Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19795 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19795 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 4432-2008 proposto da:
CONDOMINIO CORSO DI PORTA ROMANA 106 MILANO, in
persona dell’amministratore pro tempore dott. ing.
MARIO BOIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato
NAPOLEONI MARIA CRISTINA, rappresentato e difeso
dall’avvocato FIORUCCI LUCIANO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BUREAU BORSARI CLUB 09590610151, in persona del
Presidente

Sig.

BORSARI,

RAFFAELE

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elettivamente

Data pubblicazione: 28/08/2013

domiciliata in ROMA, VIA F. SIACCI 38, presso lo
studio dell’avvocato TONAZZI SILVIO, rappresentata e
difesa dagli avvocati COLOMBO ENRICO, GHEZZO
ALESSANDRO giusta delega in atti;
– controricorrente

di MILANO, depositata il 13/11/2007 R.G.N. 5028/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

avverso la sentenza n. 2968/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Bureau Borsari Club convenne in giudizio il Condominio di Corso di
Porta Romana 106, Milano, chiedendo il risarcimento dei danni a seguito
di infiltrazioni di acqua verificatesi nel corso di un violento temporale nei
locali sotterranei di sua proprietà.
Il Tribunale di Milano respinse la domanda, ritenendo non accertata la
causa delle infiltrazioni e la loro riferibilità a parti comuni dell’edificio e

Su impugnazione del soccombente, la Corte di appello di Milano accolse
la domanda e condannò il Condominio al pagamento di quasi euro
25.000,00, oltre accessori (sentenza del 13 novembre 2007, notificata il
21 dicembre 2007).
2. Avverso la suddetta sentenza, il Condominio ricorre per cassazione
con tre motivi di ricorso.
Il Bureau Borsari Club resiste con controricorso ed eccepisce
preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per l’erronea indicazione
della sentenza impugnata; deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per l’erronea
indicazione della sentenza impugnata, non ha pregio.
1.1. Nel ricorso si chiede l’annullamento della sentenza della Corte di
appello di Milano «del 17/12/2007 n. 5028/04, notificata il
21/12/2007, con cui, in accoglimento dell’appello promosso da Bureau
Borsari Club avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 2/04/06/05/04 n. 5737, ha condannato “Il Condominio…..» (pag. 1). Nella
parte finale del ricorso (pag. 16) si chiede l’annullamento della sentenza
della Corte di appello di Milano «del 17/12/2007 n. 2515…»; per
l’ipotesi di decisione nel merito, si chiede la conferma della sentenza del
Tribunale di Milano «del 214/04 n. 17573».
1.2. In realtà, la sentenza impugnata – relativa alla causa RG n.
5028/04 – è stata decisa nella camera di consiglio del 17 ottobre 2007,
pubblicata il 13 novembre 2007, notificata il 21 dicembre 2007. Quindi,
l’unico dato esatto riportato nel ricorso attiene alla data della notifica,
oltre che al contenuto del dispositivo di condanna.

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rilevando la mancanza di specificità dei danni.

1.3. Secondo la giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide,
«L’inammissibilità del ricorso per cassazione, sancita dall’art. 366 n. 2
cod. proc. civ. per la mancata indicazione della sentenza impugnata, va
limitata all’ipotesi in cui l’indicazione del provvedimento impugnato
difetti del tutto o sia talmente incerta da renderne impossibile
l’identificazione», «trovando la sua giustificazione nella necessità che
la parte cui il ricorso è diretto abbia elementi per individuare senza

dovendosi, pertanto, escludere l’inammissibilità nel caso di errori
materiali circa la data, che non implichino alcuna incertezza sulla
pronuncia che si intende impugnare (Cass. 24 marzo 2009, n. 7053;
Cass. 2 dicembre 2004, n. 22661; Cass. 2 aprile 2002, n. 4661; Cass.
15 dicembre 1981, n. 6635; Cass. 16 ottobre 1964, n. 2601).
1.4. Nella specie, l’errore materiale nella indicazione della data della
sentenza impugnata non compromette la possibilità della sua
identificazione, consentita dall’intero contesto del ricorso, dai cenni in
fatto contenenti l’esposizione dello svolgimento del processo e,
soprattutto, dalla esatta indicazione dell’autorità giudiziaria emittente e
del contenuto del dispositivo.
2. Con il primo motivo di ricorso, si deducono vizi motivazionali «in
riferimento agli artt. 2043, 2051, 1223 e 2697 cod. civ.
Il motivo si conclude con un doppio quesito; diverso solo nella parte in
cui chiede, rispettivamente, se la sentenza impugnata di accoglimento
della domanda costituisca violazione di legge (primo), violazione dell’art.
360 n. 5 cod. proc. civ. (secondo); poi identico… per aver.. «ritenuto
fornita la prova dello illecito del Condominio e ritenuto, al fine del
raggiungimento della prova del nesso di causalità, la sussistenza di una
mera probabilità scientifica e che, quindi, il nesso possa ritenersi
sussistente “non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza
inevitabile della condotta ma anche quando ne sia conseguenza
altamente probabile e verosimile”».
2.1. Il motivo, nella sua doppia articolazione, è inammissibile.
I quesiti sono astratti e non costruiti in riferimento alla specie,
nonostante siano riportate frasi testuali della sentenza; evidente come
non ci sia il cd. «quesito di fatto» richiesto dall’art. 366 bis cod.

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possibilità di equivoci la sentenza sottoposta a impugnazione»;

proc. civ., quando si deduce un vizio motivazionale; peraltro, qui
invocato nella massima estensione, comprensiva della omessa e
contraddittoria motivazione, senza differenziazione dei profili.
2.2. Inoltre, i quesiti non sono conferenti rispetto alle argomentazioni
della Corte di appello.
La Corte di merito ha individuato due possibili cause (percolazione
dell’acqua raccolta dalla scossalina; rottura del condotto pluviale) delle

entrambe, riconducibili a difetto di manutenzione di parti comuni
dell’edificio, ritenendo probabile il concorso di entrambe le cause.
3. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono vizi motivazionali «in
riferimento agli arti. 1917, 2049, 2051, 1223 e 2697 cod. civ.
Il motivo si conclude con un doppio quesito; diverso solo nella parte in
cui chiede, rispettivamente, se la sentenza impugnata di accoglimento
della domanda costituisca violazione di legge (primo), violazione dell’art.
360 n. 5 cod. proc. civ. (secondo); poi identico… per aver..«in assenza
di prova sul punto, e anzi contro le risultanze fotografiche dalle quali
emerge che la scossalina è parte integrante dei cassonetti pacificamente
non di proprietà condominiale, ritenuto parte comune la scossalina dalla
quale, secondo il consulente, si sarebbero potute verificare infiltrazioni
che mai avrebbero potuto avere la consistenza di quelle lamentate dal
Bureau Borsari Club».
3.1. Il motivo, nella sua doppia articolazione, è inammissibile.
Esso si incentra sulla valutazione fatta dal giudice di una delle cause
delle infiltrazioni (la scossalina) senza indicare precisamente dove i
documenti richiamati sono reperibili negli atti processuali, riproducendoli
per la parte di interesse; tanto in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc.
civ.
4. La Corte di merito, in ordine al danno, ne ha ritenuto raggiunta la
prova sulla base delle foto «prodotte ed allegate alla stessa ctu» e di
quanto affermato dal «teste», tecnico incaricato dalla Assicurazione
del Condominio, che li ha quantificati. In particolare, ha fatto propria la
quantificazione, in considerazione della circostanza che il teste era stato
incaricato dall’assicurazione della parte tenuta al risarcimento nella
immediatezza dei fatti.

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infiltrazioni nello scantinato di proprietà del club e ha ritenuto,

4.1. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono vizi motivazionali «in
riferimento agli artt. 1223, 2043, 2051, e 2697 cod. civ.
Il motivo si conclude con un doppio quesito; diverso solo nella parte in
cui chiede, rispettivamente, se la sentenza impugnata di accoglimento
della domanda costituisca violazione di legge (primo), violazione dell’art.
360 n. 5 cod. proc. civ. (secondo); poi identico… per …«aver ritenuto
provato il quantum del danno lamentato sulla base della perizia resa da

e in assenza di alcuna prova della natura delle infiltrazioni e di alcuna
prova documentale delle spese e in assenza di alcuna prova del fatto
che il Bureau aveva provveduto personalmente al ripristino dei pretesi
danni».
4.2. La censura non ha pregio. Asserisce, senza allegare alcunché, che il
tecnico dell’assicurazione non era stato ascoltato come testimone, in
evidente contrasto con quanto testualmente affermato dal giudice in
sentenza. Né fa alcun riferimento alle foto cui, invece, si riferisce il
giudice del merito.
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al
d.m. n. 140 del 2012
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore del controricorrente, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2013

Il Presidente

un terzo estraneo alla causa, senza che questo fosse sentito come teste

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