Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19794 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. III, 17/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 17/09/2010), n.19794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18658/2009 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 88,

presso lo studio dell’avvocato BOZZI SILVIO (dello Studio Legale

Recchia & Associati), rappresentato e difeso dall’avvocato

PERGAMI

FEDERICO, giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE FRATELLI FASOLI DI FASOLI ALBINO E DANIELE SNC, MOLTENI

GIUSEPPE & C. SAS;

– intimate –

avverso la sentenza n. 25/2009 del TRIBUNALE di COMO – Sezione

Distaccata di MENAGGIO, depositata il 02/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito per il ricorrente l’Avvocato Nicolais Lucio (per delega avv.

Pergami Federico) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

1. L’Avvocato C.C. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro l’Impresa Edile Fratelli Fasoli di Fasoli Albino e Daniele s.n.c. e la s.a.s. Molteni Giuseppe e C. avverso la sentenza del 2 marzo 2009, con la quale il Tribunale di Como, Sezione Distaccata di Menaggio, nella controversia di opposizione a precetto introdotta dalla detta s.a.s., da esso ricorrente difesa, contro la Fasoli ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha condannato esso ricorrente alle spese giudiziali in favore della Fasoli (anzi formalmente in dispositivo, evidentemente per errore materiale, a favore di altro soggetto estraneo al giudizio). Gli intimati non hanno resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato quanto segue:

Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(….) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè l’unico motivo su cui si fonda -che deduce “violazione o falsa applicazione degli artt. 83 e 182 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1)” non si conclude con la formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., norma la quale, pur abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. e), è rimasta ultrattiva (oltre che per quelli proposti prima, in base alla regola della normale irretroattività delle legge) per i ricorsi per cassazione proposti dopo la data di entrata in vigore della legge contro provvedimenti pubblicati anteriormente al 4 luglio del 2009, siccome si evince dall’art. 58, comma 5 della legge stessa.

Erroneamente, del resto, il ricorso, dopo l’illustrazione del motivo, supponendo l’applicabilità al ricorso dell’art. 360-bis c.p.c. (introdotto da detta legge), contiene una proposizione diretta a sostenere che la pregressa illustrazione del motivo a quella norma sarebbe conforme. Si tratta, infatti, di norma che, sempre per il disposto del succitato comma 5 non trova applicazione al ricorso.

Per completezza va segnalato che allo stato non sembrano prodotti gli avvisi di ricevimento concernenti la notificazione a mezzo posta agli intimati ed inoltre non è spiegato perchè alla s.a.s. si sia notificato personalmente”.

2. Il Collegio, lette le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le condivide integralmente.

Esse non sono contestate dal ricorrente, che, peraltro, senza aver preso posizione sui rilievi svolti nell’ultima proposizione della relazione, sollecita la Corte ad ammettere la proposizione nella memoria del quesito, adducendo che l’inosservanza dell’art. 366-bis c.p.c. sarebbe dipesa da errore scusabile, all’uopo invocando giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei t.a.r..

La sollecitazione non può essere accolta, atteso che si invoca un istituto estraneo al codice di procedura civile ed interno al processo amministrativo, qual è quello dell’errore scusabile. Non senza doversi rilevare che la disciplina transitoria richiamata nella relazione non appare nemmeno porre problemi esegetici di rilevante entità e che nella specie, avendo il ricorrente proposto il ricorso anche evocando l’art. 360-bis, lo ha fatto nella contemplazione della L. n. 69 del 2009, di cui doveva conoscere la normativa transitoria per i processi pendenti.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile e l’inammissibilità rende superfluo ogni rilievo su quanto evocato nell’ultima proposizione della relazione.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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