Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19794 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26386/2014 R.G. proposto da:

Manifattura Foderami C. s.r.l., in persona del L.R. pro

tempore rappresentato e difeso dall’avv. Gianpiero Pirolo, con

domicilio eletto in Roma, via Fulcieri Paulucci Dè Calboli n. 44,

presso lo studio dell’avv. Fabio Viglione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 5015/28/14, depositata in data 20/5/14.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 febbraio

2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la Agenzia delle Dogane di Napoli emetteva nei confronti della Manifattura Foderami C. S.p.A. (di seguito, la Manifattura) atto di contestazione delle sanzioni, per complessivi Euro 17.254,68, conseguenti al mancato pagamento dell’IVA all’importazione su 36 operazioni -avvenute nel corso degli anni 2005 – 2006 – nelle quali la merce non era stata introdotta materialmente nel deposito autorizzato S.A. S.p.A..

2. La Manifattura impugnava l’atto innanzi alla CTP di Napoli, che accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la sanzione in Euro 4.614,16, attesa l’intervenuta prescrizione triennale della pretesa impositiva per le operazioni compiute a tutto il 5 marzo 2006.

3. La sentenza era impugnata dall’Agenzia delle dogane e, in via incidentale, dalla Manifattura innanzi alla CTR della Campania. Quest’ultima, con sentenza n. 5015/28/14, depositata il 20/5/2014, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle dogane e rigettava l’appello incidentale.

4. La CTR sulle questioni poste con i gravami: a) riteneva erronea l’applicazione del termine di prescrizione triennale posto dall’art. 84 del T.U.L.D., in luogo di quello più lungo di prescrizione del reato per fatto illecito; era irrilevante, in proposito, la data di inoltro della notitia criminis; nei fatti erano ravvisabili gli estremi del reato di contrabbando in relazione al mancato pagamento dell’Iva di confine; b) dalle informazioni assunte dall’autotrasportatore era emerso che le merci, per le specifiche operazioni contestate, non erano passate dal deposito, ma consegnate direttamente all’importatore; vi erano quindi adeguati elementi di prova per desumere la mancanza della introduzione fisica della merce in deposito; c) l’avvenuto adempimento con autofattura degli obblighi Iva da parte della Manifattura con il sistema del reverse charge non poteva far ritenere l’imposta definitivamente assolta e non sanava il suo mancato tempestivo assolvimento in presenza dell’insorgere del suo presupposto; la duplicazione d’imposta conseguiva, anzi, al sistema del reverse charge.

5. La Manifattura ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi. L’Agenzia delle dogane non ha svolto attività difensiva, costituendosi “solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un primo motivo la Manifattura deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 84 T.U.L.D., per non avere la CTR ritenuto applicabile la prescrizione triennale posta dalla norma, decorrente dalla data di ogni singola bolletta doganale. La decisione si porrebbe in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, che legittima l’azione di recupero dei dazi all’importazione dopo la scadenza del termine triennale di contabilizzazione, a condizione che la notizia di reato sia stata trasmessa nel triennio: considerando che nella specie la segnalazione di reato era stata effettuata il 30 ottobre 2008, il giudice avrebbe pertanto dovuto rilevare che a quella data era ormai decorso definitivamente il termine di prescrizione “per tutte le operazioni doganali intercorse sino al 30 ottobre 2005 e in particolare per quelle singolarmente compiute dal 23 giugno 2005 al 17 ottobre 2005… cosicchè in nessun caso risulta dovuta IVA sulle relative operazioni per complessive Euro 140.429,69”.

2. Il motivo è fondato.

– E’ orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di tributi doganali, l’azione di recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di genesi dell’obbligazione tributaria e contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente – a prescindere dall’esito – di condanna o assolutorio – del giudizio purchè sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la “notitia criminis”, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale (Cass. n. 8322 del 2013; Cass. n. 8046 del 2013; Cass. n. 5384 del 2012) nonchè, con particolare riguardo all’Iva (Ndr: Testo originale non comprensibile) Cass. n. 20468/013 – 14016/012).

– Tale soluzione interpretativa si è perfettamente inserita nell’ambito delle prerogative riservate ai singoli Stati membri dal quadro normativo comunitario che non disciplina in alcun modo la disciplina delle cause di interruzione o sospensione del termine di prescrizione qui esaminato (v. Cass. n. 26018 del 2013, che ricorda Corte giust. 17 giugno 2010, C-75/09, Agra s.r.l.).

– Peraltro l’indirizzo anzidetto ha trovato un autorevole avallo in una pronunzia della Corte costituzionale (v. Corte Cost. n. 247 del 2011), la quale ha evidenziato che l’interpretazione offerta in punto di necessità che la notitia criminis intervenga nel triennio vale a rendere il precetto nazionale compatibile con il quadro dei principi costituzionali della certezza dei rapporti giuridici e della ragionevolezza, correlati alla necessità di impedire l’indeterminabile ed indefinita possibilità che l’amministrazione possa realizzare la pretesa impositiva ritardando a sua discrezione il momento dal quale fare decorrere la sospensione del termine di prescrizione in presenza di condotte penalmente perseguibili.

– Il giudice d’appello ha dunque erroneamente ritenuto che la data di invio della notitia criminis non fosse rilevante ai fini della verifica del decorso del termine di prescrizione.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la C.T.R. omesso di motivare in merito agli esiti, ad essa favorevoli, sia dei processi penali instaurati a carico del suo legale rappresentante e del legale rappresentante della depositaria S.A. s.p.a. per i medesimi fatti, sia della sentenza emessa da altra sezione della CTR, che aveva accolto il suo ricorso contro gli avvisi di accertamento notificatile dall’Agenzia delle Entrate, sulla scorta del medesimo p.v.c., per il recupero delle imposte dirette.

4. Con il terzo motivo la società contesta la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, ai fini della realizzazione dell’istituto del deposito Iva, vi fosse la necessità di una materiale introduzione delle merci nel deposito, non applicando alla fattispecie il D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, lett. h), come novellata con norme di interpretazione autentica nel 2011 e nel 2012.

Lamenta, inoltre, che il giudice d’appello abbia respinto il motivo d’appello incidentale con il quale era stata dedotta l’illegittima duplicazione dell’imposta, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-272/13, Equoland, in quanto l’Iva sulle merci importate era stata assolta mediante autofattura, con il meccanismo dell’inversione contabile.

5. Prioritaria appare la trattazione del terzo motivo di ricorso, che assorbe il secondo e che è fondato nei termini che di seguito si precisano.

La Corte di giustizia, nella causa Equoland dinanzi richiamata, ha osservato che la violazione dell’obbligo formale d’introduzione fisica delle merci nel deposito “non ha comportato, perlomeno nel procedimento principale, il mancato pagamento dell’Iva all’importazione poichè questa è stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile applicato dal soggetto passivo” (punto 37), stabilendo che “la sesta direttiva dev’essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo” (punto 49 e dispositivo).

Ha, dunque, inequivocabilmente postulato che l’Iva all’importazione e l’Iva intracomunitaria sono la stessa imposta, pur se assoggettate a termini ed a modalità diverse di riscossione.

Su queste premesse, è riscontrabile la dedotta violazione di legge: la CTR ha ritenuto “pacifico e non contestato dall’Agenzia delle dogane che in effetti la parte contribuente ha poi proceduto con il sistema del reverse charge”, con la conseguenza che, essendo stati gli obblighi contabili a carico della Manifattura regolarmente assolti, non sussiste nessuna violazione doganale.

Tuttavia, ancorchè la giurisprudenza domestica, sulla scorta di quella unionale, sia ormai consolidata nel ritenere che in caso di deposito fiscale cosiddetto “virtuale”, in assenza di frodi, qui non in discussione, l’amministrazione non può pretendere l’IVA all’importazione relativa alla merce immessa in libera pratica, concretandosi il “fisico” deposito in un semplice adempimento “formale” che non può incidere sul fondamentale principio di neutralità del tributo (Corte giust. UE sez. VI n. 272 del 2014, segnatamente nn. 29, 36 e 39; Cass. sez. V-T n. 10911 del 2016; Cass. sez. VI-T n. 17815 del 2015), va considerato che la legge comunitaria non osta alla previsione di un deposito fiscale che come quello italiano è stato predisposto ad un più efficace controllo IVA, con la conseguenza che deve riconoscersi al Paese membro il potere di comminare sanzioni in caso le merci importate non siano state fisicamente immesse nello stesso; sanzioni che, ancora secondo il giudice unionale, debbono essere però appropriate in relazione alla gravità della violazione ed aì suoì effetti. Fermo restando che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, la sanzione prevista, in mancanza di altre speciali, ben può essere quella stabilita dal D.Lgs. n. 471 cit., art. 13, per il ritardato o omesso versamento d’imposte (Cass. sez. VI-T n. 17814 del 2015; Cass. sez. VI-T n. 16109 del 2015) e può consistere anche nel computo degli interessi di mora, purchè sia rispettato il principio di proporzionalità – la cui adeguata determinazione, implicando un accertamento di fatto, compete al giudice di merito. (Cass. sez. trib. n. 12231 del 2017).

All’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, nei termini appena precisati, conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Napoli, in diversa composizione, che, attenendosi ai principi enunciati, accerterà quali siano le operazioni doganali per le quali la pretesa impositiva risulta prescritta e rideterminerà la sanzione in relazione alla sola, eventuale pretesa non ancora prescritta. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, quest’ultimo nei sensi di cuì in motivazione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Napoli, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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