Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19794 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. III, 28/09/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 28/09/2011), n.19794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.I. (OMISSIS), G.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA

4, presso lo studio dell’avvocato TORALDO EDOARDO, rappresentati e

difesi dagli avvocati PALASCIANO ALESSANDRO, CANINO GIOVANNI giusto

mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato PARISI

GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/04/2009; R.G.N.1319/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato TORALDO EDOARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.G. e B.I. convenivano P.R. dinanzi al Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata agraria, chiedendo i miglioramenti eseguiti sul fondo agricolo, come affittuari, per un importo pari a Euro 335.387,11, come quantificato, rispetto al 1998, con perizia stragiudiziale giurata. Sulla base di ctu, la domanda veniva accolta per Euro 84.031,00, oltre interessi legali.

L’impugnazione presentata da G. e B. veniva respinta dalla Corte di appello di Catanzaro (sentenza dell’11 aprile 2009), che confermava la decisione di primo grado.

2. Avverso la suddetta sentenza G.G. e B.I. propongono ricorso per cassazione con unico motivo, corredato da plurimi quesiti.

Resiste con controricorso il P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto, oltre a contraddittoria, insufficiente e omessa motivazione.

Formulano i seguenti quesiti.

Il primo: “… se sia conforme a diritto la mancata valutazione ai fini del calcolo delle indennità per i miglioramenti di un fondo, di un capannone di dimensioni asseritamente eccedenti le esigenze colturali del fondo stesso, ma sempre destinato ad attività di molitura di olive, e se ciò comporti la trasformazione della natura agricola del fondo con conseguente mancato calcolo dell’indennità suddetta”. Il secondo: “…se è conforme a diritto ritenere che il mero utilizzo di un frantoio per lavorazioni per conto terzi, comporti la trasformazione della destinazione agricola dell’impianto”.

Il terzo: “…se è conforme a diritto non considerare ai fini della determinazione dell’indennità di miglioramenti del fondo un immobile realizzato senza preventivo provvedimento concessorio, ma per il quale sussista documentazione di sostanziale condonabilità ed avvenuto adempimento alle prescrizioni a tal fine indicate dall’Ufficio comunale corrispondente”.

1.1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

2. Il plurimo motivo di ricorso è inammissibile per molteplici ragioni.

2.1. Logicamente preliminare alla verifica della adeguatezza dei quesiti, a norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ., è il mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 360 c.p.c., n. 5 tutti nella formulazione conseguente al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis.

2.1.1. La mancanza della chiara indicazione delle norme violate, sia in rubrica che nell’articolazione del motivo, rendono il motivo di ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza (da ultimo, Cass. 4 giugno 2007, n. 12929), non consentendo gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, di individuare con certezza le norme o i principi di diritto che si assumono violati.

2.1.2. Inoltre, sono dedotti, contemporaneamente, tutti i possibili vizi di motivazione, rispetto all’unico profilo della mancata valutazione del valore di un capannone nei miglioramenti.

Il motivo è inammissibile sulla base della giurisprudenza della Corte, secondo la quale i vizi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – salvo che non investano diversi fatti controversi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi, non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonchè insufficiente e, ancora contraddittoria; con la conseguenza, che è onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta essere rimessa al giudice. (Cass. 25 gennaio 2011 n. 1747; Cass. 30 marzo 2010, n. 7626; Cass. 19 gennaio 2010, n. 713, in motivazione).

2.2. Il motivo di ricorso, inoltre, è inammissibile per violazione dell’art. 366-bis. cod. proc. civ. 2.2.1. La formulazione, come nella specie, di distinti e plurimi quesiti di diritto in esito all’illustrazione di un unico motivo, senza che la disarticolazione corrisponda a diverse e concorrenti violazioni di legge e senza che possano isolarsi, all’interno dei plurimi quesiti, censure che trovino idoneo riscontro nell’illustrazione del complesso motivo e nella rubrica (per l’ammissibilità di plurimi quesiti in presenza di tali condizioni Cass. 9 giugno 2010, n. 13868; Sez. Un. 9 marzo 2009, n. 5624).

2.2.2. Quanto al dedotto vizio di motivazione, la giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che, affinchè sia rispettato il suddetto articolo, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna G.G. e B.I., in solido, al pagamento, in favore di P. R., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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