Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19793 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19793 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 4120-2008 proposto da:
ITALBI

S.R.L.

in persona del

00854340734,

suo

amministratore unico, sig. MICHELANGELO DONVITO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109,
presso lo studio dell’avvocato SEBASTIO GIOVANNA,
rappresentata e difesa dall’avvocato DE PALMA
2013

FRANCESCO giusta delega in atti;
– ricorrente –

1489
contro

PUGLIA HOLIDAYS S.R.L. 01079710735 ;
– intimato –

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Data pubblicazione: 28/08/2013

sul ricorso 6347-2008 proposto da:
PUGLIA HOLIDAYS S.R.L. 01079710735, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore Col. GUGLIELMO
LIPPOLIS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.
MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN,

giusta delega in atti;
– ricorrente nonchè contro

ITALBI S.R.L. 00854340734 ;
– intimato –

avverso la sentenza n. 315/2007 della CORTE D’APPELLO
DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il
10/10/2007 R.G.N. 304/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi.

rappresentata e difesa dall’avvocato COLARUSSO ROMANO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Italbi srl e Puglia Holiday’s srl, il 21 luglio 1997, stipularono, a
definizione di pregresse controversie, una transazione con la quale Italbi
concesse alla Holiday’s, in comodato gratuito sino al settembre 2003,
oltre a un bene demaniale in concessione (antistante alle cabine), altri
beni immobili di proprietà (cabine e vano già discoteca).
Nella transazione fu prevista una clausola penale per l’ipotesi di

dell’eventuale subentrante; fu previsto, anche, che l’eventuale mancato
rinnovo della concessione in favore della Italbi relativamente alla zona
demaniale oggetto del comodato non avrebbe comportato responsabilità
in capo alla società comodante.
La Holiday’s adì il Tribunale chiedendo la condanna della Italbi al
pagamento della penale convenuta. Premise: che nell’ottobre 1999 la
Italbi aveva richiesto la restituzione del bene demaniale, essendosi il
rapporto concessorio risolto per effetto dell’acquisto dello stesso da
parte di un terzo; che il bene demaniale era stato acquistato da persona
(ing. Messia) di fiducia della Italbi; che lo stesso bene era essenziale e
che le richieste della Italbi rendevano impossibile l’esercizio del
comodato anche sugli altri beni.
Il Tribunale rigettò la domanda, rilevando che non era stata provata la
dedotta interposizione di persona nell’acquisto del bene demaniale
concesso in comodato, accertamento, peraltro neanche chiesto in via
incidentale, pregiudiziale alla domanda di applicazione della clausola
penale per inadempimento.
2. La Holiday’s propose appello chiedendo l’applicazione della penale,
prevista per l’ipotesi che Italbi, o soggetto subentrante, risolvesse
anticipatamente il comodato; evidenziò che la Italbi aveva fatto
acquistare il terreno demaniale da un terzo con interposizione fittizia di
persona, rilevante ai fini dell’inadempimento, anche in mancanza di
espressa domanda sul punto.
La Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, accolse
l’impugnazione e condannò Italbi al pagamento della penale (oltre euro
103 mila). Dichiarò inammissibile la domanda relativa al pagamento

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anticipata risoluzione del comodato per volontà della Italbi, o

degli interessi sulla stessa somma, rilevandone la novità per non essere
stata proposta in primo grado (sentenza del 10 ottobre 2007).
3. Avverso la suddetta sentenza, Italbi propone ricorso per cassazione
con tre motivi.
Puglia Holiday’s resiste con controricorso e propone ricorso incidentale
con un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

avverso la stessa sentenza.
2. La Corte di merito ha accolto l’impugnazione, e la domanda di
Holiday’s, con argomentazioni che, nelle linee essenziali, seguendo il
percorso motivazionale, non limpido, della stessa sentenza, possono
essere così sintetizzate:
– la clausola penale è prevista per l’ipotesi di risoluzione del comodato
anche per volontà del subentrante, a qualsiasi titolo, nella proprietà dei
beni concessi in comodato;
– anche considerando la seconda parte della clausola, che esclude
l’operatività della penale per il caso di mancato rinnovo della
concessione, l’esito della lite non muta;
– é pacifico che Italbi non è mai stata proprietaria di beni di proprietà
della P.A e “stupisce” che si è definita proprietaria, impegnandosi per il
successivo proprietario. Tanto poteva accadere perché è pacifica la
“sostanziale proprietà” della Italbi, anche se i suoli appartenevano
all’amministrazione;
– alla base dell’appello vi è la clausola con la quale Italbi si impegnava
per il nuovo proprietario; vi è la perdita di disponibilità a causa della
“perdita della proprietà (?)”, divenuto proprietario il Messia, “fosse o
meno uomo di paglia”. La comodataria ha perso il comodato ed è
scattata la clausola penale, “che non sarebbe scattata se Italbi avesse
solo perso la concessione”. La Italbi ha eccepito di aver perso la
concessione, “dimenticandosi che ha perso la concessione perché il bene
è stato acquistato da altro proprietario, per il cui fatto si era impegnata”.
3. Queste argomentazioni sono censurate nel ricorso principale con tre
motivi strettamente connessi. In tutti è invocata la violazione dei criteri

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1. Il ricorso principale e incidentale vanno riuniti essendo stati promossi

legali per la interpretazione dei contratti, unitamente a difetti
motivaziona li.
3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione dell’art. 1803 cod. civ.,
rilevando che chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base
a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente
concederla in comodato, con la conseguenza che la Italbi ben poteva
concedere in comodato il bene demaniale che deteneva a titolo di

Ed inoltre, la violazione degli artt. 1367, 1368 e 1369 cod. civ. nella
parte in cui la Corte di merito, partendo dal presupposto che la società
non poteva concedere un bene demaniale in concessione che, nello
stesso tempo, era di”pacifica sostanziale proprietà”, ha interpretato la
clausola penale, che si riferisce alla perdita dei beni di cui si ha la
proprietà, riferendola anche alla perdita di disponibilità del bene
demaniale.
3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 1362 e ss.
cod. civ., evocando nella esposizione gli artt. 1363 e 1367 cod. civ.,
nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto la comodante Italbi
proprietaria di un bene demaniale in concessione, in relazione alla
clausola negoziale che prevede una penale in caso di perdita della
proprietà del comodante, nonostante nelle clausole negoziali si
distinguano i beni in comodato di proprietà e quello in concessione
demaniale e nonostante un’altra clausola preveda che la penale non si
applica in caso di perdita della concessione.
3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1362 cod. civ. e
omessa motivazione. Si censura la sentenza nella parte in cui dalla
perdita del comodato di un solo bene, tra quelli concessi in comodato
con la transazione, ha fatto derivare il venir meno dell’intero rapporto
con applicabilità della penale, senza considerare l’intenzione delle parti.
4. Le censure meritano accoglimento nei sensi di cui in motivazione.
4.1. E’ pacifico che nel comodato gratuito previsto nella transazione
stipulata rientravano beni di proprietà e un bene in concessione. Pure
pacifico è che quest’ultimo fu acquistato da un terzo (Messia), incidendo
sull’intero contratto, trattandosi di bene demaniale (antistante alle
cabine) di uno stabilimento balneare.

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concessione.

Pure pacifico è che la transazione prevede una clausola penale per
l’ipotesi di anticipata risoluzione del comodato per volontà della società
comodante (Italbi), o dell’eventuale subentrante; che prevede, inoltre,
che l’eventuale mancato rinnovo della concessione in favore della Italbi,
relativamente alla zona demaniale oggetto del comodato, non avrebbe
comportato responsabilità in capo alla società comodante.
La questione di diritto è se la clausola penale prevista nella transazione

demaniale facente parte del comodato sia stato acquistato da un terzo,

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o se operi l’esonero di responsabilità della società comodante, previsto
nella transazione per il caso di mancato rinnovo in concessione del bene

demaniale.

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4.2. Occorre preliminarmente sgomberare il campo
affermazioni in diritto con le quali la Corte di

merito, si “stupisce” che la società comodante si era definita
proprietaria, impegnandosi per il successivo proprietario, anche rispetto

al bene demaniale in concessione e, poi, trova una giustificazione nella
“sostanziale proprietà” della Italbi, anche se i suoli appartenevano
all’Amministrazione. Queste affermazioni sono, comunque, sintomatiche
di un errato approccio interpretativo delle clausole sulla responsabilità,
perché unitario rispetto a beni distinti per regime giuridico, essendo
alcuni beni di proprietà della società comodante e uno solo, di proprietà
del demanio, in concessione al comodante; beni, tutti, che la società
poteva concedere in comodato, avendo tale potere anche per il bene in
concessione (come correttamente rileva la ricorrente), secondo la
consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «Chiunque
abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a
norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione,
comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio>> (ex plurimis, Cass.
13 aprile 2007, n. 8840).
4.3. Il tema di indagine va pure delimitato rispetto ad un altro profilo.
La società comodataria, al fine evidente di mettere in collegamento le
due diverse regolamentazioni della responsabilità della società
comodante risultanti dalla transazione, aveva sostenuto l’acquisto fittizio
da parte di un terzo (il Messia come uomo di paglia della società

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sia dovuta dalla società comodante nel caso di specie, nel quale il bene

comodante) del bene demaniale. Tale profilo è oramai estraneo alla
materia del contendere, essendo stato rigettato dal Tribunale – per
mancanza di prova – ed essendo stato ritenuto irrilevante dalla Corte di
appello, con affermazione non censurata dalla Italbi in questa sede.
4.4. L’essenza della argomentazione, utilizzata dalla Corte di merito per
far operare rispetto alla specie la clausola penale e non l’esonero della
responsabilità della società, è che il comodante non ha perso la

terzo ha acquistato il bene in concessione, e il comodante si era
impegnato alla penale per qualunque titolo il terzo fosse subentrato
nella proprietà dei beni concessi in comodato.
In definitiva, secondo la Corte di appello, opera la clausola penale
perché non vi è stato mancato rinnovo della concessione, ma la perdita
del comodato per la comodataria è stata la conseguenza di un acquisto
effettuato da un terzo e il comodante si era impegnato al pagamento
della penale qualunque terzo fosse subentrato.
4.5. L’interpretazione sostenuta dalla Corte di appello è errata.
Da un lato, si fonda, in violazione dell’art. 1362 cod. civ., su una lettura
che sovrappone le due clausole regolative delle responsabilità della
società comodante, all’evidenza rispondenti all’intenzione delle parti di
regolare in modo diverso la responsabilità, in ragione del diverso regime
giuridico dei beni concessi in comodato. E’ evidente, infatti, che la
gravosità di una clausola penale per l’anticipata risoluzione del
comodato, prevista anche in caso di subentro di altri, trovi ragionevole
spiegazione rispetto a beni di cui il comodante ha la proprietà e i
corrispondenti poteri. Così come, il totale esonero della responsabilità
della società comodante trovi ragionevole spiegazione rispetto al bene
demaniale che, per essere solo detenuto in concessione, resta
sottoposto al regime pubblicistico proprio dei beni pubblici.
Dall’altro, limita arbitrariamente la portata della seconda clausola
regolativa della responsabilità alla sola ipotesi, letteralmente prevista, di
mancato rinnovo della concessione, senza neanche porsi il problema di
come, nella specie, l’avvenuta vendita del bene demaniale da parte della
Amministrazione si è inserita nel rapporto concessorio in atto con la

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concessione per mancato rinnovo, ma ha perso la concessione perché un

comodante al momento della stipulazione della transazione in cui si
previde la concessione in comodato.
Tanto è sufficiente ad accogliere il ricorso principale e ad annullare la
sentenza impugnata, rinviando al giudice del merito per l’interpretazione
delle clausole regolative della responsabilità alla luce del diverso regime
giuridico dei beni concessi in comodato.
5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si deduce violazione degli

(1223) e 2043 cod. civ.
Si censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto gli interessi
sulla somma prevista nella clausola penale, avendo ritenuta nuova la
domanda degli interessi proposta solo in appello; mentre invece,
trattandosi di obbligazione risarcitoria, non sarebbe stata necessaria la
domanda.
5.1. Presupponendo l’attribuzione della clausola penale, il motivo è
assorbito dall’accoglimento dei motivi di ricorso concernenti la spettanza
della clausola penale.
6. In conclusione, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza è
cassata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Il ricorso
incidentale è assorbito.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso
incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese
del presente giudizio, alla Corte di appello di Lecce, in diversa
composizione.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2013

Il consigliere estensore

artt. 112 e 345 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1218, 1219, 1224

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