Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19794 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. II, 12/07/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 12/07/2021), n.19794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27271-2019 proposto da:

S.T., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIO LOTTI, per

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 1271/2019 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,

depositata il 22/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/2/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che S.T., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale che lo stesso aveva proposto, condannando l’appellante al rimborso delle spese di lite in favore del ministero.

S.T., con ricorso notificato 5/9/2019, ha chiesto la cassazione della sentenza per cinque motivi.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e/o del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, anche con riferimento all’art. 2697 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, senza procedere all’audizione personale del richiedente in ordine alle ragioni poste a fondamento della domanda e senza assumere informazioni in merito al Paese d’origine di quest’ultimo, ha ritenuto che la vicenda personale narrata dallo stesso fosse eccessivamente generica e stereotipata, respingendo per questa sola ragione tanto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

1.2. La corte, però, così facendo, ha compiuto una valutazione superficiale ed erronea della domanda di protezione, avendo completamente omesso di considerare: – le dichiarazioni rese dal richiedente, sia in sede amministrativa, che in sede giurisdizionale, in ordine alla sua condizione sociale e alle condizione di vulnerabilità emotiva e psicologica conseguente ai traumi patiti in patria e durante il percorso migratorio, come attestata dalla documentazione prodotta; – lo sforzo per circostanziare la domanda compiuto dal richiedente il quale, lungi dallo svolgere una ricostruzione degli eventi vaga e/o stereotipata, ha descritto la sua condizione sociale e i fatti che lo hanno indotto ad espatriare, precisando luoghi e date; – il richiedente ha reso dichiarazioni del tutto coerenti con le notizie fornite dalla stampa e dai rapporti delle autorità internazionali in merito alla situazione sociopolitica esistente nel suo Paese d’origine.

1.3. La corte d’appello, inoltre, non ha adempiuto ai suoi doveri istruttori, giustificando tale omissione sul rilievo, del tutto infondato, che il richiedente avrebbe tenuto un comportamento ostativo, laddove al contrario questi ha pienamente collaborato e fornito, nei limiti delle sue possibilità, ogni elemento utile ai fini della valutazione della domanda.

1.4. La corte d’appello, infine, non ha considerato la sussistenza, nel caso esaminato, degli indici di credibilità previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5.

1.5. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nonché l’omesso esame del transito e della permanenza in Libia del richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha provveduto ad esaminare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel suo Paese d’origine e/o per aver omesso di considerare il fatto decisivo per il giudizio costituito dal periodo di tempo, di circa due anni, durante il quale il richiedente ha vissuto in Libia subendo dapprima l’assassinio dello zio e poi un periodo di detenzione, per essere poi costretto a fuggire a causa del noto conflitto che ne sconvolge da anni l’intero territorio.

1.6. Il primo motivo è infondato con assorbimento del secondo.

1.7. Ai fini della protezione internazionale, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente circa la sua personale esposizione a rischio grave per la vita o la persona, essendo solo in tal caso possibile considerare “veritieri”, se pur sforniti di prova (perché non reperibile o non richiedibile), i fatti che lo stesso ha narrato (cfr. Cass. n. 16925 del 2018). La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019). Nel caso di specie, la corte d’appello, dichiaratamente condividendo il giudizio sul punto già espresso dal tribunale, ha ritenuto che il racconto svolto dal richiedente in ordine alle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese non fosse credibile, avendo lo steso fornito un racconto stereotipato e generico (v. la sentenza impugnata, p. 4 e 5), ed ha, pertanto, legittimamente escluso, in conformità ai predetti indicatori normativi (tra cui quello, previsto dalla lett. c), secondo il quale i fatti narrati dal richiedente sono considerati “veritieri” solo se le dichiarazioni dello stesso siano ritenute, appunto, “coerenti e plausibili”), che lo stesso fosse soggettivamente credibile. Si tratta, per il resto, di un apprezzamento in fatto (del quale la corte ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio) che il ricorrente non ha specificamente censurato con la precisa indicazione, ai sensi degli artt. 360 c.p.c., n. 5, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dei fatti, principali o secondari, che il giudice di merito, nell’accertamento svolto circa l’intrinseca attendibilità della sua narrazione, avrebbe del tutto omesso di esaminare, ancorché dedotti nel corso del giudizio di merito e decisivi nel senso che la loro valutazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella affermata dalla decisione impugnata.

1.8. Ed è noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare tanto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, quanto, per ciò che rileva nel caso in esame, la domanda di concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie neppure specificamente invocata né comunque accertata nel giudizio di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

2.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nonché l’omessa considerazione delle situazione generale del Paese d’origine del richiedente e della sussistenza del rischio di un grave danno alla persona dello stesso in caso di rientro, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), tanto con riguardo al (OMISSIS), quanto con riferimento alla specifica regione di provenienza del richiedente, e cioè la Casamance, senza aver adeguatamente adempiuto al dovere di compiere un’accurata indagine in ordine al contesto presente nel Paese di provenienza. La Casamance, infatti, è caratterizzata, come evidenziato dal richiedente, da un risalente conflitto che ancora oggi mette in pericolo i cittadini che vivono nella regione, potendo, di conseguenza, ritenersi altamente verosimile che, ove gli interessati dovessero essere costretti a farvi ritorno, sarebbero esposti, per la violenza indiscriminata esistente, al pericolo di subire un grave danno alla persona.

2.2. Il motivo è infondato. Intanto, dev’essere ribadito che il principio in virtù del quale ove le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) cit., poiché, in quest’ultimo caso, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purché egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (Cass. n. 10286 del 2020). Peraltro, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) cit., la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019). La sussistenza di tale presupposto dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020). Il giudice, però, a norma del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

2.3. La decisione impugnata, indicando le fonti in concreto utilizzate ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, ha (legittimamente) ritenuto che nella zona di provenienza del richiedente, pur esistendo tensioni e conflitti, la violenza non raggiunge un livello così elevato da comportare per i civili, in ragione della loro mera presenza sul posto, il concreto rischio della vita o di un grave danno alla persona. Tale apprezzamento, del quale il giudice di merito ha indicato le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, non è stato censurato dal ricorrente per avere il giudice distrettuale del tutto omesso l’esame di uno o più fatti specificamente dedotti in giudizio e decisivi ai fini di una ricostruzione della fattispecie diversa e allo stesso più favorevole. Ed e’, invece, noto che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito che può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23942 del 2020). D’altra parte, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019) e sempre che siano tali da far ritenere, in termini di certezza e non di mera probabilità, che, nella zona di provenienza del richiedente, per effetto di un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

3. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, e l’omesso e/o comunque erroneo giudizio comparativo effettivo tra la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese d’origine ed il livello d’integrazione raggiunto in Italia, il mancato assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria e l’omesso esame degli elementi di vulnerabilità soggettiva e di integrazione dedotti e documentati dal richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria senza, tuttavia, considerare i fatti che il richiedente aveva dedotto con riferimento a: – la sua situazione personale, a partire dai traumi subiti in patria e nel corso del percorso migratorio, che gli hanno cagionato una seria e documentata sofferenza psichica per la quale è in cura; – il contesto generale del suo Paese di provenienza, caratterizzato da una estesa violazione dei diritti e delle libertà fondamentali, – il livello di integrazione sociale realizzata in Italia, documentato dalla conoscenza della lingua italiana e dall’attività lavorativa svolta dallo stesso.

4. Il motivo è infondato. La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018). Nel caso di specie, la decisione impugnata ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente sul rilievo, in sostanza, che il richiedente non presenta una situazione di effettiva vulnerabilità personale che possa giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si tratta, com’e’ evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (a nulla, quindi, rilevando, ove tali fatti siano stati comunque valutati, che non tutti gli elementi di prova siano considerati dal giudice di merito). Il ricorrente, invece, pur avendone l’onere (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorché dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole: a partire dalla situazione di sofferenza psichica per la quale sarebbe in cura, della quale la sentenza impugnata in effetti non tratta. D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018). Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, il tribunale, con apprezzamento che il richiedente non ha censurato per omesso esame di fatti specificamente dedotti in giudizio e decisivi ai fini di una differente ricognizione della fattispecie concreta, ha escluso, non potendo, comunque derivare dallo svolgimento di un’attività lavorativa (Cass. n. 8367 del 2020) e neppure, in ipotesi, dalla conoscenza della lingua italiana, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra, con la riproduzione dei relativi passi, di aver dedotto con il ricorso contenente la domanda di protezione umanitaria.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello lo ha condannato, in qualità di appellante, al rimborso delle spese di lite, senza considerare la qualità della parte e la complessità della causa, che non presentava affatto questioni seriali.

6. Il motivo è infondato. Con riferimento al regolamento delle spese, infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 27871 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 930 de 2015; Cass. n. 17145 del 2009). In effetti, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n. 11329 del 2019).

7. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, infondati.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

 

 

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