Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19794 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19794 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 15198-2017 proposto da:
CARPINET_A. DIOMIRA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIO GALASSI;

– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA,

VIALE EUROPA 190, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSANA
CLAVELLI;

– controricorrenteavverso la sentenza n. 99/2017 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 16/02/2017;

Data pubblicazione: 25/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella -camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che, con sentenza del 16 febbraio 2017, la Corte di Appello di
L’Aquila, in riforma della decisione del primo giudice, rigettava la

Italiane s.p.a. intesa all’accertamento del diritto di essa ricorrente dipendente della convenuta società inquadrata nel livello “D” con la
qualifica di “operatore di esercizio con mansioni di portalettere” ad essere inquadrata nel livello “C”, a decorrere dal dicembre 2004
al maggio 2005, e nel livello “B”, dal mese di agosto 2005, del CCNL
del 14.4.2011, con condanna della società al pagamento delle
differenze retributive fra il livello di inquadramento “D” e quelli
superiori richiesti;

che , ad avviso della Corte territoriale, la Carpineta non aveva
provato e neppure allegato che le mansioni in concreto svolte
presentassero gli elementi caratterizzanti il livello “C” ed il livello “B”
invocati;

che

per la cassazione di tale decisione propone ricorso la

Carpineto affidato ad un unico motivo cui resiste Poste Italiane s.p.a.
con controricorso;

che è stata depositata proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis
cod. proc. civ. , la ricorrente insistendo, in dissenso dalla proposta
del relatore, per l’accoglimento del ricorso, la società chiedendone il
rigetto;

CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 2103 cod. civ. nonché omessa valutazione di un
fatto decisivo per il giudizio e manifesta illogicità della sentenza per

Ric. 2017 n. 15198 sez. ML – ud. 24-05-2018
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domanda proposta da Diomira Carpineta nei confronti di Poste

avere la Corte territoriale negatwil riconoscimento dei superiori livelli
richiesti senza seguire il procedimento logico-giuridico in tre fasi
successive indicato dalla giurisprudenza di legittimità, e cioè,
l’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, la
individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo
di categoria ed il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i

omettendo di considerare che le mansioni in concreto espletata dalla
Carpineta erano state analiticamente descritte nel ricorso
introduttivo del giudizio e confermate dai testi escussi e
presentavano gli elementi propri dei superiori inquadramenti
invocati;
che il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile;
– è infondato in quanto, come emerge in tutta evidenza dalla
lettura della motivazione dell’impugnata sentenza, il giudice del
gravame, dopo aver individuato i tratti distintivi dei vari livelli ( “D”,
quello di inquadramento, nonché “C” e ” B”) , ha considerato le
mansioni svolte dalla ricorrente così come emerse dalla prova orale
espletata e, quindi, ha escluso che nell’attività svolta dalla
lavoratrice potessero ravvisarsi i profili caratterizzanti i livelli
richiesti;
– è inammissibile sotto vari profili e perché si deduce il malgoverno
della prova testimoniale omettendo di trascrivere le deposizioni dei
testi escussi così impedendo a questa Corte il controllo della
decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse (da
ultimo e per tutte: Cass. n. 19985 del 10/08/2017) ed in quanto
finisce con il sollecitare una rivisitazione del merito della
controversia non consentita in questa sede; ed infatti, è stato in più
occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la
valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie

risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il
quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di
prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di
Ric. 2017 n. 15198 sez. ML – ud. 24-05-2018
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testi della normativa contrattuale individuati nella seconda

indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a
discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni
difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n.
12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);
che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va

rigettato;

vengono liquidate come da dispositivo;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1

quater,

del d.P.R. 30 maggio,

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione
ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale
quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del
13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00
per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella
misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018

Il Presidente

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e

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