sezione ha rigettato la domanda con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite.

Gravata tale pronunzia dal soccombente I. la Corte di appello di Reggio Calabria, sezione specializzata agraria, con sentenza 11 maggio 2009 ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della decisione del primo giudice, ha dichiarato cessato il rapporto agrario inter partes alla data del 10 novembre 1993, con condanna della appellata al rilascio del fondo alla data del 10 novembre 2009, ponendo a carico della appellata le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso con atto 24 luglio 2009 C.S., affidato a due motivi.

Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, I. D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente censura la sentenza impugnata con due motivi.

1.1. Con il primo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in riferimento art. 414 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 e art. 420 c.p.c., commi 1 e 5, ed art. 2145 c.c., e segg., art. 2164 c.c., e segg. e art. 2697 c.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile nella specie ratione temporis): dica la Suprema Corte di Cassazione, previa enunciazione di specifico principio di diritto in tale senso, se la sentenza impugnata abbia violato o falsamente applicato l’art. 2697 c.c., art. 414 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 e art. 420 c.p.c., commi 1 e 5, od omesso la motivazione o l’abbia resa insufficientemente o in maniera contraddittoria nel ritenere ammissibili le deduzioni e istanze istruttorie formulate dal sig. I. solo all’udienza del 9 novembre 2000, anche se aventi a oggetto il fatto costitutivo della domanda e non già fatti o circostanze nuove e sopravvenute ovvero allegate da controparte. E/o ritenendo per un verso esaustivo il contenuto del ricorso di primo grado ex art. 414 c.p.c., a fronte della documentazione ivi allegata, anche rispetto alle previsioni di cui all’art. 2145 c.c., e segg., art. 2164 c.c., e segg. e art. 2697 c.c., e, poi, per l’altro, legittime e tempestive le deduzioni e richieste istruttorie ex art. 420 c.p.c., comma 5, formulate alla prima udienza ma riferite alla stessa domanda di colonia per come proposta in ricorso. Il tutto omettendo di valutare correttamente e coerenternente ai fini probatori la missiva dell’avv. Minasi del 21 luglio 1993 e quella della C. del 25 gennaio 2000 e la formale opposizione alle domande verbalizzate nell’interessa di questa in sede di tentativo di conciliazione del 10 aprile 2000.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ed in riferimento all’art. 414 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 e art. 420 c.p.c., comma 5 e art. 2697 c.c., commi 1 e 2, nonchè artt. 434, 437, 225 e 116 c.p.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.: dica la Suprema Corte di Cassazione, previa enunciazione di specifico principio di diritto in tale senso, se la sentenza impugnata abbia violato le prescrizioni di cui agii artt. 414, 420, 434, 437, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. od omesso sul punto la motivazione o l’abbia resa insufficientemente o in modo contraddittorio, laddove ha ritenuto la prova per testi richiesta tempestiva ed ammissibile a fronte della denunciata inammissibilità e tardività in mancanza di impedimenti precedenti e nuove esigenze a fronte delle difese della originaria resistente e laddove ha ritenuto di utilizzarla malgrado la revoca operata dal tribunale, in mancanza di rinnovo della richiesta istruttoria in appello e in presenza della intervenuta decadenza senza alcuna autonoma decisione sul punto, ed infine laddove abbia ritenuto la resistente appellata gravata di un onere probatorio contrario a fronte delle carenze di quello principale dell’attore e le contrarie allegazioni documentali.

2. Il ricorso non può trovare accoglimento.

In primo luogo si osserva che entrambi i motivi nel quale lo stesso si articola sono inammissibili.

Sotto diversi, concorrenti, profili.

2.1. Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – e da cui totalmente, e senza alcuna motivazione totalmente prescinde la difesa di parte ricorrente:

– da un lato, la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi, si che non solo i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati, ma anche che non è consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l’insufficienza, sia la contraddittorietà della motivazione (Cass. 29 febbraio 20C8, n. 5471);

– dall’altro, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è ammissibile qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (In termini, ad esempio, Cass., sez. un., 21 marzo 2009, n. 7770, nonchè Cass. 18 gennaio 2008, n. 976).

Pacifico quanto precede è agevole osservare che nella specie sia con il primo che con il secondo motivo parte ricorrente censura, contemporaneamente, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, e i due motivi si concludono ciascuno con un unico, indistinto, quesito di diritto.

2.2. Giusta quanto da lustri ripetutamente affermato da una giurisprudenza decisamente maggioritaria (ancorchè non totalitaria) di questa Corte regolatrice, in sede di ricorso per cassazione la violazione di una norma processuale deve essere denunciata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 e non, pertanto, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (tra le tantissime, Cass. 21 marzo 2011, n. 6468, specie in motivazione; Cass. 4 giugno 2007, n. 12952; Cass. 19 maggio 2006, n. 11844; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3190; Cass. 26 luglio 2004, n. 14003; Cass. 18 giugno 2003, n. 9707).

Non controverso quanto precede, è agevole osservare che nella specie il ricorrente si duole – da un lato – della violazione, da parte dei giudici di secondo grado, dell’art. 414 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3, 4 e 5 e dell’art. 420 cod. proc. civ., commi 1 e 5 con il primo motivo dall’altro, dell’art. 414 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3, 4 e 5 e dell’art. 420 cod. proc. civ., comma 5, nonchè degli artt. 434, 437, 115 e 116 cod. proc. civ. con il primo motivo, esclusivamente sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 e, pertanto, inammissibilmente.

2.3. Anche a prescindere da quanto precede comunque non può tacersi che i quesiti di diritto, sopra trascritti, non paiono in alcun modo conformi al modello delineato dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

Il quesito di diritto previsto dall’art. 366-bis c.p.c. (nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) – in particolare – deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

In altri termini, la Corte di cassazione deve poter comprendere dalla lettura dal solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

La ammissibilità del motivo, in conclusione, è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. 7 aprile 2009, n. 8463).

Non può, inoltre, ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di cui all’art. 366-bis – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dalla esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie.

Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis c.p.c. secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, ha inteso valorizzare, secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato.

In tal modo il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacchè la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati (Cass. 25 novembre 2008 nn. 28145 e 28143).

Contemporaneamente deve ribadirsi, al riguardo, che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Conclusivamente, poichè a norma dell’art. 366-bis c.p.c., la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del primo, è palese che la mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni rende inammissibile il motivo di ricorso.

Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nella esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonchè Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368).

Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie si osserva che entrambi i quesiti si risolvono nel sollecitare questa Corte perchè affermi che la sentenza impugnata ha violato o falsamente applicato molteplici norme di diritto, omettendo totalmente di indicare, da un lato, quale sia stata l’interpretazione datane dai giudici a quibus, dall’altro, quale quella corretta, almeno a parere del ricorrente (cfr. sempre in argomento, Cass. 22 marzo 2011, n. 6540).

2.4. Al riguardo – infine – si osserva che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, come osservato sopra non invocabile qualora, come nella specie si lamenta la violazione di norme del codice di rito deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di “errori di diritto” individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica, delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (in termini, da esempio, tra le tantissime, Cass. 6 aprile 2011, n. 7928, specie in motivazione).

2.5. Quanto, da ultimo alle censure sviluppate sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5, le stesse oltre che inammissibili sotto i profili sopra evidenziato sono inammissibili anche alla luce dei seguenti ulteriori rilievi.

2.5.1. Si osserva che a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 – nel testo applicabile nella specie ratione temporis – le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnata con ricorso per cassazione, tra l’altro “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

E’ palese, pertanto, che i detti vizi – salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioè diversi fatti controversi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.

Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonchè insufficiente e, ancora contraddittoria è evidente che è onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost.

e del principio inderogabile della terzietà del giudice) essere rimessa al giudice, come invece pare pretenda parte ricorrente (Cfr., tra le tantissime, Cass. 25 gennaio 2011, n. 1747; Cass. 30 marzo 2010, n. 7626; Cass. 19 gennaio 2010, n. 713, specie in motivazione).

2.5.2. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale – ancora – alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve essere inteso a far valere – a pena di inammissibilità in difetto di loro specifica indicazione – carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.

Un tale motivo non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame.

Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 25 gennaio 2011, n. 1747; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162;

Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087, tra le tantissime).

2.5.3. Pacifici i principi che precedono si osserva che nella specie, da un lato, si censura la sentenza impugnata indistintamente per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (senza alcuna specificazione nè nella parte espositiva, nè in quella destinata alla chiara indicazione del fatto controverso, a norma dell’art. 366- bis cod. proc. civ., quali siano i passaggi della motivazione della sentenza impugnata, in cui la sentenza stessa è incorsa rispettivamente in omessa o in insufficiente o ancora in contraddittoria motivazione) dall’altro, lungi dal denunziarsi vizi della motivazione, della sentenza impugnata, rilevanti sotto il profilo di cui sopra, la difesa della ricorrente sollecita unicamente – e contra ius, totalmente prescindendo da quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione – una diversa valutazione delle risultanze di causa, rispetto a quella – assolutamente adeguata e congrua – data dalla sentenza impugnata.

3. Il proposto ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per spese, oltre Euro 2.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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