Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19794 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 04/10/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 04/10/2016), n.19794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21315/2011 proposto da:

L.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ACERRA,

VIA GIUDICHELLA 18, presso lo studio dell’avvocato CARLO PETRELLA,

che lo rappresenta e difende con procura speciale notarile n.

(OMISSIS);

– ricorrente –

V.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DILENGITE;

– controricorrente incidentale –

e contro

V.L., DECEDUTO E PER ESSO EREDI COLLETTIVAMENTE ED

IMPERSONALMENTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1910/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato PETRELLA Carlo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 25.5.2010 la Corte d’Appello di Napoli, in totale riforma della sentenza 1049/2004 del Tribunale di Torre Annunziata, ha accolto l’appello proposto da L.V. condannando V.C. e L. ad arretrare il fabbricato (di cui erano rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuario) alla distanza di tre metri da quello contiguo dell’appellante: per giungere a tale conclusione, la Corte napoletana ha rilevato che il Comune di Massalubrense (ove si trovavano gli immobili) al momento in cui furono realizzate le opere era sprovvisto di strumenti urbanistici per cui doveva trovare applicazione la disciplina dell’art. 873 c.c., nel caso di specie non rispettata, come accertato nella seconda CTU svolta dall’architetto C..

3 Per la cassazione della sentenza il L. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo corredato da memoria ex art. 378 c.p.c. a cui resiste V.C. con controricorso contenente ricorso incidentale.

Gli eredi di V.L. – a cui pure il ricorso è stato notificato – non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

l. Con l’unica censura si deduce violazione della L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies, lett. c), introdotto dalla L. n. 765 del 1967, art. 17 e dell’art. 873 c.c.: la Corte d’Appello, in assenza di strumenti urbanistici nel Comune di Massalubrense, avrebbe dovuto applicare la cd. legge Ponte che fissa e distanze tra fabbricati in rapporto all’altezza dell’edificio da costruire.

La censura è fondata.

La Corte di merito non ha invero considerato che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136, ha disposto l’abrogazione della L. del 1967, art. 17, soltanto “dalla data di entrata in vigore del presente testo unico”, cioè esclusivamente per l’avvenire, facendo pertanto salva la sua applicazione e vigenza per il periodo anteriore. Ne deriva che, risultando la costruzione di cui si discute eseguita tra il 1982 e il 1984, la disciplina relativa, in mancanza di strumenti urbanistici, era ancora quella posta dalla L. n. 765 del 1967. Ragionare diversamente significherebbe estendere l’abrogazione dell’art. 17 al di là dei limiti temporali posti dalla stessa norma abrogatrice, finendo in sostanza per considerare la disposizione di legge richiamata come se non fosse mai stata emanata (Sez. 2, Sentenza n. 24984 del 25/11/2011 Rv. 620145).

La Corte d’Appello di Napoli, benchè investita della questione relativa applicabilità della legge Ponte, ha ritenuto invece di applicare la disciplina codicistica, ma una tale opzione interpretativa appare non condivisibile, risolvendosi in una falsa applicazione del D.P.R. n. 380, art. 136.

Di conseguenza, la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli che si atterrà al suddetto orientamento, valutando altresì se la normativa attualmente in vigore sia più o meno restrittiva e traendone le debite conseguenze a seconda della risposta al quesito.

2 Le esposte considerazioni assorbono l’esame del ricorso incidentale sul sistema di misurazione delle distanze.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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